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3.2 Ambito territoriale Sono agevolabili esclusivamente gli investimenti
realizzati nelle strutture produttive, definite secondo la nozione contenuta
al par. 6.1 della circolare n. 41/E, ubicate nelle aree ammissibili
alla deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato
e nelle aree delle Regioni Abruzzo e Molise ammissibili alla deroga
ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) dello stesso Trattato.
In sostanza, per le aree di cui alla deroga della citata lettera a)
l'ambito territoriale dell'agevolazione è rimasto invariato rispetto
all'agevolazione di cui al previgente art. 8. Con riferimento alle strutture
produttive ubicate nelle aree di cui alla deroga della lettera c) dell'art.
87, ammesse integralmente o parzialmente alla deroga, invece, l'agevolazione
è fruibile a condizione che le aree medesime rientrino nel territorio
delle regioni Abruzzo e Molise.
(CIRCOLARE N.59/E 2002)"
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