5a Ante 8 luglio 2002

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3.L'agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito di imposta, commisurato ai nuovi investimenti acquisiti, applicato nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensita' di aiuto stabiliti dalla Commissione europea.
Per determinare concretamente le percentuali rilevanti ai fini dell'individuazione del limite di fruibilita' del credito di imposta, e' necessario tenere conto sia della localizzazione dell'investimento, sia della dimensione dell'impresa.
Come gia' anticipato, l'articolo 8, comma 1, della legge n. 388/2000 riconosce l'agevolazione ai soggetti che effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione europea come destinatarie degli aiuti a finalita' regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunita' europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209. Per definire preliminarmente il quadro giuridico di riferimento, si rammenta che il richiamato articolo 87 del Trattato stabilisce in via di principio, al paragrafo 1, che "sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza". Lo stesso articolo 87, dopo avere definito al paragrafo 2 le specifiche categorie di aiuto comunque compatibili con il mercato comune, individua al successivo paragrafo 3 talune fattispecie di aiuti suscettibili di compatibilita' con il mercato comune tra le quali, per cio' che rileva ai fini della disposizione in esame, quelle di cui alle lettere a) e c). Puo' configurarsi una situazione di compatibilita' nel caso di:
1. aiuti destinati allo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di disoccupazione (articolo 87, paragrafo 3, lettera a);
2. aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse (articolo 87, paragrafo 3, lettera c).
1. Regioni ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato della Comunita' europea.
Con decisione del 13 marzo 2000 (in Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee serie C 175 del 24 giugno 2000) la Commissione europea ha approvato, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006, l'elenco delle regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato, in quanto ricomprese nel livello II della NUTS (Nomenclatura delle unita' territoriali per la statistica), nonche' i relativi massimali di intensita' degli aiuti.

2. Aree territoriali ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea.
Con decisione del 20 settembre 2000, la Commissione europea ha successivamente approvato la parte della Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato. Per quanto qui rileva, si rammenta sinteticamente che tale decisione ha riconosciuto, con riferimento ai massimali di intensita' di aiuto consentito, una percentuale dell'8% per le zone proposte, ad eccezione di quelle relative alle aree ammissibili delle regioni Abruzzo e Molise cui e' applicabile una percentuale del 20%. Detti massimali sono maggiorati di 10 punti percentuali per le piccole imprese e di 6 punti percentuali per le medie imprese, come definite nella gia' richiamata Raccomandazione 96/280/CE del 3 aprile 1996 della Commissione europea. Nelle aree ammissibili dell'Abruzzo e del Molise la maggiorazione e' di 10 punti percentuali sia per le piccole sia per le medie imprese.
L'elenco complessivo delle aree ammesse con la predetta decisione comunitaria del 20 settembre 2000 alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato risulta composto da:
i) allegato A, contenente l'elenco dei Sistemi locali del lavoro (SLL) ammessi totalmente;
ii) allegato B, contenente l'elenco dei SLL ammessi parzialmente;
iii) allegato A/1, contenente l'elenco dettagliato dei Comuni compresi in ciascun SLL ammesso integralmente (cfr. allegato A/1 alla presente circolare);
iiii) allegato B/1, contenente l'elenco dei Comuni o delle parti di Comuni compresi in ciascun SLL ammesso parzialmente. (cfr. allegato B/1 alla presente circolare) Si fa presente che la Commissione europea sta esaminando la proposta di alcune correzioni - richieste dalle Regioni interessate - relative all'elenco di cui al richiamato allegato B/1.
A tal fine, nell'allegato B/2 alla presente circolare, si riporta l'elenco delle zone che devono conseguentemente ritenersi momentaneamente "sospese" in attesa della decisione comunitaria di recepimento delle proposte modificative. L'elenco corretto di tali aree, che all'atto di adozione della presente circolare non risulta ancora formalizzato, dovra'
essere confermato con successiva comunicazione circolare.

(CIRCOLARE 41/E 18 aprile 2001)"