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3. Ambito territoriale L'agevolazione consiste nel riconoscimento di
un credito di imposta, commisurato ai nuovi investimenti acquisiti,
applicato nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensita' di aiuto
stabiliti dalla Commissione europea.
Per determinare concretamente le percentuali rilevanti ai fini dell'individuazione
del limite di fruibilita' del credito di imposta, e'
necessario tenere conto sia della localizzazione dell'investimento,
sia della dimensione dell'impresa.
Come gia' anticipato, l'articolo 8, comma 1, della legge n. 388/2000
riconosce l'agevolazione ai soggetti che effettuano nuovi investimenti
nelle aree territoriali individuate dalla Commissione europea come destinatarie
degli aiuti a finalita' regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo
87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunita'
europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge
16 giugno 1998, n. 209. Per definire preliminarmente il quadro giuridico
di riferimento, si rammenta che il richiamato articolo 87 del Trattato
stabilisce in via di principio, al paragrafo 1, che "sono incompatibili
con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra
Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse
statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune
produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza". Lo
stesso articolo 87, dopo avere definito al paragrafo 2 le specifiche
categorie di aiuto comunque compatibili con il mercato comune, individua
al successivo paragrafo 3 talune fattispecie di aiuti suscettibili di
compatibilita' con il mercato comune tra le quali, per cio' che rileva
ai fini della disposizione in esame, quelle di cui alle lettere a) e
c). Puo' configurarsi una situazione di compatibilita' nel caso di:
1. aiuti destinati allo sviluppo economico delle regioni ove il tenore
di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di disoccupazione
(articolo 87, paragrafo 3, lettera a);
2. aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivita' o di
talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli
scambi in misura contraria al comune interesse (articolo 87, paragrafo
3, lettera c).
1. Regioni ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo
3, lettera a), del Trattato della Comunita' europea.
Con decisione del 13 marzo 2000 (in Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
Europee serie C 175 del 24 giugno 2000) la Commissione europea ha approvato,
con riferimento alla Carta degli aiuti a finalita' regionale per il
periodo 2000-2006, l'elenco delle regioni italiane ammissibili alla
deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato,
in quanto ricomprese nel livello II della NUTS (Nomenclatura delle unita'
territoriali per la statistica), nonche' i relativi massimali di intensita'
degli aiuti.
Premesso che la misura dell'agevolazione dovra' adattarsi automaticamente
alle eventuali modifiche dell'intensita' dell'aiuto e del massimale
globale di copertura della Carta degli aiuti a finalita' regionale,
si fornisce l'elenco delle misure attualmente in vigore:
- Calabria: 50%;
- Basilicata: 35%;
- Campania: 35%;
- Puglia: 35%;
- Sardegna: 35%;
- Sicilia: 35%.
Tutti i massimali di intensita' sopra indicati sono maggiorati di 15
punti percentuali per le piccole e medie imprese secondo la definizione
comunitaria.
Tenendo presente che il totale risulta dalla somma delle due percentuali
sopra citate, e' pertanto possibile identificare con immediatezza il
limite di fruibilita' del credito di imposta, in base alla localizzazione
dell'investimento ed alla dimensione dell'impresa, secondo la seguente
tabella indicativa:
Tabella n. 1 Regioni ammissibili alla deroga prevista dall'articolo
87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato che istituisce la Comunita'
europea ------------------------------------------------------------------------------
|REGIONE |DIMENSIONE IMPRESA |% TOTALE |
------------------------------------------------------------------------------
|CALABRIA |PMI | 65|
------------------------------------------------------------------------------
|CALABRIA |Altre imprese | 50|
------------------------------------------------------------------------------
|CAMPANIA |PMI | 50|
------------------------------------------------------------------------------
|CAMPANIA |Altre imprese | 35|
------------------------------------------------------------------------------
|BASIFICATA |PMI | 50|
------------------------------------------------------------------------------
|BASIFICATA |Altre imprese | 35|
------------------------------------------------------------------------------
|PUGLIA |PMI | 50|
------------------------------------------------------------------------------
|PUGLIA |Altre imprese | 35|
------------------------------------------------------------------------------
|SICILIA |PMI | 50|
------------------------------------------------------------------------------
|SICILIA |Altre imprese | 35|
------------------------------------------------------------------------------
|SARDIGNA |PMI | 50|
------------------------------------------------------------------------------
|SARDIGNA |Altre imprese | 35|
------------------------------------------------------------------------------
Il totale costituisce il limite di fruibilita' del credito di imposta
in esame.
2. Aree territoriali ammissibili alla deroga prevista dall'articolo
87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunita'
europea.
