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2.3. Credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate (quadro
RU).
D.
É stato chiesto di conoscere, in materia di credito di imposta
di cui all'art. 8 della legge n. 388 del 2000 (Credito di imposta per
investimenti in aree svantaggiate), alla luce di quanto precisato nella
risoluzione n. 120 del 18 aprile 2002, in quale modo sia 24 possibile
procedere all'imputazione a ciascun socio di una società di persone
della quota del suddetto credito di imposta maturato in capo alla società.
R.
Al fine di permettere l'indicazione dei dati nel modello di dichiarazione
Unico 2002-SP, secondo le precisazioni contenute nel citato documento
di prassi, si dovrà procedere nel seguente modo.
La società di persone che intenda ripartire tra i soci tutto
o parte del credito di imposta in oggetto in capo ad essa residuato
al momento di presentazione della propria dichiarazione e risultante
al rigo SV11 dello "Schema di calcolo del credito di imposta aree
svantaggiate", riportato ad uso del contribuente a pag. 101 delle
istruzioni per la compilazione del modello Unico 2002-SP, dovrà
comprendere l'importo del credito attribuito ai soci nel rigo RU72,
unitamente al credito già utilizzato in compensazione mediante
Mod. F24, di cui al rigo SV10 del richiamato schema di calcolo.
Appare chiaro che, in tal caso, il residuo a riporto del credito in
questione, indicato nel rigo RU73, colonna 3, del modello Unico 2002-SP,
sarà costituito esclusivamente dal credito che la società
intende riportare nei periodi di imposta successivi a quello cui si
riferisce la dichiarazione Unico 2002, pari all'importo già indicato
al rigo SV11 dello schema di calcolo citato (credito da riportare nel
periodo successivo) diminuito di quanto ripartito ai soci.
Inoltre, in ottemperanza a quanto stabilito nella risoluzione richiamata,
la società di persone provvederà a dare evidenza formale
della ripartizione del credito ai soci, comunicando a questi ultimi
l'importo del credito di imposta ad essi assegnato in proporzione alle
quote di partecipazione agli utili.
Conseguentemente i soci, sulla base di tale comunicazione, acquisiranno
nella propria dichiarazione la quota di credito ad essi assegnata per
utilizzarla in compensazione mediante modello F24; a tal fine dovranno
compilare e conservare uno specifico "schema di calcolo del credito
di imposta aree svantaggiate", riportando nel campo riservato all'indicazione
del numero della struttura produttiva, il codice fiscale della società
di persone partecipata e nel rigo SV8 del medesimo schema, l'importo
del credito di imposta assegnato.
Qualora il socio detenga più partecipazioni in relazione alle
quali abbia avuto in 25 assegnazione il suddetto credito, dovrà
compilare uno schema di calcolo per ogni partecipazione detenuta, avendo
cura di riepilogare i dati richiesti nella sez. III e IV di uno solo
dei predetti schemi.
(CIRCOLARE N. 48/E del 7 giugno 2002)
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