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3.4.2 Dichiarazione successiva delle imprese ammesse al beneficio Il
comma 1-quater dell'art. 8 prevede un ulteriore adempimento a carico
delle imprese ammesse al beneficio, consistente nella trasmissione di
una dichiarazione con l'indicazione dei seguenti elementi:
- settore di attività economica di appartenenza;
- ammontare dei nuovi investimenti effettuati alla data di chiusura
dell'esercizio in cui è stata presentata l'istanza di ammissione
al beneficio, suddivisi per area regionale interessata dall'agevolazione,
indicati al netto degli ammortamenti, delle cessioni e delle dismissioni
che si prevede di dedurre in sede di determinazione del reddito d'impresa;
- ammontare del contributo utilizzato in compensazione alla data di
cui sopra;
- limite di intensità di aiuto utilizzabile.
La dichiarazione deve essere trasmessa, sempre in via telematica, al
Centro operativo di Pescara, entro il secondo mese successivo alla chiusura
dell'esercizio in cui è stata presentata l'istanza di ammissione.
(CIRCOLARE N.59/E del 2002)
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