3 Soggetti esclusi

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Sono altresi' escluse, per espressa previsione della Commissione europea, le imprese in difficoltà finanziaria (Cfr. Comunicazione 1999/C288/02).
Al riguardo, si precisa che "l'impresa, a prescindere dalla sua dimensione, e' comunque considerata in difficoltà, a) se si tratta di societa' a responsabilita' limitata qualora abbia perduto piu' della meta' del capitale sottoscritto e la perdita di piu' di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure b) se si tratta di societa' a responsabilita' illimitata qualora abbia perduto piu' della meta' dei suoi fondi propri, quali indicati nei libri della societa', e la perdita di piu' di un quarto di detti fondi sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure c) per qualunque forma di impresa qualora ricorrano le condizioni previste ... per avviare nei suoi confronti una procedura concorsuale per insolvenza".
Si precisa, inoltre, che per le imprese soggette a discipline comunitarie specifiche - quali ad esempio quelle del settore siderurgico e del settore automobilistico - nonche' per tutti i progetti di investimento di dimensioni superiori alle soglie definite dalla Commissione europea nella "Disciplina multisettoriale dei grandi progetti d'investimento", l'applicazione del beneficio e' subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione ed ai controlli previsti dalle discipline stesse, cosi' come dettato dal comma 6 dell'articolo 8 in esame.
(CIRCOLARE 41/E del 18 aprile 2001)"