|
"
2. PRESUPPOSTI DELL'AGEVOLAZIONE
2.1 Domanda È sufficiente conservare ed esibire le fatture d'acquisto
per comprovare il diritto all'agevolazione?
Risposta Il diritto ad usufruire del credito d'imposta spetta solo in
presenza dei presupposti, dei requisiti e delle condizioni voluti dalla
legge.
Fa carico al beneficiario dell'agevolazione di acquisire, contabilizzare,
conservare ed esibire, ove richiesto, tutta la documentazione elementare
(contratti, corrispondenza, ordini, fatture, etc.) inerente all'investimento
agevolato e che sarà oggetto, insieme ai libri ed alle scritture
contabili, di attento esame in sede di controllo.
Per le fatture, poi, è necessario che esse rechino, a pena di
revoca dell'agevolazione e con scrittura indelebile, l'annotazione "Bene
acquistato con il credito di imposta di cui all'art 8 della l. 388/2000,
esposto mediante il modello F24 del mese di ....".
È bene, inoltre, rammentare che, maturando il diritto al credito
d'imposta quando l'investimento si considera effettuato, rilevano ai
fini del momento di effettuazione i criteri di cui all'art. 75 del TUIR.
I presupposti, i requisiti e le condizioni di cui alla legge 388/2000
per il riconoscimento del beneficio, saranno oggetto di rigoroso vaglio
da parte degli organi preposti al controllo. La stessa legge, infatti,
prevede un piano di interventi per le necessarie verifiche atte a garantire
la corretta applicazione delle disposizioni normative.
I controlli, oltre che sugli aspetti documentali di cui si è
fatto cenno, si incentreranno altresì sulla effettività
del costo sostenuto in relazione agli investimenti agevolati. L'effettività
sarà verificata non solo in relazione alla concreta realizzazione
dell'investimento ma anche al puntuale ed integrale sostenimento del
costo di acquisizione o ultimazione del bene oggetto dell'investimento,
come originariamente pattuito ed assunto ai fini della concessione del
credito di imposta. La riduzione successiva a qualunque titolo del prezzo
di acquisizione del bene comporterà la rideterminazione dell'agevolazione
con esclusione della quota di costo non effettivamente sostenuta.
A tali fini saranno oggetto di analisi e riscontro le movimentazioni
finanziarie e bancarie relative all'investimento agevolato.
2.2 Domanda È compatibile con i presupposti dell'agevolazione
la concessione in uso temporaneo del bene oggetto di investimento, precisando
che lo stesso continua a figurare nel patrimonio del soggetto che fruirà
del credito d'imposta?
Risposta Dall'esame congiunto delle disposizioni recate dai commi 2
e 7 dell'articolo 8, emerge in modo netto la volontà del legislatore
di finalizzare l'investimento agevolato, in modo duraturo ed esclusivo,
al potenziamento della struttura produttiva di appartenenza del soggetto
che ne beneficia, localizzata nelle aree depresse individuate dalla
legge.
Ne consegue l'obbligo, affermato a pena di decadenza dall'agevolazione,
di non distogliere il bene dalla specifica struttura produttiva di riferimento.
Non è consentito in alcun modo, pertanto, consentire a terzi,
in forza anche di meccanismi negoziali atipici, di utilizzare direttamente
o indirettamente i predetti beni.
Il rispetto di tale condizione sarà oggetto di controlli, anche
in sede di accesso presso le strutture produttive cui sono destinati
i beni oggetto dell'agevolazione.
In sede di controllo, sarà verificata l'effettiva entrata in
funzione dei beni, nonché la presenza di ulteriori cause che
comportano la decadenza dell'agevolazione quali ad esempio la dismissione,
la cessione a qualunque titolo (vendita, affitto, ecc.) a terzi, la
destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa e,
comunque, l'utilizzo da parte di terzi dei beni agevolati ovvero la
loro destinazione a strutture produttive diverse da quelle che hanno
dato titolo all'agevolazione.
Si ribadisce, infine, che integra l'ipotesi di destinazione a struttura
produttiva diversa anche il trasferimento dei beni agevolati da un ramo
d'azienda ad un altro, dato che ogni ramo d'azienda costituisce una
distinta struttura produttiva ai fini dell'applicazione dell'agevolazione
.
(CIRCOLARE 38/E del 09 maggio 2002)"
|