10c Istanza di ammissione

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3.4.1 Istanza di ammissione L'agevolazione in esame, diversamente da quanto previsto dal previgente testo dell'art. 8, non è fruibile automaticamente.
In precedenza la semplice realizzazione dell'investimento, dal momento in cui lo stesso assumeva rilevanza, legittimava il contribuente ad utilizzare il credito d'imposta in compensazione con il modello F24.
7 Il comma 1-bis dell'art. 8 precisa, invece, che le imprese interessate, prima di avviare l'investimento, debbono inoltrare in via telematica apposita istanza al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, nella quale occorre evidenziare:
- gli elementi identificativi dell'impresa;
- l'ammontare complessivo netto dei nuovi investimenti;
- la ripartizione regionale degli stessi;
- la dichiarazione d'impegno, "a pena di disconoscimento del beneficio ", ad avviare la realizzazione dell'investimento successivamente alla data di presentazione dell'istanza e, comunque, entro sei mesi dalla stessa data.
L'importo dell'investimento da indicare nell'istanza di ammissione è l'importo complessivo dell'investimento agevola bile, al netto degli ammortamenti e delle dismissioni dei beni strumentali, determinati sulla base di una stima che tenga conto dell'intero arco temporale in cui si prevede di realizzare l'investimento.
L'istanza, a pena di disconoscimento del beneficio, deve essere inoltrata prima dell'avvio della realizzazione dell'investimento. L'investimento, a sua volta, dovrà essere "avviato" tassativamente, entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza.
L'ultimo periodo del medesimo comma 1-bis precisa che "per avvio della realizzazione dell'investimento s'intende l'emissione del buono d'ordine ovvero, l'inizio delle attività da realizzare in economia."
Con riferimento all'espressione "emissione del buono d'ordine", si ritiene che tale condizione sia soddisfatta dalla sottoscrizione di qualsiasi contratto, atto o documento, in uso nella pratica commerciale, purchè impegnativo tra le parti e comprovante, in modo non equivoco, l'inizio della realizzazione dell'investimento. Ovviamente in tale previsione non rientrano eventuali semplici preventivi richiesti all'impresa fornitrice.
Ai sensi del comma 1-ter dell'art. 8, l'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione e notifica al richiedente, sempre per via telematica e nel termine di quindici giorni, il diniego dell'agevolazione per mancanza dei requisiti richiesti dalla legge ovvero per esaurimento dei fondi stanziati a carico del bilancio dello Stato.
Decorsi quindici giorni dalla presentazione dell'istanza senza che l'Agenzia delle entrate abbia comunicato l'eventuale diniego, l'istanza s'intende accettata e gli investimenti ammessi all'agevolazione.
8 La priorità per l'ammissione al beneficio è fissata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.
(CIRCOLARE N.59/E del 2002)