2a Ante 8 luglio 2002

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1. SOGGETTI
1.1.
Domanda La circolare n. 41/E del 18.04.2001, al paragrafo 2, precisa che "per le imprese soggette a discipline comunitarie specifiche - quali ad esempio quelle del settore siderurgico e del settore automobilistico - l'applicazione del beneficio è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione ed ai controlli previsti dalle discipline stesse, così come dettato dal comma 6 dell'articolo 8 in esame".
La nota 5 del citato paragrafo 2 rimanda alla nota 14 del paragrafo 9, secondo cui "i settori disciplinati da regole specifiche sono: trasporti, siderurgia, costruzioni navali, fibre sintetiche, tessile, abbigliamento industria automobilistica".
Secondo quanto contenuto nel paragrafo 2.6 della circolare del Ministero dell'Industria n. 900315 del 14.07.2000 (circolare esplicativa delle modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese ai sensi della legge 488/92), i settori soggetti a divieti e/o limitazioni sono i seguenti: siderurgia, cantieristica navale, fibre sintetiche, industria automobilistica, industrie alimentari, delle bevande e del tabacco.
Come si può rilevare, nei due casi i cosiddetti "settori sensibili" non sono perfettamente coincidenti; ad esempio ai fini dell'agevolazione di cui all'art. 8 della legge 388/2000, non sembrerebbero sussistere limitazioni per le aziende del settore alimentare, delle bevande e del tabacco.
Quanto sopra rappresentato, si chiede di conoscere se i settori soggetti a preventiva autorizzazione siano solo quelli citati nella nota 14 della circolare n. 41/E ovvero se si debba fare riferimento a quelli esplicitati nella circolare del Ministero dell'Industria n. 900315, individuati singolarmente da specifici codici di attività ISTAT.
Risposta La fruizione del regime agevolativo di cui all'art. 8 della legge n. 388 del 2000 non è automatica per tutte le imprese.
Come precisato al comma 6 dell'art. 8, "il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione Europea e previa autorizzazione della Commissione delle Comunità europee". Tale disciplina evidenzia una diversa regolamentazione per i c.d. "settori sensibili", vale a dire quei settori soggetti a normative comunitarie specifiche, nonché per tutti i progetti di investimento di ammontare superiore alle soglie definite dalla disciplina multisettoriale dei grandi progetti.
Con riguardo all'agevolazione prevista dal citato articolo 8, approvata con decisione della Commissione del 13 marzo 2001, i "settori sensibili" sono quelli indicati dal paragrafo 9.1 al paragrafo 9.4 della circolare n. 41/E (siderurgia, industria automobilistica, cantieristica navale, fibre sintetiche).
Per le imprese del settore tessile e abbigliamento, l'agevolazione è direttamente fruibile ma sono previste, relativamente ai grandi progetti, soglie più basse di investimento o di aiuto, al superamento delle quali scatta l'obbligo di notifica.
Per tali imprese, infatti, l'obbligo di notifica sussiste in presenza di uno dei due requisiti seguenti, peraltro indicati anche al paragrafo 9.6, note numeri 17 e 18, della circolare n. 41/E:
- costo totale del progetto pari o superiore a 15 milioni di euro, più un'intensità di aiuto cumulata, espressa in percentuale dei costi d'investimento ammissibili, pari o superiore al 50% del massimale degli aiuti regionali alle grandi imprese vigente nella zona considerata, più un aiuto per posto di lavoro creato o salvaguardato pari o superiore a 40.000 euro; oppure - aiuto pari o superiore a 30 milioni di euro.
Si precisa inoltre che, in attesa della specifica approvazione da parte della Commissione europea, l'agevolazione è momentaneamente sospesa per le imprese che esercitano attività economiche del settore trasporti.
Per gli investimenti relativi al settore agricolo (aziende agrarie e settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli) si segnala che la Commissione europea, con Decisione del 14 giugno 2001, ha autorizzato il relativo regime di aiuti. Per tale settore, le modalità di applicazione dell'agevolazione saranno oggetto di separate istruzioni.
