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8. DECORRENZA E UTILIZZO DELL'AGEVOLAZIONE
8.2 Domanda La stipula di un contratto preliminare di compravendita
di un immobile da adibire a sede legale ed operativa di una società
a responsabilità limitata, in cui è contenuto l'importo
versato a titolo di anticipo e di caparra confirmatoria, legittima alla
fruizione dell'agevolazione, considerato che il credito d'imposta è
fruibile al momento del sostenimento del costo e che la stipula del
preliminare rappresenta il primo momento di sostenimento di costi per
l'acquisto del bene strumentale?
Risposta Ai sensi del comma 5 dell'art. 8 della legge n. 388 del 2000
"il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi
investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta
". La fruizione
del beneficio fiscale è quindi subordinata all'acquisizione del
bene nel periodo d'imposta, da assumere secondo i criteri stabiliti
nell'art. 75 del TUIR, vale a dire, per i beni immobili, al momento
della stipulazione dell'atto, ovvero se diversa e successiva, alla data
in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà
o di altro diritto reale.
Dal contratto preliminare non derivano effetti traslativi del diritto
di proprietà dell'immobile ma esclusivamente effetti obbligatori,
in particolare l'acquirente si impegna a concludere un successivo contratto
di compravendita, i cui effetti traslativi si produrranno solo se e
quando tale contratto definitivo sarà stipulato.
Appare quindi evidente che, ai fini dell'agevolazione in questione,
la stipulazione del contratto preliminare non costituisce il "momento
rilevante" della realizzazione dell'investimento.
Pertanto, il pagamento di parte del prezzo del bene a titolo di anticipo
e di caparra confirmatoria non assume alcun rilievo in merito alla determinazione
dell'investimento rilevante. Il costo di acquisto dell'immobile sarà
considerato nell'investimento agevolabile relativo al periodo d'imposta
in cui sarà stipulato l'atto.
(CIRCOLARE 38/E 9 maggio 2002)"
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5. Decorrenza L'agevolazione ha per oggetto i nuovi investimenti realizzati
dalle imprese durante il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000
e fino al 31 dicembre 2006.
Con riguardo al primo esercizio di applicazione, sono agevolabili gli
investimenti effettuati successivamente alla data di approvazione del
regime agevolativo da parte della Commissione, avvenuto in data 13 marzo
2001, risultanti da fatture emesse successivamente alla predetta data.
Considerato che il punto 6) dell'autorizzazione con cui la Commissione
europea ha approvato il regime agevolativo in commento ne fissa la scadenza
al 31 dicembre 2006, non potranno fruire dell'agevolazione eventuali
investimenti realizzati successivamente a tale data, anche se la stessa
non dovesse coincidere con la chiusura dell'esercizio.
(CIRCOLARE 41/E 18 aprile 2001)"
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