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9.3 Settore della cantieristica navale
Per le categorie indicate alla lettera D), sono ammessi solo programmi
di investimento che non comportano un aumento della capacita' di costruzione
dell'unita' produttiva interessata, a meno che l'aumento non sia connesso
direttamente ad una corrispondente riduzione irreversibile, nello stesso
periodo, della capacita' di costruzione di altri eventuali cantieri
interessati da un unico programma complessivo di ristrutturazione. La
concessione delle agevolazioni e' in ogni caso subordinata alla notifica
della stessa alla Commissione UE ed all'approvazione da parte di quest'ultima.
Lettera D):
ultima normativa di riferimento: Regolamento (CE) n. 1540/1998 del Consiglio,
del 29 giugno 1998, relativo alle nuove norme per gli aiuti alla costruzione
navale, pubblicato sulla GU L 202 del 18.07.1998.
Classificazione Istat 1991:
35.11.1 "Cantieri navali per costruzioni metalliche" limitatamente
a:
- costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto
di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl;
- costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo
se destinati all'esportazione);
- costruzione di draghe o altre navi per lavoro in mare a scafo metallico
(escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl; costruzione
di rimorchiatori a scafo metallico con potenza inferiore a 365 KW;
35.11.3 "Cantieri di riparazioni navali":
- la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente
35.11.1, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori
che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo,
del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare
i passeggeri;
- la riparazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1.
(CIRCOLARE 41/E del 18 aprile 2001)"
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