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1. SOGGETTI
1.1.
Domanda La circolare n. 41/E del 18.04.2001, al paragrafo 2, precisa
che "per le imprese soggette a discipline comunitarie specifiche
- quali ad esempio quelle del settore siderurgico e del settore automobilistico
- l'applicazione del beneficio è subordinata alla preventiva
autorizzazione della Commissione ed ai controlli previsti dalle discipline
stesse, così come dettato dal comma 6 dell'articolo 8 in esame".
La nota 5 del citato paragrafo 2 rimanda alla nota 14 del paragrafo
9, secondo cui "i settori disciplinati da regole specifiche sono:
trasporti, siderurgia, costruzioni navali, fibre sintetiche, tessile,
abbigliamento industria automobilistica".
Secondo quanto contenuto nel paragrafo 2.6 della circolare del Ministero
dell'Industria n. 900315 del 14.07.2000 (circolare esplicativa delle
modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni
alle attività produttive nelle aree depresse del Paese ai sensi
della legge 488/92), i settori soggetti a divieti e/o limitazioni sono
i seguenti: siderurgia, cantieristica navale, fibre sintetiche, industria
automobilistica, industrie alimentari, delle bevande e del tabacco.
Come si può rilevare, nei due casi i cosiddetti "settori
sensibili" non sono perfettamente coincidenti; ad esempio ai fini
dell'agevolazione di cui all'art. 8 della legge 388/2000, non sembrerebbero
sussistere limitazioni per le aziende del settore alimentare, delle
bevande e del tabacco.
Quanto sopra rappresentato, si chiede di conoscere se i settori soggetti
a preventiva autorizzazione siano solo quelli citati nella nota 14 della
circolare n. 41/E ovvero se si debba fare riferimento a quelli esplicitati
nella circolare del Ministero dell'Industria n. 900315, individuati
singolarmente da specifici codici di attività ISTAT.
Risposta La fruizione del regime agevolativo di cui all'art. 8 della
legge n. 388 del 2000 non è automatica per tutte le imprese.
Come precisato al comma 6 dell'art. 8, "il credito d'imposta a
favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono
ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa
la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto
nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle
predette discipline dell'Unione Europea e previa autorizzazione della
Commissione delle Comunità europee". Tale disciplina evidenzia
una diversa regolamentazione per i c.d. "settori sensibili",
vale a dire quei settori soggetti a normative comunitarie specifiche,
nonché per tutti i progetti di investimento di ammontare superiore
alle soglie definite dalla disciplina multisettoriale dei grandi progetti.
Con riguardo all'agevolazione prevista dal citato articolo 8, approvata
con decisione della Commissione del 13 marzo 2001, i "settori sensibili"
sono quelli indicati dal paragrafo 9.1 al paragrafo 9.4 della circolare
n. 41/E (siderurgia, industria automobilistica, cantieristica navale,
fibre sintetiche).
Per le imprese del settore tessile e abbigliamento, l'agevolazione è
direttamente fruibile ma sono previste, relativamente ai grandi progetti,
soglie più basse di investimento o di aiuto, al superamento delle
quali scatta l'obbligo di notifica.
Per tali imprese, infatti, l'obbligo di notifica sussiste in presenza
di uno dei due requisiti seguenti, peraltro indicati anche al paragrafo
9.6, note numeri 17 e 18, della circolare n. 41/E:
- costo totale del progetto pari o superiore a 15 milioni di euro, più
un'intensità di aiuto cumulata, espressa in percentuale dei costi
d'investimento ammissibili, pari o superiore al 50% del massimale degli
aiuti regionali alle grandi imprese vigente nella zona considerata,
più un aiuto per posto di lavoro creato o salvaguardato pari
o superiore a 40.000 euro; oppure - aiuto pari o superiore a 30 milioni
di euro.
Si precisa inoltre che, in attesa della specifica approvazione da parte
della Commissione europea, l'agevolazione è momentaneamente sospesa
per le imprese che esercitano attività economiche del settore
trasporti.
Per gli investimenti relativi al settore agricolo (aziende agrarie e
settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli)
si segnala che la Commissione europea, con Decisione del 14 giugno 2001,
ha autorizzato il relativo regime di aiuti. Per tale settore, le modalità
di applicazione dell'agevolazione saranno oggetto di separate istruzioni.
