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10.2 Beni agevolati dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalita'
estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive
diverse Nel caso in cui i beni oggetto dell'agevolazione siano dismessi,
ceduti a terzi, destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa
ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno
dato diritto all'agevolazione entro il quinto periodo d'imposta successivo
a quello nel quale sono entrati in funzione, si dovra' procedere alla
rideterminazione dell'investimento netto escludendo da tale ammontare
il costo storico dei beni dismessi, ceduti, destinati a finalita' estranee
all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse.
In relazione a quest'ultima ipotesi, si ricorda che si dovra'
procedere alla predetta rideterminazione in diminuzione del credito
d'imposta, anche nel caso di trasferimento da un ramo d'azienda ad un
altro, ancorche' nell'ambito del medesimo perimetro aziendale, posto
che essi configurano distinte strutture produttive.
Come gia' chiarito in precedenza, per i beni immateriali deve in ogni
caso essere garantito l'esclusivo sfruttamento nella stessa struttura
produttiva per almeno cinque anni, in conformita' a quanto previsto
al paragrafo 4.6 degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di
Stato a finalita' regionale.
(CIRCOLARE 41/E del 18 aprile 2001)"
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