|
"
3.6 Maturazione del credito d'imposta Nell'attuale formulazione della
norma agevolativa, in virtù di quanto contenuto nel comma 1-bis,
l'impresa richiedente assume "l'impegno, a pena di disconoscimento
del beneficio, ad avviare la realizzazione dell'investimento successivamente
alla data di presentazione della medesima istanza e, comunque, entro
sei mesi dalla predetta data".
Come detto, resta invariato, rispetto alla disciplina precedente, il
momento rilevante degli investimenti agevolabili, che è individuato
sostanzialmente con riferimento ai criteri di cui all'articolo 75 del
TUIR. Rimangono validi anche tutti i chiarimenti al riguardo contenuti
nelle circolari n. 41/E del 2001, 38/E del 2002 e in altri documenti
di prassi emanati sull'argomento.
L'utilizzo del credito d'imposta, quindi, può avvenire sin dalla
prima data di versamento unificato immediatamente successiva rispetto
al momento in cui l'investimento stesso assume rilevanza, purché
a quel momento sia decorso il termine di 15 giorni dalla presentazione
dell'istanza, previsto per la formazione del silenzio-assenso e sempre
che non sia stato comunicato il diniego dell'agevolazione.
(CIRCOLARE N.59/E 2002)"
|