11 Presupposti

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2. PRESUPPOSTI DELL'AGEVOLAZIONE
2.1 Domanda È sufficiente conservare ed esibire le fatture d'acquisto per comprovare il diritto all'agevolazione?
Risposta Il diritto ad usufruire del credito d'imposta spetta solo in presenza dei presupposti, dei requisiti e delle condizioni voluti dalla legge.
Fa carico al beneficiario dell'agevolazione di acquisire, contabilizzare, conservare ed esibire, ove richiesto, tutta la documentazione elementare (contratti, corrispondenza, ordini, fatture, etc.) inerente all'investimento agevolato e che sarà oggetto, insieme ai libri ed alle scritture contabili, di attento esame in sede di controllo.
Per le fatture, poi, è necessario che esse rechino, a pena di revoca dell'agevolazione e con scrittura indelebile, l'annotazione "Bene acquistato con il credito di imposta di cui all'art 8 della l. 388/2000, esposto mediante il modello F24 del mese di ....".
È bene, inoltre, rammentare che, maturando il diritto al credito d'imposta quando l'investimento si considera effettuato, rilevano ai fini del momento di effettuazione i criteri di cui all'art. 75 del TUIR.
I presupposti, i requisiti e le condizioni di cui alla legge 388/2000 per il riconoscimento del beneficio, saranno oggetto di rigoroso vaglio da parte degli organi preposti al controllo. La stessa legge, infatti, prevede un piano di interventi per le necessarie verifiche atte a garantire la corretta applicazione delle disposizioni normative.
I controlli, oltre che sugli aspetti documentali di cui si è fatto cenno, si incentreranno altresì sulla effettività del costo sostenuto in relazione agli investimenti agevolati. L'effettività sarà verificata non solo in relazione alla concreta realizzazione dell'investimento ma anche al puntuale ed integrale sostenimento del costo di acquisizione o ultimazione del bene oggetto dell'investimento, come originariamente pattuito ed assunto ai fini della concessione del credito di imposta. La riduzione successiva a qualunque titolo del prezzo di acquisizione del bene comporterà la rideterminazione dell'agevolazione con esclusione della quota di costo non effettivamente sostenuta.
A tali fini saranno oggetto di analisi e riscontro le movimentazioni finanziarie e bancarie relative all'investimento agevolato.
2.2 Domanda È compatibile con i presupposti dell'agevolazione la concessione in uso temporaneo del bene oggetto di investimento, precisando che lo stesso continua a figurare nel patrimonio del soggetto che fruirà del credito d'imposta?
Risposta Dall'esame congiunto delle disposizioni recate dai commi 2 e 7 dell'articolo 8, emerge in modo netto la volontà del legislatore di finalizzare l'investimento agevolato, in modo duraturo ed esclusivo, al potenziamento della struttura produttiva di appartenenza del soggetto che ne beneficia, localizzata nelle aree depresse individuate dalla legge.
Ne consegue l'obbligo, affermato a pena di decadenza dall'agevolazione, di non distogliere il bene dalla specifica struttura produttiva di riferimento. Non è consentito in alcun modo, pertanto, consentire a terzi, in forza anche di meccanismi negoziali atipici, di utilizzare direttamente o indirettamente i predetti beni.
Il rispetto di tale condizione sarà oggetto di controlli, anche in sede di accesso presso le strutture produttive cui sono destinati i beni oggetto dell'agevolazione.
In sede di controllo, sarà verificata l'effettiva entrata in funzione dei beni, nonché la presenza di ulteriori cause che comportano la decadenza dell'agevolazione quali ad esempio la dismissione, la cessione a qualunque titolo (vendita, affitto, ecc.) a terzi, la destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa e, comunque, l'utilizzo da parte di terzi dei beni agevolati ovvero la loro destinazione a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato titolo all'agevolazione.
Si ribadisce, infine, che integra l'ipotesi di destinazione a struttura produttiva diversa anche il trasferimento dei beni agevolati da un ramo d'azienda ad un altro, dato che ogni ramo d'azienda costituisce una distinta struttura produttiva ai fini dell'applicazione dell'agevolazione….
(CIRCOLARE 38/E del 09 maggio 2002)"