1.2 Domanda Il paragrafo 2 della circolare n. 41/E prevede che "sono
altresì escluse, per espressa previsione della Commissione europea,
le imprese in difficoltà finanziaria (cfr. Comunicazione 1999/C
288/02). Al riguardo, si precisa che l'impresa, a prescindere dalla
sua dimensione, è considerata in difficoltà: a) se si
tratta di società a responsabilità limitata qualora abbia
perduto più della metà del capitale sottoscritto e la
perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta
nel corso degli ultimi dodici mesi"
In relazione a tale paragrafo si chiede:
a) se il "capitale sottoscritto" faccia riferimento, nel passivo
dello schema di stato patrimoniale di cui all'art. 2424 del codice civile,
alla sola voce A), I - Capitale, ovvero al totale della lettera A) -
Patrimonio Netto;
b) nel caso in cui il riferimento fosse l'importo indicato alla voce
A), I -Capitale, se la determinazione della perdita debba intendersi
al netto delle riserve disponibili utilizzate per ridurla;
c) nell'ipotesi in cui il capitale sociale sottoscritto di una società
a responsabilità limitata coincida con il patrimonio netto e
la società registri una perdita di oltre il 50 per cento del
predetto capitale sociale, integralmente ripianata con un versamento
a fondo perduto da parte dei soci, se la società stessa debba
essere considerata in difficoltà finanziaria e, quindi, esclusa
dall'accesso al credito d'imposta;
d) quale sia il termine rispetto al quale debbano essere calcolati a
ritroso gli "ultimi dodici mesi" per la verifica della perdita
"di più di un quarto del capitale";
e) se per la verifica della perdita di più della metà
del capitale sottoscritto occorra riferirsi all'evoluzione del capitale
sottoscritto sin dall'inizio della costituzione della società.
Risposta Come chiarito nella circolare n. 41/E del 18 aprile 2001, per
espressa previsione della Commissione europea, sono escluse dalla agevolazione
di cui all'art. 8 della legge 388/2000 le imprese in difficoltà
finanziarie.
A tal proposito, si ritiene opportuno chiarire che:
a) l'espressione capitale sottoscritto si riferisce alla sola voce A),
I - Capitale, del passivo dello schema di stato patrimoniale di cui
all'art. 2424 del codice civile;
b) nel caso in cui la società abbia riserve disponibili in grado
di ripianare la perdita superiore alla metà del capitale sottoscritto
e proceda alla copertura mediante utilizzo di dette riserve, l'impresa
non si considera in difficoltà finanziaria. Tale interpretazione
risulta coerente con la definizione di impresa in difficoltà
finanziaria contenuta nella Comunicazione della Commissione europea
1999/C 288/02, richiamata dalla circolare n. 41/E, secondo la quale
"l'impresa è in difficoltà qualora essa non sia in
grado, con le proprie risorse finanziarie o ottenendo i fondi necessari
dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere le perdite che
potrebbero condurla quasi certamente, senza un intervento esterno dei
poteri pubblici, al collasso economico a breve o a medio termine";
c) nell'ipotesi in cui una società a responsabilità limitata
il cui Patrimonio Netto sia esclusivamente rappresentato dal capitale
sociale sottoscritto, registri una perdita superiore alla metà
del capitale sociale sottoscritto integralmente ripianata con un versamento
a fondo perduto da parte dei soci, la società non si considera
in difficoltà finanziaria;
d) il termine rilevante per il computo degli ultimi dodici mesi nei
quali verificare la perdita di più di un quarto del capitale
sociale sottoscritto deve individuarsi con riferimento al giorno nel
quale si realizza l'investimento agevolabile;
e) la verifica della perdita di più della metà del capitale
sottoscritto è effettuata con riferimento all'ammontare del capitale
come determinato nell'ultima delibera di variazione.
1.3 Domanda Qualora una società con sede fuori dalle aree svantaggiate
procedesse ad incorporare una società con strutture produttive
ubicate nelle aree svantaggiate, il credito d'imposta spettante alla
società incorporata sarebbe fruibile dall'incorporante?
Risposta Il credito d'imposta spettante alle società fuse o incorporate
potrà essere fruito dalla società risultante dalla fusione
o incorporante in quanto questa, ai sensi del comma 3 dell'art. 123
del TUIR, "subentra negli obblighi e nei diritti delle società
fuse o incorporate".
Tuttavia, qualora i beni vengano, in tutto o in parte, destinati a strutture
produttive diverse da quella che ha dato diritto all'agevolazione, è
necessario rideterminare il relativo credito d'imposta, ai sensi del
secondo periodo del comma 7 dell'art. 8.
