10b Indicazione nel modello Unico

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2.3. Credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate (quadro RU).
D.
É stato chiesto di conoscere, in materia di credito di imposta di cui all'art. 8 della legge n. 388 del 2000 (Credito di imposta per investimenti in aree svantaggiate), alla luce di quanto precisato nella risoluzione n. 120 del 18 aprile 2002, in quale modo sia 24 possibile procedere all'imputazione a ciascun socio di una società di persone della quota del suddetto credito di imposta maturato in capo alla società.
R.
Al fine di permettere l'indicazione dei dati nel modello di dichiarazione Unico 2002-SP, secondo le precisazioni contenute nel citato documento di prassi, si dovrà procedere nel seguente modo.
La società di persone che intenda ripartire tra i soci tutto o parte del credito di imposta in oggetto in capo ad essa residuato al momento di presentazione della propria dichiarazione e risultante al rigo SV11 dello "Schema di calcolo del credito di imposta aree svantaggiate", riportato ad uso del contribuente a pag. 101 delle istruzioni per la compilazione del modello Unico 2002-SP, dovrà comprendere l'importo del credito attribuito ai soci nel rigo RU72, unitamente al credito già utilizzato in compensazione mediante Mod. F24, di cui al rigo SV10 del richiamato schema di calcolo.
Appare chiaro che, in tal caso, il residuo a riporto del credito in questione, indicato nel rigo RU73, colonna 3, del modello Unico 2002-SP, sarà costituito esclusivamente dal credito che la società intende riportare nei periodi di imposta successivi a quello cui si riferisce la dichiarazione Unico 2002, pari all'importo già indicato al rigo SV11 dello schema di calcolo citato (credito da riportare nel periodo successivo) diminuito di quanto ripartito ai soci.
Inoltre, in ottemperanza a quanto stabilito nella risoluzione richiamata, la società di persone provvederà a dare evidenza formale della ripartizione del credito ai soci, comunicando a questi ultimi l'importo del credito di imposta ad essi assegnato in proporzione alle quote di partecipazione agli utili.
Conseguentemente i soci, sulla base di tale comunicazione, acquisiranno nella propria dichiarazione la quota di credito ad essi assegnata per utilizzarla in compensazione mediante modello F24; a tal fine dovranno compilare e conservare uno specifico "schema di calcolo del credito di imposta aree svantaggiate", riportando nel campo riservato all'indicazione del numero della struttura produttiva, il codice fiscale della società di persone partecipata e nel rigo SV8 del medesimo schema, l'importo del credito di imposta assegnato.
Qualora il socio detenga più partecipazioni in relazione alle quali abbia avuto in 25 assegnazione il suddetto credito, dovrà compilare uno schema di calcolo per ogni partecipazione detenuta, avendo cura di riepilogare i dati richiesti nella sez. III e IV di uno solo dei predetti schemi.
(CIRCOLARE N. 48/E del 7 giugno 2002)