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9.2 Settore dell'industria automobilistica
Per i programmi delle imprese che rientrano nelle classi indicate alla
lettera C) e che comportano investimenti ammessi pari o superiori a
50 milioni di euro o che beneficiano di una riduzione di imposta pari
o superiore a 5 milioni di euro, la concessione delle agevolazioni e'
subordinata alla notifica della stessa alla Commissione UE ed
all'approvazione da parte di quest'ultima.
Il superamento della soglia accennata va riferito al progetto inteso
nella sua globalita'.
Lettera C):
ultima normativa di riferimento: "Disciplina comunitaria degli
aiuti di Stato automobilistica" 97/C 279/01 - in G.U.C.E. C 279
del 15 settembre 1997.
Classificazione Istat 1991:
34.10 "Fabbricazione di autoveicoli" limitatamente a:
- fabbricazione di autovetture destinate al trasporto di persone;
- fabbricazione di autoveicoli per il trasporto di merci: limitatamente
agli autocarri, ai furgoni ed ai trattori stradali;
- fabbricazione di telai muniti di motori per gli autoveicoli di questa
classe;
- fabbricazione di autobus, filobus;
- fabbricazione di motori per autoveicoli.
34.20 "Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, fabbricazione
di rimorchi e semirimorchi", fabbricazione di carrozzerie (comprese
le cabine) per autoveicoli;
34.30 "Fabbricazione di parti e di accessori per autoveicoli e
per loro motori":
- fabbricazione di varie parti e accessori per autoveicoli:
fabbricazione di freni, cambi di velocita', assi, ruote, ammortizzatori
di sospensione, radiatori, silenziatori, tubi di scappamento, frizioni,
volani, piantoni e scatole dello sterzo;
- fabbricazione di parti ed accessori di carrozzeria di autoveicoli:
cinture di sicurezza, portiere, paraurti.
(CIRCOLARE 41/E del 18 aprile 2001)"
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