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9. Settori speciali.
la disciplina di cui al comma 6 dell'articolo 8 in esame chiaramente
identifica una diversa regolamentazione per i c.d. "settori sensibili",
vale a dire quei settori soggetti a normative comunitarie specifiche,
nonche' per tutti i progetti di investimento di ammontare superiore
alle soglie definite dalla disciplina multisettoriale dei grandi progetti.
Per tali settori, infatti, il regime agevolativo puo' essere riconosciuto,
nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle
predette discipline dell'Unione Europea, previa autorizzazione - ove
prevista - da parte della Commissione europea.
Sono altresi' soggetti alla "notifica individuale" e dunque
alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea gli
investimenti realizzati dalle piccole e medie imprese che si configurino
come "singoli aiuti di importo elevato", cosi' come definiti
dall'articolo 6 del Regolamento della Commissione n. 70 del 2001.
Qualora sia stata inoltrata, ove prescritta, la richiesta di autorizzazione
alla Commissione europea, - secondo la procedura individuata al successivo
paragrafo 9.5 - le imprese interessate potranno, nelle more della decisione
della stessa Commissione, procedere al calcolo del credito di imposta
maturato, il quale tuttavia potra' essere finanziariamente utilizzato
in compensazione di imposte e contributi solo a partire dal periodo
di imposta nel corso del quale sia eventualmente intervenuta la relativa
decisione favorevole della Commissione europea.
Tenendo presente che per i singoli settori regolamentati e' previsto
l'obbligo di notifica alla Commissione europea solo al superamento di
determinate soglie di aiuto deve ritenersi che, nei predetti casi, pur
in assenza di tale obbligo di notifica preventiva, le imprese interessate
debbano inviare apposita comunicazione al Ministero dell'Industria,
del Commercio e dell'Artigianato - Direzione Generale Sviluppo Produttivo
e Competitivita' - Politiche Industriali Comunitarie e Internazionali
- via Molise, n. 2 00187 Roma.
Cio' in quanto l'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 8 in esame prevede
che il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, oltre
a curare l'inoltro alla Commissione europea della richiesta di preventiva
autorizzazione - ove prevista - procede al controllo del rispetto delle
norme sostanziali e procedurali della normativa comunitaria.
Si illustrano brevemente, per ogni singolo settore, le sopra richiamate
condizioni sostanziali e procedurali
(CIRCOLARE 41/E del 18 aprile 2001)"
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