12e Rimpiazzo dei beni agevolati

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10.4 Rimpiazzo dei beni agevolati L'ultima parte del secondo periodo del comma 7 in esame si occupa del caso in cui, nello stesso periodo di imposta in cui si verifica una delle ipotesi precedenti, vengano acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati.
Al fine di stabilire se i beni siano riconducibili alla stessa categoria di quelli ceduti, occorre fare riferimento alle categorie merceologiche indicate nella tabella sui coefficienti di ammortamento approvata con DM 31 dicembre 1988, precisando, tuttavia, che deve trattarsi di nuovi beni aventi le medesime caratteristiche tecniche e merceologiche di quelli sostituiti.
Nella riferita ipotesi di rimpiazzo dei beni, l'originario investimento netto e' rideterminato, computando in diminuzione dello stesso l'eventuale eccedenza del costo non ammortizzato del bene sostituito rispetto al costo di acquisizione del nuovo bene.
Il beneficio originariamente previsto, infatti, viene meno solo nella misura in cui il costo residuo da ammortizzare del bene uscente e' superiore a quello del nuovo bene.
La rideterminazione incidera' sull'ammontare del credito d'imposta relativo al periodo d'imposta in cui lo stesso deve intendersi maturato.
Va precisato che qualora il costo del nuovo bene sia superiore al costo non ammortizzato del bene sostituito, tale differenza concorre alla determinazione dell'investimento netto del periodo d'imposta in cui il rimpiazzo si e' verificato.
Valga, al proposito, il seguente esempio:
Anno 2001 - Acquisto del bene agevolato 100 Anno 2003 - Cessione dello stesso benecon costo residuo Pagina 17 Circolare del 18/04/2001 n. 41 da ammortizzare pari a 50 Ipotesi a): Investimento di rimpiazzo pari a 70 In questo caso il costo dell'investimento originario non viene rideterminato, perche' il costo del nuovo bene (70) e' superiore al costo residuo di quello sostituito (50). L'eccedenza di 20 concorrera' alla determinazione dell'investimento netto per l'anno 2003.
Ipotesi b): Investimento di rimpiazzo pari a 40 In questo caso il costo dell'investimento originario viene rideterminato e ridotto per un importo pari a 10, dato dalla differenza tra costo residuo del bene uscente (50) e il costo del bene di rimpiazzo (40).
In entrambe le ipotesi, qualora il nuovo bene acquistato nell'anno 2003, ancorche' appartenente alla stessa categoria del bene acquistato nel 2001 e ceduto nel 2003, non sia da considerare - per le sue peculiari caratteristiche tecniche e merceologiche - come mero rimpiazzo del precedente, il costo dello stesso rilevera' nei modi ordinari ai fini del calcolo dell'agevolazione per l'anno 2003; mentre per l'anno 2001 assumera'
rilevanza la cessione del bene: si dovra' quindi procedere alla rideterminazione del beneficio deducendo dall'investimento netto dello stesso anno il costo storico del bene ceduto (100).
(CIRCOLARE 41/E del 18 aprile 2001)"