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4. Disposizioni di immediata applicazione 4.1. Ambito soggettivo La
legge di conversione, modificando il comma 1, lettera b) dell'articolo
10, individua con maggiore esattezza i settori di attività agevolati,
rispetto alla precedente formulazione contenuta nel decreto legge n.
138 del 2002.
Ai fini di tale individuazione, la norma rimanda alla disciplina di
attuazione delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto
legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1992, n. 488.
Già l'originario testo del decreto legge riproponeva gli stessi
settori destinatari, per il periodo 2000-2006, dell'agevolazione della
legge 19 dicembre 1992, n. 488, seppur non facendo espresso riferimento
alla norma appena citata.
Infatti, tali settori di attività, evidenziati anche al paragrafo
"Obiettivo" della decisione della Commissione europea C(2002)
1706 del 21 giugno 2002, sono individuati con la stessa denominazione
al paragrafo "Obiettivo" della decisione SG(2000) D/105754
del 2 agosto 2000, relativa all'approvazione del regime di aiuto di
cui alla legge n. 488/92.
In definitiva, i beneficiari del credito d'imposta in esame devono individuarsi
facendo riferimento alla normativa di attuazione dell'agevolazione contenuta
nella legge n. 488/92.
A tal fine, per l'individuazione nell'ambito di ciascun settore delle
attività ammesse e di quelle escluse dalla fruizione del credito
d'imposta, occorre fare riferimento agli atti normativi, nonché
alle circolari del Ministero delle attività produttive, emanati
in data antecedente alla presentazione delle istanze.
Allo stato attuale, occorre riferirsi:
- Per il settore dell'industria, alla circolare n. 900315 del 14 luglio
2000, pubblicata nel S.O. n. 122 della G.U.R.I. n. 175 del 28 luglio
2000;
8 - Per il settore del commercio, alla circolare n. 900047 del 25 gennaio
2001, pubblicata nel S.O. n. 34 della G.U.R.I. n. 46 del 24 aprile 2001;
- Per il settore del turismo, alla circolare n. 900516 del 13 dicembre
2000, pubblicata nel S.O. n. 3 della G.U.R.I. n. 6 del 9 gennaio 2001.
(CIRCOLARE N. 66/E del 6 agosto 2002)"
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3.1 Ambito soggettivo Il comma 1, lettera b), dell'art. 10 delimita,
sotto il profilo soggettivo, l'ambito di applicazione del credito d'imposta
con riferimento al settore di attività economica di appartenenza.
Stante l'attuale formulazione della norma, i destinatari dell'agevolazione
sono esclusivamente le imprese "che operano nei settori delle attività
estrattive e manifatturiere, dei servizi, del turismo, del commercio,
delle costruzioni, della produzione e distribuzione di energia elettrica,
vapore ed acqua calda, della trasformazione dei prodotti della pesca
e dell'acquacoltura di cui all'Allegato I del Trattato".
Con riferimento alle imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura,
a seguito delle modifiche apportate con il decreto-legge, l'agevolazione
è limitata agli investimenti effettuati nell'ambito dell'attività
di trasformazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato CE.
Per attività di trasformazione, secondo la definizione contenuta
nell'allegato III, paragrafo 2.4, lettera a), del Regolamento (Ce) n.
2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999, "si intende l'intera
serie di operazioni di manutenzione, trattamento, produzione effettuate
tra il momento dello sbarco o della pesca e la fase del prodotto finale".
L'applicazione dell'agevolazione deve avvenire nel rispetto delle condizioni
indicate al punto 2.3 delle "linee direttrici per l'esame degli
aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura", pubblicate
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C/19 del 20
gennaio 2001, come espressamente previsto al punto 2.3 della decisione
del 21 giugno 2002.
Al riguardo, giova ricordare che l'applicazione del credito d'imposta
al settore della pesca, anche secondo la precedente formulazione dell'art.
8, doveva avvenire nel rispetto della specifica normativa comunitaria
di settore.
Come precisato dal punto 21 della decisione della Commissione europea
del 21 giugno 2002, l'agevolazione si applica nel rispetto delle disposizioni
specifiche previste dagli orientamenti comunitari per i settori c.d.
"sensibili", e della disciplina multisettoriale degli aiuti
regionali destinati ai grandi progetti d'investimento.
Al riguardo si segnala che quest'ultima disciplina è stata modificata
con Comunicazione della Commissione notificata con il numero C(2002)
315 (in GUCE C/70 del 19 marzo 2002). La nuova disciplina si applica
fino al 31 dicembre 2009, ma con decorrenza differenziata per alcuni
dei settori interessati (si veda il paragrafo 7 "Validità
della disciplina" della citata Comunicazione).
Come espressamente indicato al punto 19 della decisione della Commissione
europea del 21 giugno 2002, l'agevolazione non si applica alle "imprese
operanti nella produzione dei prodotti siderurgici" (che figurano
nell'elenco di cui all'Allegato B della richiamata disciplina multisettoriale
degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento).
Continuano a rimanere escluse dall'agevolazione, così come nel
periodo anteriore all'entrata in vigore del decreto legge in esame,
le imprese in difficoltà finanziaria di cui agli "Orientamenti
comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in
difficoltà " in GUCE n. C/288 del 9 ottobre 1999.
(CIRCOLARE N.59/E 2002)"
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