Con decisione del 20 settembre 2000, la Commissione europea ha successivamente
approvato la parte della Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale
per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga
di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato. Per quanto
qui rileva, si rammenta sinteticamente che tale decisione ha riconosciuto,
con riferimento ai massimali di intensita' di aiuto consentito, una
percentuale dell'8% per le zone proposte, ad eccezione di quelle relative
alle aree ammissibili delle regioni Abruzzo e Molise cui e' applicabile
una percentuale del 20%. Detti massimali sono maggiorati di 10 punti
percentuali per le piccole imprese e di 6 punti percentuali per le medie
imprese, come definite nella gia' richiamata Raccomandazione 96/280/CE
del 3 aprile 1996 della Commissione europea. Nelle aree ammissibili
dell'Abruzzo e del Molise la maggiorazione e' di 10 punti percentuali
sia per le piccole sia per le medie imprese.
L'elenco complessivo delle aree ammesse con la predetta decisione comunitaria
del 20 settembre 2000 alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo
3, lettera c) del Trattato risulta composto da:
i) allegato A, contenente l'elenco dei Sistemi locali del lavoro (SLL)
ammessi totalmente;
ii) allegato B, contenente l'elenco dei SLL ammessi parzialmente;
iii) allegato A/1, contenente l'elenco dettagliato dei Comuni compresi
in ciascun SLL ammesso integralmente (cfr. allegato A/1 alla presente
circolare);
iiii) allegato B/1, contenente l'elenco dei Comuni o delle parti di
Comuni compresi in ciascun SLL ammesso parzialmente. (cfr. allegato
B/1 alla presente circolare) Si fa presente che la Commissione europea
sta esaminando la proposta di alcune correzioni - richieste dalle Regioni
interessate - relative all'elenco di cui al richiamato allegato B/1.
A tal fine, nell'allegato B/2 alla presente circolare, si riporta l'elenco
delle zone che devono conseguentemente ritenersi momentaneamente "sospese"
in attesa della decisione comunitaria di recepimento delle proposte
modificative. L'elenco corretto di tali aree, che all'atto di adozione
della presente circolare non risulta ancora formalizzato, dovra' essere
confermato con successiva comunicazione circolare.
Tenendo presente quanto gia' chiarito in ordine al necessario adattamento
dell'agevolazione ad eventuali modifiche di intensita' e copertura della
Carta degli aiuti a finalita' regionale, si riporta qui di seguito una
tabella indicativa delle aree territoriali interessate e delle relative
intensita' di aiuto ammesse:
Tabella 2 Aree territoriali ammissibili alla deroga prevista dall'articolo
87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunita'
europea ------------------------------------------------------------------------------
|AREE IN DEROGA |DIMENSIONE IMPRESA |% TOTALE |
------------------------------------------------------------------------------
|MOLISE |PMI | 30|
------------------------------------------------------------------------------
|MOLISE |Altre imprese | 20|
------------------------------------------------------------------------------
|ABRUZZO |PMI | 30|
------------------------------------------------------------------------------
|ABRUZZO |Altre imprese | 20|
------------------------------------------------------------------------------
|CENTRO NORD |PI - piccole imprese | 18|
------------------------------------------------------------------------------
|CENTRO NORD |MI - medie imprese | 14|
------------------------------------------------------------------------------
|CENTRO NORD |Altre imprese | 8|
------------------------------------------------------------------------------
Al fine della concreta individuazione dei comuni e delle altre unita'
territoriali di cui alla Tabella 2, ricomprese nelle aree ammissibili
alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del
Trattato, i soggetti interessati possono fare riferimento all'elenco
fornito in allegato alla presente circolare tenendo presente, come gia'
segnalato in precedenza, che per tale elenco e' in corso di emanazione
la relativa decisione da parte della Commissione europea.
(CIRCOLARE 41/E 18 aprile 2001)"
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1.6.3 Misura dell'agevolazione L'agevolazione in esame consiste nel
riconoscimento di un credito d'imposta, commisurato ai nuovi investimenti
acquisiti, applicato nei limiti di intensita' di aiuto stabiliti dalla
Commissione delle Comunita' europee; in particolare, il credito di imposta
e' determinato applicando ai costi sostenuti le percentuali massime
di aiuto consentite (ESN ed ESL) e quindi e' fruibile nel limite del
totale netto stabilito dalla predetta Commissione.
Tali percentuali, infatti, sono individuate in relazione alle varie
aree territoriali ammesse a fruire dell'agevolazione e alle caratteristiche
dimensionali delle imprese che attuano gli investimenti. Esse variano
da un minimo del 15 per cento ed un massimo del 60 per cento dell'investimento,
in relazione alla dimensione dell'impresa e dell'area in cui l'investimento
stesso viene realizzato.
Si evidenzia, inoltre, che il credito d'imposta non e' cumulabile con
altre agevolazioni a finalita' regionale o con altri aiuti a diversa
finalita' che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono di tale
beneficio. Pertanto, non e' cumulabile con altri contributi a fondo
perduto, in conto capitale o in conto interessi eventualmente percepiti
dall'impresa per l'acquisizione dello stesso bene.
(CIRCOLARE 1/E 3 gennaio 2001)"
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