1.2 Domanda Il paragrafo 2 della circolare n. 41/E prevede che "sono altresì escluse, per espressa previsione della Commissione europea, le imprese in difficoltà finanziaria (cfr. Comunicazione 1999/C 288/02). Al riguardo, si precisa che l'impresa, a prescindere dalla sua dimensione, è considerata in difficoltà: a) se si tratta di società a responsabilità limitata qualora abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi"
In relazione a tale paragrafo si chiede:
a) se il "capitale sottoscritto" faccia riferimento, nel passivo dello schema di stato patrimoniale di cui all'art. 2424 del codice civile, alla sola voce A), I - Capitale, ovvero al totale della lettera A) - Patrimonio Netto;
b) nel caso in cui il riferimento fosse l'importo indicato alla voce A), I -Capitale, se la determinazione della perdita debba intendersi al netto delle riserve disponibili utilizzate per ridurla;
c) nell'ipotesi in cui il capitale sociale sottoscritto di una società a responsabilità limitata coincida con il patrimonio netto e la società registri una perdita di oltre il 50 per cento del predetto capitale sociale, integralmente ripianata con un versamento a fondo perduto da parte dei soci, se la società stessa debba essere considerata in difficoltà finanziaria e, quindi, esclusa dall'accesso al credito d'imposta;
d) quale sia il termine rispetto al quale debbano essere calcolati a ritroso gli "ultimi dodici mesi" per la verifica della perdita "di più di un quarto del capitale";
e) se per la verifica della perdita di più della metà del capitale sottoscritto occorra riferirsi all'evoluzione del capitale sottoscritto sin dall'inizio della costituzione della società.
Risposta Come chiarito nella circolare n. 41/E del 18 aprile 2001, per espressa previsione della Commissione europea, sono escluse dalla agevolazione di cui all'art. 8 della legge 388/2000 le imprese in difficoltà finanziarie.
A tal proposito, si ritiene opportuno chiarire che:
a) l'espressione capitale sottoscritto si riferisce alla sola voce A), I - Capitale, del passivo dello schema di stato patrimoniale di cui all'art. 2424 del codice civile;
b) nel caso in cui la società abbia riserve disponibili in grado di ripianare la perdita superiore alla metà del capitale sottoscritto e proceda alla copertura mediante utilizzo di dette riserve, l'impresa non si considera in difficoltà finanziaria. Tale interpretazione risulta coerente con la definizione di impresa in difficoltà finanziaria contenuta nella Comunicazione della Commissione europea 1999/C 288/02, richiamata dalla circolare n. 41/E, secondo la quale "l'impresa è in difficoltà qualora essa non sia in grado, con le proprie risorse finanziarie o ottenendo i fondi necessari dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere le perdite che potrebbero condurla quasi certamente, senza un intervento esterno dei poteri pubblici, al collasso economico a breve o a medio termine";
c) nell'ipotesi in cui una società a responsabilità limitata il cui Patrimonio Netto sia esclusivamente rappresentato dal capitale sociale sottoscritto, registri una perdita superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto integralmente ripianata con un versamento a fondo perduto da parte dei soci, la società non si considera in difficoltà finanziaria;
d) il termine rilevante per il computo degli ultimi dodici mesi nei quali verificare la perdita di più di un quarto del capitale sociale sottoscritto deve individuarsi con riferimento al giorno nel quale si realizza l'investimento agevolabile;
e) la verifica della perdita di più della metà del capitale sottoscritto è effettuata con riferimento all'ammontare del capitale come determinato nell'ultima delibera di variazione.
1.3 Domanda Qualora una società con sede fuori dalle aree svantaggiate procedesse ad incorporare una società con strutture produttive ubicate nelle aree svantaggiate, il credito d'imposta spettante alla società incorporata sarebbe fruibile dall'incorporante?
Risposta Il credito d'imposta spettante alle società fuse o incorporate potrà essere fruito dalla società risultante dalla fusione o incorporante in quanto questa, ai sensi del comma 3 dell'art. 123 del TUIR, "subentra negli obblighi e nei diritti delle società fuse o incorporate".
Tuttavia, qualora i beni vengano, in tutto o in parte, destinati a strutture produttive diverse da quella che ha dato diritto all'agevolazione, è necessario rideterminare il relativo credito d'imposta, ai sensi del secondo periodo del comma 7 dell'art. 8.
