2c Settori speciali

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9. Settori speciali.
… la disciplina di cui al comma 6 dell'articolo 8 in esame chiaramente identifica una diversa regolamentazione per i c.d. "settori sensibili", vale a dire quei settori soggetti a normative comunitarie specifiche, nonche' per tutti i progetti di investimento di ammontare superiore alle soglie definite dalla disciplina multisettoriale dei grandi progetti. Per tali settori, infatti, il regime agevolativo puo' essere riconosciuto, nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione Europea, previa autorizzazione - ove prevista - da parte della Commissione europea.
Sono altresi' soggetti alla "notifica individuale" e dunque alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea gli investimenti realizzati dalle piccole e medie imprese che si configurino come "singoli aiuti di importo elevato", cosi' come definiti dall'articolo 6 del Regolamento della Commissione n. 70 del 2001.
Qualora sia stata inoltrata, ove prescritta, la richiesta di autorizzazione alla Commissione europea, - secondo la procedura individuata al successivo paragrafo 9.5 - le imprese interessate potranno, nelle more della decisione della stessa Commissione, procedere al calcolo del credito di imposta maturato, il quale tuttavia potra' essere finanziariamente utilizzato in compensazione di imposte e contributi solo a partire dal periodo di imposta nel corso del quale sia eventualmente intervenuta la relativa decisione favorevole della Commissione europea.
Tenendo presente che per i singoli settori regolamentati e' previsto l'obbligo di notifica alla Commissione europea solo al superamento di determinate soglie di aiuto deve ritenersi che, nei predetti casi, pur in assenza di tale obbligo di notifica preventiva, le imprese interessate debbano inviare apposita comunicazione al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione Generale Sviluppo Produttivo e Competitivita' - Politiche Industriali Comunitarie e Internazionali - via Molise, n. 2 00187 Roma.
Cio' in quanto l'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 8 in esame prevede che il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, oltre a curare l'inoltro alla Commissione europea della richiesta di preventiva autorizzazione - ove prevista - procede al controllo del rispetto delle norme sostanziali e procedurali della normativa comunitaria.
Si illustrano brevemente, per ogni singolo settore, le sopra richiamate condizioni sostanziali e procedurali…
(CIRCOLARE 41/E del 18 aprile 2001)"