2b Post 8 luglio 2002

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4. Disposizioni di immediata applicazione 4.1. Ambito soggettivo La legge di conversione, modificando il comma 1, lettera b) dell'articolo 10, individua con maggiore esattezza i settori di attività agevolati, rispetto alla precedente formulazione contenuta nel decreto legge n. 138 del 2002.
Ai fini di tale individuazione, la norma rimanda alla disciplina di attuazione delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
Già l'originario testo del decreto legge riproponeva gli stessi settori destinatari, per il periodo 2000-2006, dell'agevolazione della legge 19 dicembre 1992, n. 488, seppur non facendo espresso riferimento alla norma appena citata.
Infatti, tali settori di attività, evidenziati anche al paragrafo "Obiettivo" della decisione della Commissione europea C(2002) 1706 del 21 giugno 2002, sono individuati con la stessa denominazione al paragrafo "Obiettivo" della decisione SG(2000) D/105754 del 2 agosto 2000, relativa all'approvazione del regime di aiuto di cui alla legge n. 488/92.
In definitiva, i beneficiari del credito d'imposta in esame devono individuarsi facendo riferimento alla normativa di attuazione dell'agevolazione contenuta nella legge n. 488/92.
A tal fine, per l'individuazione nell'ambito di ciascun settore delle attività ammesse e di quelle escluse dalla fruizione del credito d'imposta, occorre fare riferimento agli atti normativi, nonché alle circolari del Ministero delle attività produttive, emanati in data antecedente alla presentazione delle istanze.
Allo stato attuale, occorre riferirsi:
- Per il settore dell'industria, alla circolare n. 900315 del 14 luglio 2000, pubblicata nel S.O. n. 122 della G.U.R.I. n. 175 del 28 luglio 2000;
8 - Per il settore del commercio, alla circolare n. 900047 del 25 gennaio 2001, pubblicata nel S.O. n. 34 della G.U.R.I. n. 46 del 24 aprile 2001;
- Per il settore del turismo, alla circolare n. 900516 del 13 dicembre 2000, pubblicata nel S.O. n. 3 della G.U.R.I. n. 6 del 9 gennaio 2001.
(CIRCOLARE N. 66/E del 6 agosto 2002)"

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3.1 Ambito soggettivo Il comma 1, lettera b), dell'art. 10 delimita, sotto il profilo soggettivo, l'ambito di applicazione del credito d'imposta con riferimento al settore di attività economica di appartenenza.
Stante l'attuale formulazione della norma, i destinatari dell'agevolazione sono esclusivamente le imprese "che operano nei settori delle attività estrattive e manifatturiere, dei servizi, del turismo, del commercio, delle costruzioni, della produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda, della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'Allegato I del Trattato".
Con riferimento alle imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, a seguito delle modifiche apportate con il decreto-legge, l'agevolazione è limitata agli investimenti effettuati nell'ambito dell'attività di trasformazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato CE. Per attività di trasformazione, secondo la definizione contenuta nell'allegato III, paragrafo 2.4, lettera a), del Regolamento (Ce) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999, "si intende l'intera serie di operazioni di manutenzione, trattamento, produzione effettuate tra il momento dello sbarco o della pesca e la fase del prodotto finale".
L'applicazione dell'agevolazione deve avvenire nel rispetto delle condizioni indicate al punto 2.3 delle "linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura", pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C/19 del 20 gennaio 2001, come espressamente previsto al punto 2.3 della decisione del 21 giugno 2002.
Al riguardo, giova ricordare che l'applicazione del credito d'imposta al settore della pesca, anche secondo la precedente formulazione dell'art. 8, doveva avvenire nel rispetto della specifica normativa comunitaria di settore.
Come precisato dal punto 21 della decisione della Commissione europea del 21 giugno 2002, l'agevolazione si applica nel rispetto delle disposizioni specifiche previste dagli orientamenti comunitari per i settori c.d. "sensibili", e della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento.
Al riguardo si segnala che quest'ultima disciplina è stata modificata con Comunicazione della Commissione notificata con il numero C(2002) 315 (in GUCE C/70 del 19 marzo 2002). La nuova disciplina si applica fino al 31 dicembre 2009, ma con decorrenza differenziata per alcuni dei settori interessati (si veda il paragrafo 7 "Validità della disciplina" della citata Comunicazione).
Come espressamente indicato al punto 19 della decisione della Commissione europea del 21 giugno 2002, l'agevolazione non si applica alle "imprese operanti nella produzione dei prodotti siderurgici" (che figurano nell'elenco di cui all'Allegato B della richiamata disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento).
Continuano a rimanere escluse dall'agevolazione, così come nel periodo anteriore all'entrata in vigore del decreto legge in esame, le imprese in difficoltà finanziaria di cui agli "Orientamenti comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà " in GUCE n. C/288 del 9 ottobre 1999.
(CIRCOLARE N.59/E 2002)"