12a Clausole antielusive

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10. NORMA ANTIELUSIVA
10.1 Domanda La cessione o il conferimento di un'azienda, comprensiva di beni oggetto dell'agevolazione, comporta la rideterminazione del credito d'imposta in capo al soggetto conferente?
Risposta Si ritiene che, ai fini dell'agevolazione di cui all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, la cessione o il conferimento d'azienda non costituiscono necessariamente cause di rideterminazione del credito d'imposta ai sensi della norma antielusiva contenuta nel comma 7 del citato articolo 8.
Coerentemente con quanto affermato con circolare n. 207/E del 16 novembre 2000 e con circolare n. 90/E del 17 ottobre 2001, è da ritenere che in caso di trasferimento di azienda non si dovrà procedere alla rideterminazione del credito d'imposta. Invero, il trasferimento di un bene operato nel contesto di una cessione o conferimento d'azienda, in quanto rientrante in un più ampio schema di riorganizzazione aziendale, non contrasta con la ratio della norma antielusiva prima richiamata, finalizzata ad impedire fenomeni di dismissione temporanea dei beni nell'impresa al solo fine di fruire dell'agevolazione. Tale norma vuole contrastare la cessione dei beni oggetto della medesima agevolazione, nel presupposto che la successiva cessione del bene che ha dato origine al beneficio sia motivata da finalità elusive. Si ritiene, pertanto, che l'impresa non decada automaticamente dall'agevolazione qualora, in un contesto più generale di riorganizzazione aziendale, trasferisca i beni agevolati in occasione della cessione o dismissione del ramo d'azienda di cui essi fanno parte, non configurandosi in tal caso profili di elusività dell'operazione.
Naturalmente, le stesse operazioni di cessione d'azienda, ove caratterizzate da profili di elusività, saranno soggette all'applicazione della norma di cui all'art. 37-bis del DPR. 600 del 19873.
In conclusione, l'operazione di cessione o conferimento dell'azienda non contrasta con le finalità di cui all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, spettante esclusivamente per gli investimenti realizzati in aree depresse con carattere di stabilità, nella misura in cui risulti comunque soddisfatta la destinazione del bene alla struttura produttiva originaria.
10.2 Domanda L'art. 8, comma 7, della legge 388 del 2000 stabilisce che se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni oggetto dell'agevolazione vengono "destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno diritto all'agevolazione", il credito d'imposta è rideterminato escludendo i beni anzidetti.
Si chiede se la citata norma antielusiva si applichi anche se la struttura produttiva di destinazione è ubicata in una regione per la quale è previsto un credito d'imposta in misura diversa.
Risposta La destinazione dei beni agevolati ad una struttura produttiva diversa da quella per la quale spetta l'agevolazione comporta la rideterminazione del credito d'imposta, escludendo dall'investimento agevolato il costo dei beni stessi.
Il contribuente dovrà rettificare il credito d'imposta spettante, versando nei termini previsti la quota di credito eventualmente utilizzata indebitamente.
(CIRCOLARE 38/E del 09 maggio 2002)"

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10. Clausole antielusive Il comma 7 prevede il recupero dell'agevolazione nel caso in cui i beni oggetto dell'investimento non entrino in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, ovvero siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni.
Le clausole di decadenza dal beneficio, in virtu' delle quali il contribuente deve procedere alla rideterminazione dell'investimento netto su cui calcolare l'agevolazione, possono essere raggruppate nelle seguenti ipotesi.
(CIRCOLARE 41/E del 18 aprile 2001)"