6c Post 8 luglio 2002

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4.2. Massimali d'aiuto La legge di conversione, a seguito delle modifiche operate al primo periodo del comma 1, lettera b) del testo originario, ha determinato che l'intensità massima d'aiuto anche per le regioni Abruzzo e Molise competa nella misura massima dell'85 per cento dell'intensità d'aiuto prevista dalla Carta degli aiuti a finalità regionale.
Si riporta, di seguito, la tabella delle percentuali di aiuto consentite, tenendo conto delle modifiche apportate, elencate per ciascuna area e per tipologia di impresa:
Tabella 1 - Massimali di aiuto previsti
Area territoriale Piccole imprese Medie imprese Altre imprese
Abruzzo 26,50% 26,50% 17%
Calabria 55,25% 55,25% 42,50%
Campania 42,50% 42,50% 29,75%
Basilicata 42,50% 42,50% 29,75%
Molise 26,50% 26,50% 17%
Puglia 42,50% 42,50% 29,75%
Sicilia 42,50% 42,50% 29,75%
Sardegna 42,50% 42,50% 29,75%
Si ricorda che le misure previste devono intendersi automaticamente rettificate in senso conforme ad eventuali sopravvenute modifiche alla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale.
(CIRCOLARE 66/E del 2002)"

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3.2 Ambito territoriale Sono agevolabili esclusivamente gli investimenti realizzati nelle strutture produttive, definite secondo la nozione contenuta al par. 6.1 della circolare n. 41/E, ubicate nelle aree ammissibili alla deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato e nelle aree delle Regioni Abruzzo e Molise ammissibili alla deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) dello stesso Trattato.
In sostanza, per le aree di cui alla deroga della citata lettera a) l'ambito territoriale dell'agevolazione è rimasto invariato rispetto all'agevolazione di cui al previgente art. 8. Con riferimento alle strutture produttive ubicate nelle aree di cui alla deroga della lettera c) dell'art. 87, ammesse integralmente o parzialmente alla deroga, invece, l'agevolazione è fruibile a condizione che le aree medesime rientrino nel territorio delle regioni Abruzzo e Molise.
3.3 Limiti di utilizzo Il comma 1 dell'art. 8, come detto, fissa un limite massimo annuale di spesa entro il quale il credito d'imposta può essere concesso, pari a "870 milioni di euro per l'anno 2002 e pari a 1.740 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006".
Una volta raggiunti i suddetti limiti annuali di spesa, il credito d'imposta non può più essere concesso.
Premesso che la misura percentuale del credito d'imposta è stabilita in conformità alle disposizioni contenute nei paragrafi 2.1 e 2.2 della Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, l'art. 10, comma 1, del decreto legge in commento dispone, in particolare, che con riferimento alle aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lett. a) del Trattato CE "il credito compete entro la misura dell'85 per cento dell'intensità di aiuto" prevista dalla suddetta Carta degli aiuti a finalità regionale.
Per le aree delle regioni Abruzzo e Molise ammissibili alla deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lett. c) dello stesso Trattato, "il credito compete nella misura massima" dell'intensità di aiuto prevista, quindi senza alcuna riduzione del massimale.
Le percentuali di aiuto consentite, tenendo conto del limite sopra indicato, sono elencate, per ciascuna area e per tipologia di impresa, nella seguente tabella:
Tabella 1 - Massimali di aiuto previsti
Area territoriale Piccole imprese Medie imprese Altre imprese
Abruzzo(1) 30% 30% 20%
Calabria (2) 55,25% 55,25% 42,50%
Campania(2) 42,50% 42,50% 29,75%
Basilicata(2) 42,50% 42,50% 29,75%
Molise(1) 30% 30% 20%
Puglia(2) 42,50% 42,50% 29,75%
Sicilia (2) 42,50% 42,50% 29,75%
Sardegna(2) 42,50% 42,50% 29,75%
(1) Solo i territori ammessi alla deroga di cui all'art. 87, par. 3, lett. c) del Trattato CE.
(2) Per tali aree la percentuale è stata calcolata in misura pari all'85% del massimale previsto dalla Carta degli aiuti a finalità regionale.
Le misure previste devono intendersi automaticamente rettificate in senso conforme ad eventuali sopravvenute modifiche alla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale.
(CIRCOLARE N.59/E 2002)"