12c Beni agevolati dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse

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10.2 Beni agevolati dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse Nel caso in cui i beni oggetto dell'agevolazione siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, si dovra' procedere alla rideterminazione dell'investimento netto escludendo da tale ammontare il costo storico dei beni dismessi, ceduti, destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse.
In relazione a quest'ultima ipotesi, si ricorda che si dovra'
procedere alla predetta rideterminazione in diminuzione del credito d'imposta, anche nel caso di trasferimento da un ramo d'azienda ad un altro, ancorche' nell'ambito del medesimo perimetro aziendale, posto che essi configurano distinte strutture produttive.
Come gia' chiarito in precedenza, per i beni immateriali deve in ogni caso essere garantito l'esclusivo sfruttamento nella stessa struttura produttiva per almeno cinque anni, in conformita' a quanto previsto al paragrafo 4.6 degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale.
(CIRCOLARE 41/E del 18 aprile 2001)"