Inoltre, si precisa che la società risultante dalla fusione o incorporante potrà fruire dell'agevolazione per i nuovi investimenti successivamente effettuati nella struttura produttiva già appartenente all'incorporata.
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1.5 Domanda La misura dell'agevolazione è articolata in base alla localizzazione dell'investimento ed alla dimensione dell'impresa.
Con riferimento a tale secondo requisito, la nota n. 6 contenuta nel paragrafo 3 della c.m. 41/E rinvia, per la definizione di piccola e media impresa, all'Allegato alla Raccomandazione 96/280/CE del 3 aprile 1996 della Commissione europea, nonché al decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 18 settembre 1997. In base a tali atti, rientra nella definizione l'impresa che:
- ha un numero dipendenti inferiore a 250;
- ha un fatturato annuo inferiore a 40 milioni di euro o un totale dell'attivo di bilancio inferiore a 27 milioni di Euro;
- è in possesso del requisito di indipendenza, ovvero non è partecipata per almeno il 25% del capitale da imprese di grande dimensione.
Al riguardo, si segnala che il Ministro dell'Industria con decreto del 27 ottobre 1997 (emanata con riferimento alla legge n. 488/1992) ha specificato che per le imprese operanti nel settore dei servizi, ai fini della definizione di PMI, si applicano i seguenti parametri:
- dipendenti in numero inferiore a 95;
- fatturato annuo inferiore a 15 milioni di euro o un totale dell'attivo di bilancio inferiore a 10,1 milioni di Euro;
- in possesso del requisito di indipendenza.
Si chiede pertanto di confermare se, indipendentemente dal settore di operatività dell'impresa, debba farsi riferimento ai limiti dimensionali di cui al decreto del Ministero dell'Industria del 18 settembre 1997.
Inoltre, con riferimento alla dimensione dell'impresa, si chiede quale sia il momento in cui occorre procedere alla verifica della sussistenza dei parametri richiesti.
Al riguardo si segnala che la normativa applicabile ai sensi della legge n. 488/1992 prevede che il periodo di rilevazione del numero dei dipendenti, del fatturato annuo e del totale di bilancio, è l'esercizio sociale relativo all'ultimo bilancio approvato prima della presentazione del modulo di domanda (o in mancanza relativo all'ultima dichiarazione dei redditi).
Poiché per la fruizione dei benefici ex art. 8 in esame non è prevista la predisposizione di alcuna domanda, si chiede a quale esercizio occorra fare riferimento per effettuare le suddette rilevazioni.
Risposta L'agevolazione di cui all'art. 8 della legge n. 388 del 2000 consiste nel riconoscimento di un credito d'imposta nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione europea. I limiti d'intensità di aiuto variano, oltre che in relazione all'ambito territoriale in cui è effettuato l'investimento, anche in relazione alla dimensione dell'impresa.
Al riguardo, la circolare n. 41/E, alla nota 6, fa esplicito riferimento all'allegato alla Raccomandazione 96/280/CE del 3 aprile 1996 della Commissione europea relativa alla definizione delle piccole e medie imprese, ripresa nell'allegato 1 al Regolamento (CE) 70/2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, nonché dal Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 18 settembre 1997.
Si ritiene, quindi, che in assenza di ulteriori specificazioni nella norma dell'art. 8, sia necessario individuare i limiti dimensionali dell'impresa cui commisurare l'agevolazione in base ai parametri fissati dalla Commissione europea che costituiscono un'integrazione delle condizioni di applicabilità stabilite dalla normativa nazionale.