Inoltre, si precisa che la società risultante dalla fusione o
incorporante potrà fruire dell'agevolazione per i nuovi investimenti
successivamente effettuati nella struttura produttiva già appartenente
all'incorporata.
1.5 Domanda La misura dell'agevolazione è articolata in base
alla localizzazione dell'investimento ed alla dimensione dell'impresa.
Con riferimento a tale secondo requisito, la nota n. 6 contenuta nel
paragrafo 3 della c.m. 41/E rinvia, per la definizione di piccola e
media impresa, all'Allegato alla Raccomandazione 96/280/CE del 3 aprile
1996 della Commissione europea, nonché al decreto del Ministro
dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 18 settembre 1997.
In base a tali atti, rientra nella definizione l'impresa che:
- ha un numero dipendenti inferiore a 250;
- ha un fatturato annuo inferiore a 40 milioni di euro o un totale dell'attivo
di bilancio inferiore a 27 milioni di Euro;
- è in possesso del requisito di indipendenza, ovvero non è
partecipata per almeno il 25% del capitale da imprese di grande dimensione.
Al riguardo, si segnala che il Ministro dell'Industria con decreto del
27 ottobre 1997 (emanata con riferimento alla legge n. 488/1992) ha
specificato che per le imprese operanti nel settore dei servizi, ai
fini della definizione di PMI, si applicano i seguenti parametri:
- dipendenti in numero inferiore a 95;
- fatturato annuo inferiore a 15 milioni di euro o un totale dell'attivo
di bilancio inferiore a 10,1 milioni di Euro;
- in possesso del requisito di indipendenza.
Si chiede pertanto di confermare se, indipendentemente dal settore di
operatività dell'impresa, debba farsi riferimento ai limiti dimensionali
di cui al decreto del Ministero dell'Industria del 18 settembre 1997.
Inoltre, con riferimento alla dimensione dell'impresa, si chiede quale
sia il momento in cui occorre procedere alla verifica della sussistenza
dei parametri richiesti.
Al riguardo si segnala che la normativa applicabile ai sensi della legge
n. 488/1992 prevede che il periodo di rilevazione del numero dei dipendenti,
del fatturato annuo e del totale di bilancio, è l'esercizio sociale
relativo all'ultimo bilancio approvato prima della presentazione del
modulo di domanda (o in mancanza relativo all'ultima dichiarazione dei
redditi).
Poiché per la fruizione dei benefici ex art. 8 in esame non è
prevista la predisposizione di alcuna domanda, si chiede a quale esercizio
occorra fare riferimento per effettuare le suddette rilevazioni.
Risposta L'agevolazione di cui all'art. 8 della legge n. 388 del 2000
consiste nel riconoscimento di un credito d'imposta nel rispetto dei
criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione
europea. I limiti d'intensità di aiuto variano, oltre che in
relazione all'ambito territoriale in cui è effettuato l'investimento,
anche in relazione alla dimensione dell'impresa.
Al riguardo, la circolare n. 41/E, alla nota 6, fa esplicito riferimento
all'allegato alla Raccomandazione 96/280/CE del 3 aprile 1996 della
Commissione europea relativa alla definizione delle piccole e medie
imprese, ripresa nell'allegato 1 al Regolamento (CE) 70/2001 relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di
Stato a favore delle piccole e medie imprese, nonché dal Decreto
del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 18
settembre 1997.
Si ritiene, quindi, che in assenza di ulteriori specificazioni nella
norma dell'art. 8, sia necessario individuare i limiti dimensionali
dell'impresa cui commisurare l'agevolazione in base ai parametri fissati
dalla Commissione europea che costituiscono un'integrazione delle condizioni
di applicabilità stabilite dalla normativa nazionale.
Si ritiene altresì che, oltre alla Raccomandazione della Commissione
europea di cui sopra, si debba fare riferimento anche alla Comunicazione
della Commissione sugli aiuti di Stato alle PMI del 20 marzo 1996, (già
presa a riferimento dalla circolare n. 38/E del 14 febbraio 1997 riguardante
la detassazione del reddito d'impresa reinvestito di cui all'art. 3
della legge 28 dicembre 1995, n. 549), la quale precisa che:
a) i tre criteri sono cumulativi e, quindi, devono coesistere ai fini
della classificazione dell'impresa fra le piccole e medie imprese;
b) il numero delle persone impiegate corrisponde al numero di Unità
di lavoroannue (ULA), cioè al numero dei dipendenti occupati
a tempo pieno nell'esercizio; il lavoro a tempo parziale o il lavoro
stagionale costituiscono frazioni di ULA;
c) l'esercizio da prendere in considerazione è l'ultimo esercizio
antecedente a quello agevolato;
d) per fatturato si intende, ai sensi dell'art. 28 della quarta direttiva
78/660 del 25 luglio 1978, l'ammontare del volume d'affari comprendente
gli importi provenienti dalla vendita dei prodotti e dalla prestazione
di servizi rientranti nelle attività ordinarie dell'impresa,
diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta
sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con
il fatturato; tale ammontare è indicato al punto A.1 dello schema
di conto economico redatto ai sensi dell'art. 2425 del codice civile,
secondo corretti principi contabili.
