4a Ante 8 luglio 2002

"…
8. DECORRENZA E UTILIZZO DELL'AGEVOLAZIONE
8.2 Domanda La stipula di un contratto preliminare di compravendita di un immobile da adibire a sede legale ed operativa di una società a responsabilità limitata, in cui è contenuto l'importo versato a titolo di anticipo e di caparra confirmatoria, legittima alla fruizione dell'agevolazione, considerato che il credito d'imposta è fruibile al momento del sostenimento del costo e che la stipula del preliminare rappresenta il primo momento di sostenimento di costi per l'acquisto del bene strumentale?
Risposta Ai sensi del comma 5 dell'art. 8 della legge n. 388 del 2000 "il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta…". La fruizione del beneficio fiscale è quindi subordinata all'acquisizione del bene nel periodo d'imposta, da assumere secondo i criteri stabiliti nell'art. 75 del TUIR, vale a dire, per i beni immobili, al momento della stipulazione dell'atto, ovvero se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.
Dal contratto preliminare non derivano effetti traslativi del diritto di proprietà dell'immobile ma esclusivamente effetti obbligatori, in particolare l'acquirente si impegna a concludere un successivo contratto di compravendita, i cui effetti traslativi si produrranno solo se e quando tale contratto definitivo sarà stipulato.
Appare quindi evidente che, ai fini dell'agevolazione in questione, la stipulazione del contratto preliminare non costituisce il "momento rilevante" della realizzazione dell'investimento.
Pertanto, il pagamento di parte del prezzo del bene a titolo di anticipo e di caparra confirmatoria non assume alcun rilievo in merito alla determinazione dell'investimento rilevante. Il costo di acquisto dell'immobile sarà considerato nell'investimento agevolabile relativo al periodo d'imposta in cui sarà stipulato l'atto.
(CIRCOLARE 38/E 9 maggio 2002)"

"…
5. Decorrenza L'agevolazione ha per oggetto i nuovi investimenti realizzati dalle imprese durante il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino al 31 dicembre 2006.
Con riguardo al primo esercizio di applicazione, sono agevolabili gli investimenti effettuati successivamente alla data di approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione, avvenuto in data 13 marzo 2001, risultanti da fatture emesse successivamente alla predetta data.
Considerato che il punto 6) dell'autorizzazione con cui la Commissione europea ha approvato il regime agevolativo in commento ne fissa la scadenza al 31 dicembre 2006, non potranno fruire dell'agevolazione eventuali investimenti realizzati successivamente a tale data, anche se la stessa non dovesse coincidere con la chiusura dell'esercizio.
(CIRCOLARE 41/E 18 aprile 2001)"