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10.1 Beni agevolati non entrati in funzione Nel caso in cui i beni oggetto
dell'agevolazione non siano entrati in funzione entro il secondo periodo
d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione,
il credito d'imposta e' rideterminato escludendo dall'ammontare dell'investimento
netto il costo storico dei beni non entrati in funzione.
Il momento di acquisizione o ultimazione degli investimenti deve essere
determinato in base ai criteri evidenziati al precedente paragrafo 6.4.
In particolare, per gli investimenti realizzati mediante appalto a terzi,
mentre l'investimento si considera sostenuto, ai fini della maturazione
ed utilizzabilita' del credito, separatamente per ciascun stato di avanzamento
lavori, il dies a quo per la rideterminazione del beneficio coincide
con la data di ultimazione dell'opera e, cioe', con il momento in cui
avviene il collaudo definitivo della prestazione complessivamente considerata.
(CIRCOLARE 41/E del 18 aprile 2001)"
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