(CIRCOLARE 38/E del 09 maggio 2002)"
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1. Beneficiari Destinatari del beneficio sono i soggetti titolari di
reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta,
localizzati nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno e del Centronord.
Si tratta, in particolare, delle imprese che effettuano nuovi investimenti
nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunita'
europee come destinatarie degli aiuti a finalita' regionale di cui alle
deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del
Trattato istitutivo della Comunita' europea, come modificato dal Trattato
di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.
La nozione di reddito d'impresa si ricava, sotto il profilo oggettivo,
dall'art. 51 del TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, che ricomprende in questa categoria tutte
le attivita' di cui all'art. 2195 del codice civile - anche se non organizzate
in forma d'impresa -, l'attivita' agricola che eccede i limiti di cui
all'art. 29 del citato testo unico, nonche', tra le altre, le attivita'
organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazioni di servizi che
non rientrano nel citato art. 2195.
Da un punto di vista soggettivo, si ricomprendono tra i titolari dei
redditi d'impresa, oltre alle persone fisiche che esercitano le attivita'
sopra individuate, i soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, del TUIR,
nonche' quelli di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), e le
stabili organizzazioni di soggetti non residenti
(CIRCOLARE 41/E del 18 aprile 2001)"
"
3.1 Soggetti beneficiari.
D.
Nella definizione di "titolari di reddito d'impresa" sono
compresi tutti i settori di attivita' e, in particolare, il commercio
e i servizi?
Poiche' l'agevolazione spetta indistintamente ai titolari di reddito
d'impresa, sussiste l'agevolazione per i conduttori di aziende in affitto
che effettuano investimenti (come avviene frequentemente nel settore
alberghiero)?
R.
La nozione di reddito d'impresa si ricava, sotto il profilo oggettivo,
dall'art. 51 del TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, che ricomprende, tra l'altro, in questa categoria
tutte le attivita' di cui all'art. 2195 del codice civile - anche se
non organizzate in forma d'impresa -, l'attivita' agricola che eccede
i limiti di cui all'art. 29 del citato testo unico, nonche', tra le
altre, le attivita' organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazioni
di servizi che non rientrano nel citato art. 2195.
Da un punto di vista soggettivo, si ricomprendono tra i titolari dei
redditi d'impresa, oltre alle persone fisiche che esercitano le attivita'
sopra individuate, i soggetti di cui all'articolo 5, comma 3 del TUIR,
quelli di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a) e b), del TUIR nonche'
le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
Sono esclusi dalla predetta agevolazione, per espressa previsione normativa,
gli enti non commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c),
ancorche' svolgano attivita' d'impresa.
Si precisa, inoltre, che per le imprese soggette a discipline comunitarie
specifiche - quali ad esempio il settore siderurgico e il settore automobilistico
- o di grandi progetti multisettoriali, l'applicazione del beneficio
e' subordinata alla richiesta di preventiva autorizzazione della Commissione
e ai controlli previsti dalle discipline stesse, cosi' come dettato
dal comma 6 dell'articolo 8 in questione.
(CIRCOLARE 5/E del 25 gennaio 2001)"
"
1.6.1 Soggetti beneficiari
Destinatari di tale beneficio sono tutti i soggetti titolari di reddito
d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, localizzati
nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno e del Centro - nord. Si tratta,
in particolare, delle imprese che effettuano nuovi investimenti nelle
aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunita' europee
come destinatarie degli aiuti a finalita' regionale di cui alle deroghe
previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam
di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209. Tali aiuti sono, cioe', quelli
destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore
di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,
e quelli destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivita' o di
talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli
scambi in misura contraria al comune interesse.
Sono esclusi dall'agevolazione in argomento i soli enti non commerciali,
di cui all'art. 87, comma 1, lett. c) del TUIR, ancorche' gli stessi
svolgano attivita' commerciale.
(CIRCOLARE 1/E del 3 gennaio 2001)"
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