10d Dichiarazione successiva delle imprese ammesse al beneficio

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3.4.2 Dichiarazione successiva delle imprese ammesse al beneficio Il comma 1-quater dell'art. 8 prevede un ulteriore adempimento a carico delle imprese ammesse al beneficio, consistente nella trasmissione di una dichiarazione con l'indicazione dei seguenti elementi:
- settore di attività economica di appartenenza;
- ammontare dei nuovi investimenti effettuati alla data di chiusura dell'esercizio in cui è stata presentata l'istanza di ammissione al beneficio, suddivisi per area regionale interessata dall'agevolazione, indicati al netto degli ammortamenti, delle cessioni e delle dismissioni che si prevede di dedurre in sede di determinazione del reddito d'impresa;
- ammontare del contributo utilizzato in compensazione alla data di cui sopra;
- limite di intensità di aiuto utilizzabile.
La dichiarazione deve essere trasmessa, sempre in via telematica, al Centro operativo di Pescara, entro il secondo mese successivo alla chiusura dell'esercizio in cui è stata presentata l'istanza di ammissione.
(CIRCOLARE N.59/E del 2002)