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2. Regime delle disposizioni agevolative che configurano aiuti comunitari
Come noto, il credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate
costituisce un aiuto di stato e, in quanto tale, è soggetto al
regime di approvazione della Commissione europea che, secondo le regole
dell'art. 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea,
ne verifica la compatibilità con il mercato comune. Tale approvazione
deve intervenire anche per le modifiche che uno Stato membro apporta
ad un regime di aiuto precedentemente approvato.
Le modifiche alla disciplina del credito d'imposta contenute nell'art.
10 del decretolegge, come già anticipato, sono state oggetto
di apposita notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo
88, paragrafo 3, del Trattato CE).
Con decisione C(2002)1706 del 21 giugno 2002, quindi precedente dell'emanazione
del decreto-legge dell'8 luglio 2002, la Commissione ha approvato le
suddette modifiche.
Esse, come detto, riguardano essenzialmente l'ambito soggettivo dell'agevolazione,
i limiti d'intensità di aiuto, nonché la predisposizione
di una procedura di ammissione al beneficio.
Restano immutate le altre disposizioni già contenute nell'art.
8 della legge n. 388/2000, con riferimento, tra l'altro, all'oggetto
dell'agevolazione, alle modalità di calcolo e alle disposizioni
antielusive.
Alcune modifiche introdotte dalla legge di conversione del citato decreto-legge
all'art. 10 rettificano il regime di aiuti precedentemente approvato
dalla Commissione europea. Di conseguenza l'effettiva applicabilità
di queste disposizioni è subordinata ad una nuova approvazione
da parte della stessa Commissione, che tenga conto di tali modifiche.
Altre modifiche che non contrastano con il regime degli aiuti di Stato,
sono invece immediatamente applicabili.
(CIRCOLARE N. 66/E del 6 agosto 2002)"
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3 Regime agevolativo di cui all'articolo 10 del d.l. 138/2002.
Le modifiche alla disciplina del credito d'imposta contenute nell'art.
10 del decretolegge, sono state oggetto di apposita notifica alla Commissione
europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE.
Con decisione C(2002)1706 del 21 giugno 2002, emanata anteriormente
al decretolegge dell'8 luglio 2002, la Commissione ha approvato le suddette
modifiche.
Esse, come detto, riguardano essenzialmente l'ambito soggettivo dell'agevolazione,
i limiti d'intensità di aiuto, nonché la predisposizione
di una procedura di ammissione al beneficio.
Restano immutate le altre disposizioni già contenute nell'art.
8 della legge n. 388/2000, con riferimento, tra l'altro, all'oggetto
dell'agevolazione, alle modalità di calcolo e alle disposizioni
antielusive.
Pertanto, devono considerarsi ancora valide e comunque applicabili al
presente regime, in quanto compatibili, le istruzioni ed i chiarimenti
forniti in merito da quest'Agenzia, in particolare le circolari n. 41/E
del 18 aprile 2001 e n. 38/E del 9 maggio 2002
.
(CIRCOLARE N.59/E 2002)"
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Premessa Con nota n. 286841 del 13 marzo 2001, la Commissione europea
ha comunicato di aver approvato l'agevolazione fiscale di cui all'articolo
8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001). Tale
agevolazione consiste in un credito di imposta, da utilizzarsi esclusivamente
in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, per i nuovi investimenti effettuati dalle imprese localizzate nelle
aree svantaggiate.
Si segnala che la citata approvazione ha ad oggetto il regime di aiuto
di cui al testo normativo contenuto nell'originario disegno di legge
presentato dal Governo. La stessa, pertanto, non si estende alle disposizioni
introdotte per effetto degli emendamenti apportati al testo dell'art.
8 in sede di approvazione finale.
Si tratta, in particolare, delle disposizioni di cui al comma 3 del
citato articolo, che prevedono la deduzione degli ammortamenti nella
misura del 90 per cento relativamente agli investimenti realizzati nei
territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio, del 21 giugno 1999, nonche' in quelli delle Regioni Abruzzo
e Molise.
Le stesse disposizioni hanno costituito oggetto di separata notifica
alla Commissione e, pertanto, non possono trovare immediata applicazione,
se non successivamente alla specifica autorizzazione da parte dell'Organo
comunitario.
Con la stessa nota innanzi citata, la Commissione europea ha inoltre
precisato che l'autorizzazione non riguarda i settori dell'agricoltura
- ivi compresi i comparti relativi alla prima trasformazione (ad esempio,
attivita' molitoria) - e dei trasporti, che pertanto sono momentaneamente
esclusi dal regime agevolativo, in quanto formeranno oggetto di una
decisione distinta.
Con la presente circolare vengono forniti chiarimenti ed illustrate
le modalita' applicative dell'agevolazione in esame
(CIRCOLARE 41/E del 18 aprile 2001)"
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1.6 Art. 8 - Agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate
L'art. 8 della legge finanziaria per il 2001 prevede un'agevolazione
per i nuovi investimenti delle imprese localizzate nelle aree svantaggiate,
consistente in un credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione
ai sensi del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
(CIRCOLARE N.1/E del 3 gennaio 2001)"
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