4b1 Maturazione del credito d'imposta

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3.6 Maturazione del credito d'imposta Nell'attuale formulazione della norma agevolativa, in virtù di quanto contenuto nel comma 1-bis, l'impresa richiedente assume "l'impegno, a pena di disconoscimento del beneficio, ad avviare la realizzazione dell'investimento successivamente alla data di presentazione della medesima istanza e, comunque, entro sei mesi dalla predetta data".
Come detto, resta invariato, rispetto alla disciplina precedente, il momento rilevante degli investimenti agevolabili, che è individuato sostanzialmente con riferimento ai criteri di cui all'articolo 75 del TUIR. Rimangono validi anche tutti i chiarimenti al riguardo contenuti nelle circolari n. 41/E del 2001, 38/E del 2002 e in altri documenti di prassi emanati sull'argomento.
L'utilizzo del credito d'imposta, quindi, può avvenire sin dalla prima data di versamento unificato immediatamente successiva rispetto al momento in cui l'investimento stesso assume rilevanza, purché a quel momento sia decorso il termine di 15 giorni dalla presentazione dell'istanza, previsto per la formazione del silenzio-assenso e sempre che non sia stato comunicato il diniego dell'agevolazione.
(CIRCOLARE N.59/E 2002)"