Si ritiene altresì che, oltre alla Raccomandazione della Commissione europea di cui sopra, si debba fare riferimento anche alla Comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato alle PMI del 20 marzo 1996, (già presa a riferimento dalla circolare n. 38/E del 14 febbraio 1997 riguardante la detassazione del reddito d'impresa reinvestito di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549), la quale precisa che:
a) i tre criteri sono cumulativi e, quindi, devono coesistere ai fini della classificazione dell'impresa fra le piccole e medie imprese;
b) il numero delle persone impiegate corrisponde al numero di Unità di lavoroannue (ULA), cioè al numero dei dipendenti occupati a tempo pieno nell'esercizio; il lavoro a tempo parziale o il lavoro stagionale costituiscono frazioni di ULA;
c) l'esercizio da prendere in considerazione è l'ultimo esercizio antecedente a quello agevolato;
d) per fatturato si intende, ai sensi dell'art. 28 della quarta direttiva 78/660 del 25 luglio 1978, l'ammontare del volume d'affari comprendente gli importi provenienti dalla vendita dei prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie dell'impresa, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il fatturato; tale ammontare è indicato al punto A.1 dello schema di conto economico redatto ai sensi dell'art. 2425 del codice civile, secondo corretti principi contabili.
(CIRCOLARE 38/E del 09 maggio 2002)"

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1. Beneficiari Destinatari del beneficio sono i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, localizzati nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno e del Centronord. Si tratta, in particolare, delle imprese che effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunita' europee come destinatarie degli aiuti a finalita' regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunita' europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.
La nozione di reddito d'impresa si ricava, sotto il profilo oggettivo, dall'art. 51 del TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che ricomprende in questa categoria tutte le attivita' di cui all'art. 2195 del codice civile - anche se non organizzate in forma d'impresa -, l'attivita' agricola che eccede i limiti di cui all'art. 29 del citato testo unico, nonche', tra le altre, le attivita' organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazioni di servizi che non rientrano nel citato art. 2195.
Da un punto di vista soggettivo, si ricomprendono tra i titolari dei redditi d'impresa, oltre alle persone fisiche che esercitano le attivita' sopra individuate, i soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, del TUIR, nonche' quelli di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti…
(CIRCOLARE 41/E del 18 aprile 2001)"

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3.1 Soggetti beneficiari.
D.
Nella definizione di "titolari di reddito d'impresa" sono compresi tutti i settori di attivita' e, in particolare, il commercio e i servizi?
Poiche' l'agevolazione spetta indistintamente ai titolari di reddito d'impresa, sussiste l'agevolazione per i conduttori di aziende in affitto che effettuano investimenti (come avviene frequentemente nel settore alberghiero)?
R.
La nozione di reddito d'impresa si ricava, sotto il profilo oggettivo, dall'art. 51 del TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che ricomprende, tra l'altro, in questa categoria tutte le attivita' di cui all'art. 2195 del codice civile - anche se non organizzate in forma d'impresa -, l'attivita' agricola che eccede i limiti di cui all'art. 29 del citato testo unico, nonche', tra le altre, le attivita' organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazioni di servizi che non rientrano nel citato art. 2195.
Da un punto di vista soggettivo, si ricomprendono tra i titolari dei redditi d'impresa, oltre alle persone fisiche che esercitano le attivita' sopra individuate, i soggetti di cui all'articolo 5, comma 3 del TUIR, quelli di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a) e b), del TUIR nonche' le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
Sono esclusi dalla predetta agevolazione, per espressa previsione normativa, gli enti non commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), ancorche' svolgano attivita' d'impresa.
Si precisa, inoltre, che per le imprese soggette a discipline comunitarie specifiche - quali ad esempio il settore siderurgico e il settore automobilistico - o di grandi progetti multisettoriali, l'applicazione del beneficio e' subordinata alla richiesta di preventiva autorizzazione della Commissione e ai controlli previsti dalle discipline stesse, cosi' come dettato dal comma 6 dell'articolo 8 in questione.
(CIRCOLARE 5/E del 25 gennaio 2001)"
"…
1.6.1 Soggetti beneficiari
Destinatari di tale beneficio sono tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, localizzati nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno e del Centro - nord. Si tratta, in particolare, delle imprese che effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunita' europee come destinatarie degli aiuti a finalita' regionale di cui alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209. Tali aiuti sono, cioe', quelli destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, e quelli destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
Sono esclusi dall'agevolazione in argomento i soli enti non commerciali, di cui all'art. 87, comma 1, lett. c) del TUIR, ancorche' gli stessi svolgano attivita' commerciale.
(CIRCOLARE 1/E del 3 gennaio 2001)"