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Sono altresi' escluse, per espressa previsione della Commissione europea,
le imprese in difficoltà finanziaria (Cfr. Comunicazione 1999/C288/02).
Al riguardo, si precisa che "l'impresa, a prescindere dalla sua
dimensione, e' comunque considerata in difficoltà, a) se si tratta
di societa' a responsabilita' limitata qualora abbia perduto piu' della
meta' del capitale sottoscritto e la perdita di piu' di un quarto di
tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
b) se si tratta di societa' a responsabilita' illimitata qualora abbia
perduto piu' della meta' dei suoi fondi propri, quali indicati nei libri
della societa', e la perdita di piu' di un quarto di detti fondi sia
intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure c) per qualunque
forma di impresa qualora ricorrano le condizioni previste ... per avviare
nei suoi confronti una procedura concorsuale per insolvenza".
Si precisa, inoltre, che per le imprese soggette a discipline comunitarie
specifiche - quali ad esempio quelle del settore siderurgico e del settore
automobilistico - nonche' per tutti i progetti di investimento di dimensioni
superiori alle soglie definite dalla Commissione europea nella "Disciplina
multisettoriale dei grandi progetti d'investimento", l'applicazione
del beneficio e' subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione
ed ai controlli previsti dalle discipline stesse, cosi' come dettato
dal comma 6 dell'articolo 8 in esame.
(CIRCOLARE 41/E del 18 aprile 2001)"
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