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11 Controlli L'ultimo comma dell'art. 8 prevede, infine, l'emanazione,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in
commento, di decreti del Ministero delle finanze, di concerto con il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
con cui verranno dettate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche
necessarie a garantire la corretta applicazione dell'agevolazione in
esame. Tali verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione
del credito di imposta, sono altresi' finalizzate alla valutazione della
qualita' degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l'opportunita'
di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalita'.
Si fisseranno altresi' le modalita' e le priorita' dei controlli da
effettuare ai settori sensibili e ai grandi progetti che ricadono nella
disciplina multisettoriale e alla cumulabilita'.
Nell'ambito dei predetti decreti sara' previsto l'obbligo per le imprese
che si avvarranno del regime in esame di dichiarare esplicitamente nella
dichiarazione dei redditi che, con riferimento ai medesimi investimenti,
l'agevolazione di cui hanno fruito non e' stata cumulata con altri aiuti,
di qualsiasi origine, ne' con altri regimi di aiuti alla creazione di
posti di lavoro legati agli stessi investimenti.
Sara' inoltre disposto che le imprese che hanno fruito del regime in
esame, in sede di dichiarazione dei redditi, alternativamente dichiarino:
a. di non essere imprese in difficolta' (GU C 288 del 9/10/1999), di
non aver fruito dell'aiuto in oggetto per investimenti in attivita'
che riguardano prodotti o appartengono a settori soggetti a discipline
comunitarie specifiche, ne' per investimenti che ricadono nella disciplina
multisettoriale dei grandi progetti (GU C107 del 7/04/1998);
b. di avere adempiuto a tutte le condizioni sostanziali e Pagina 18
Circolare del 18/04/2001 n. 41 procedurali previste dalle discipline
ricordate al precedente punto a) e di avere ricevuto preventivamente
le autorizzazioni necessarie.
Sara', altresi', necessario segnalare ogni trasferimento dei beni materiali
oggetto dell'agevolazione in altra struttura produttiva.
Occorrera' distinguere quelli effettuati in aree soggette ad uno stesso
grado d'intensita' d'aiuto, da quelli effettuati in aree ad intensita'
di aiuto differente, con separata indicazione - in tal caso - delle
specifiche aree e della misura dell'aiuto previsto.
(CIRCOLARE 41/E del 18 aprile 2001)"
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