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3.4.3 Modalità di trasmissione delle comunicazioni La trasmissione
delle istanze di ammissione, della comunicazione di diniego da parte
dell'Agenzia delle Entrate e della dichiarazione successiva devono avvenire
esclusivamente in via telematica.
Secondo il provvedimento direttoriale del 18 luglio 2002, prima della
data del 25 luglio non è possibile trasmettere alcuna istanza
al Centro operativo di Pescara.
Il successivo comma 1-sexies prevede che, per le modalità della
trasmissione telematica si applicano le disposizioni dell'articolo 3
del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, come sostituito dall'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, contenente
le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative
alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività
produttive e all'imposta sul valore aggiunto.
4.3. Procedura di monitoraggio dell'agevolazione La legge di conversione
introduce modifiche anche in riferimento alla procedura di monitoraggio
dell'agevolazione, introdotta dal decreto legge n. 138 del 2002.
A seguito delle modifiche al comma 1-ter, primo periodo, del testo del
decreto legge, è previsto che l'Agenzia delle Entrate rilasci
in via telematica, e con procedura automatizzata, la certificazione
di avvenuta presentazione dell'istanza per l'accesso al beneficio.
Con la medesima disposizione è stabilito che l'Agenzia delle
Entrate esamina le istanze dando precedenza, secondo l'ordine cronologico
di presentazione, a quelle presentate nell'anno precedente e non accolte
per esaurimento dei fondi stanziati, e, tra queste, a quelle presentate
dalle piccole e medie imprese, come definite dall'allegato I del Regolamento
CEE n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.
Sono stati inoltre modificati i termini per la comunicazione del diniego
e, di conseguenza, per la formazione del silenzio-assenzo. Tali termini
sono ora fissati in trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
Infine, con l'aggiunta del comma 1-septies, si stabilisce che l'Agenzia
delle Entrate pubblichi, con cadenza semestrale, sul proprio sito internet
www.agenziaentrate.it , il numero delle istanze pervenute, l'ammontare
totale dei contributi concessi, nonché quello delle risorse finanziarie
residue.
(CIRCOLARE N.59/E del 2002)
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