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3.L'agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito di imposta,
commisurato ai nuovi investimenti acquisiti, applicato nel rispetto
dei criteri e dei limiti di intensita' di aiuto stabiliti dalla Commissione
europea.
Per determinare concretamente le percentuali rilevanti ai fini dell'individuazione
del limite di fruibilita' del credito di imposta, e' necessario tenere
conto sia della localizzazione dell'investimento, sia della dimensione
dell'impresa.
Come gia' anticipato, l'articolo 8, comma 1, della legge n. 388/2000
riconosce l'agevolazione ai soggetti che effettuano nuovi investimenti
nelle aree territoriali individuate dalla Commissione europea come destinatarie
degli aiuti a finalita' regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo
87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunita'
europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge
16 giugno 1998, n. 209. Per definire preliminarmente il quadro giuridico
di riferimento, si rammenta che il richiamato articolo 87 del Trattato
stabilisce in via di principio, al paragrafo 1, che "sono incompatibili
con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra
Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse
statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune
produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza". Lo
stesso articolo 87, dopo avere definito al paragrafo 2 le specifiche
categorie di aiuto comunque compatibili con il mercato comune, individua
al successivo paragrafo 3 talune fattispecie di aiuti suscettibili di
compatibilita' con il mercato comune tra le quali, per cio' che rileva
ai fini della disposizione in esame, quelle di cui alle lettere a) e
c). Puo' configurarsi una situazione di compatibilita' nel caso di:
1. aiuti destinati allo sviluppo economico delle regioni ove il tenore
di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di disoccupazione
(articolo 87, paragrafo 3, lettera a);
2. aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivita' o di
talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli
scambi in misura contraria al comune interesse (articolo 87, paragrafo
3, lettera c).
1. Regioni ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo
3, lettera a), del Trattato della Comunita' europea.
Con decisione del 13 marzo 2000 (in Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
Europee serie C 175 del 24 giugno 2000) la Commissione europea ha approvato,
con riferimento alla Carta degli aiuti a finalita' regionale per il
periodo 2000-2006, l'elenco delle regioni italiane ammissibili alla
deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato,
in quanto ricomprese nel livello II della NUTS (Nomenclatura delle unita'
territoriali per la statistica), nonche' i relativi massimali di intensita'
degli aiuti.
2. Aree territoriali ammissibili alla deroga prevista dall'articolo
87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunita'
europea.
Con decisione del 20 settembre 2000, la Commissione europea ha successivamente
approvato la parte della Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale
per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga
di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato. Per quanto
qui rileva, si rammenta sinteticamente che tale decisione ha riconosciuto,
con riferimento ai massimali di intensita' di aiuto consentito, una
percentuale dell'8% per le zone proposte, ad eccezione di quelle relative
alle aree ammissibili delle regioni Abruzzo e Molise cui e' applicabile
una percentuale del 20%. Detti massimali sono maggiorati di 10 punti
percentuali per le piccole imprese e di 6 punti percentuali per le medie
imprese, come definite nella gia' richiamata Raccomandazione 96/280/CE
del 3 aprile 1996 della Commissione europea. Nelle aree ammissibili
dell'Abruzzo e del Molise la maggiorazione e' di 10 punti percentuali
sia per le piccole sia per le medie imprese.
L'elenco complessivo delle aree ammesse con la predetta decisione comunitaria
del 20 settembre 2000 alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo
3, lettera c) del Trattato risulta composto da:
i) allegato A, contenente l'elenco dei Sistemi locali del lavoro (SLL)
ammessi totalmente;
ii) allegato B, contenente l'elenco dei SLL ammessi parzialmente;
iii) allegato A/1, contenente l'elenco dettagliato dei Comuni compresi
in ciascun SLL ammesso integralmente (cfr. allegato A/1 alla presente
circolare);
iiii) allegato B/1, contenente l'elenco dei Comuni o delle parti di
Comuni compresi in ciascun SLL ammesso parzialmente. (cfr. allegato
B/1 alla presente circolare) Si fa presente che la Commissione europea
sta esaminando la proposta di alcune correzioni - richieste dalle Regioni
interessate - relative all'elenco di cui al richiamato allegato B/1.
A tal fine, nell'allegato B/2 alla presente circolare, si riporta l'elenco
delle zone che devono conseguentemente ritenersi momentaneamente "sospese"
in attesa della decisione comunitaria di recepimento delle proposte
modificative. L'elenco corretto di tali aree, che all'atto di adozione
della presente circolare non risulta ancora formalizzato, dovra'
essere confermato con successiva comunicazione circolare.
(CIRCOLARE 41/E 18 aprile 2001)"
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