10e Modalità di trasmissione delle comunicazioni di diniego

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3.4.3 Modalità di trasmissione delle comunicazioni La trasmissione delle istanze di ammissione, della comunicazione di diniego da parte dell'Agenzia delle Entrate e della dichiarazione successiva devono avvenire esclusivamente in via telematica.
Secondo il provvedimento direttoriale del 18 luglio 2002, prima della data del 25 luglio non è possibile trasmettere alcuna istanza al Centro operativo di Pescara.
Il successivo comma 1-sexies prevede che, per le modalità della trasmissione telematica si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come sostituito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, contenente le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto.

4.3. Procedura di monitoraggio dell'agevolazione La legge di conversione introduce modifiche anche in riferimento alla procedura di monitoraggio dell'agevolazione, introdotta dal decreto legge n. 138 del 2002.
A seguito delle modifiche al comma 1-ter, primo periodo, del testo del decreto legge, è previsto che l'Agenzia delle Entrate rilasci in via telematica, e con procedura automatizzata, la certificazione di avvenuta presentazione dell'istanza per l'accesso al beneficio.
Con la medesima disposizione è stabilito che l'Agenzia delle Entrate esamina le istanze dando precedenza, secondo l'ordine cronologico di presentazione, a quelle presentate nell'anno precedente e non accolte per esaurimento dei fondi stanziati, e, tra queste, a quelle presentate dalle piccole e medie imprese, come definite dall'allegato I del Regolamento CEE n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.
Sono stati inoltre modificati i termini per la comunicazione del diniego e, di conseguenza, per la formazione del silenzio-assenzo. Tali termini sono ora fissati in trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
Infine, con l'aggiunta del comma 1-septies, si stabilisce che l'Agenzia delle Entrate pubblichi, con cadenza semestrale, sul proprio sito internet www.agenziaentrate.it , il numero delle istanze pervenute, l'ammontare totale dei contributi concessi, nonché quello delle risorse finanziarie residue.
(CIRCOLARE N.59/E del 2002)