5b Post 8 luglio 2002

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3.2 Ambito territoriale Sono agevolabili esclusivamente gli investimenti realizzati nelle strutture produttive, definite secondo la nozione contenuta al par. 6.1 della circolare n. 41/E, ubicate nelle aree ammissibili alla deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato e nelle aree delle Regioni Abruzzo e Molise ammissibili alla deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) dello stesso Trattato.
In sostanza, per le aree di cui alla deroga della citata lettera a) l'ambito territoriale dell'agevolazione è rimasto invariato rispetto all'agevolazione di cui al previgente art. 8. Con riferimento alle strutture produttive ubicate nelle aree di cui alla deroga della lettera c) dell'art. 87, ammesse integralmente o parzialmente alla deroga, invece, l'agevolazione è fruibile a condizione che le aree medesime rientrino nel territorio delle regioni Abruzzo e Molise.
(CIRCOLARE N.59/E 2002)"