7a Nozione di struttura produttiva

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4. NOZIONE DI STRUTTURA PRODUTTIVA
4.1 Domanda Le imprese edili svolgono l'attività produttiva attraverso i cantieri, che costituiscono unità non destinate a permanere su un determinato territorio se non per il tempo necessario alla realizzazione dell'intervento edilizio. I singoli cantieri possono essere considerati strutture produttive autonome?
Risposta L'art. 8 della legge n. 388 del 2000 tende ad incentivare l'insediamento stabile di attività economiche nei territori indicati al comma 1, mediante la realizzazione o il potenziamento di "strutture produttive".
Si ritiene che il beneficio competa anche alle imprese edili che operano tramite cantieri localizzati nelle zone svantaggiate, indipendentemente dall'ubicazione della sede legale.
Ciò in conformità all'orientamento espresso nella risoluzione n. 11/067 del 23 ottobre 1992 con riferimento alle agevolazioni previste dall'art. 11 della legge 2 maggio 1990, n. 102. In quella occasione fu affermato che i benefici per gli investimenti effettuati nelle "strutture produttive", localizzate nei territori colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e di agosto 1987, dovevano essere riconosciuti anche ai cantieri. "Dato il carattere oggettivo del beneficio fiscale - precisava la risoluzione - l'esonero non può essere negato alle imprese edili che, sebbene costituite in zona non depressa, effettuino lavori nelle zone depresse".
Considerato che l'allestimento ed il mantenimento dei singoli cantieri ha carattere temporaneo, può riconoscersi come autonoma struttura produttiva l'insieme di tutti i cantieri presenti in ciascuna area svantaggiata, che esprimono e protraggono nel tempo il radicamento dell'impresa al territorio.
Ne deriva che:
· gli investimenti dovranno essere unitariamente assunti al netto delle cessioni, dismissioni e ammortamenti relativi a tutti i cantieri che costituiscono la medesima struttura produttiva;
· i beni potranno essere spostati solo tra i diversi cantieri che fanno parte della medesima struttura produttiva;
· nel caso di chiusura dell'unico cantiere, si applica comunque la norma antielusiva, di cui al comma 7 del citato articolo 8, che prevede la rideterminazione dell'agevolazione in caso di cessione, dismissione o destinazione a finalità estranea all'impresa nel periodo di tutela fiscale.
4.2 Domanda Una s.n.c., che si occupa di gestione di supermercati, con nove punti vendita (supermercati) ubicati in varie città della Puglia, possiede un capannone industriale che acquisisce la merce direttamente dai fornitori e poi, con mezzi propri, provvede giornalmente alla distribuzione della merce nei vari punti vendita. I singoli punti vendita possono essere considerati autonome strutture produttive, con proprio personale, ricavi singolarmente individuabili e costi distintamente attribuibili? Pertanto, volendo acquisire beni strumentali per alcuni di questi punti vendita, il credito d'imposta dovrà tenere conto degli ammortamenti specifici di ciascun punto vendita, anche creando libri cespiti sezionali, o gli ammortamenti da considerare si riferiscono all'intera azienda?
Risposta I singoli punti vendita possono essere considerati autonome strutture produttive, anche nel caso in cui gli acquisti siano effettuati direttamente dalla società che si occupa della gestione, dal momento che essi si configurano comunque come centri di costo e di profitto, in quanto i costi e i ricavi sono ad essi distintamente attribuibili, così come chiarito nella circolare 41/E.
Per la determinazione separata delle dismissioni e degli ammortamenti, riferiti a ciascuna struttura produttiva, non si richiede necessariamente la tenuta di una contabilità separata per ognuna delle medesime strutture, essendo sufficiente tenere separata evidenza della destinazione dei singoli cespiti.
4.3 Domanda Un investimento, realizzato nell'ambito di uno stabilimento di produzione, può essere finanziato per il valore netto, ancorché la struttura produttiva sia configurata come solo centro di costo e non già di profitto, in quanto, pur dotata della necessaria autonomia organizzativa, non gestisce l'attività commerciale, demandata ad apposite strutture di vendita?
Risposta Lo stabilimento di produzione in questione, ancorché non sia centro di profitto, costituisce autonoma struttura produttiva se nel comune o nel perimetro aziendale in cui è situato non è localizzata un'altra unità locale facente capo al medesimo soggetto giuridico.
In via generale, ad ulteriore chiarimento di quanto affermato nella circolare n. 41/E del 18 aprile 2001, si precisa che rappresenta una struttura produttiva a sé stante anche un ramo d'azienda (inteso come autonomo centro di costo e di profitto), anche se è situato nello stesso comune o nel medesimo perimetro aziendale di altra unità produttiva riconducibile al medesimo soggetto giuridico.
Al contrario, un reparto (linea di produzione) non costituisce autonoma struttura produttiva se nel comune o nel perimetro aziendale esiste un'altra unità locale del medesimo soggetto giuridico. In tale caso, le due o più diramazioni territoriali del soggetto costituiscono, nel loro insieme, un'unica struttura produttiva.
Pertanto, un semplice reparto, che non è un ramo d'azienda con i descritti requisiti di centro di costo e di profitto, può costituire un'autonoma struttura produttiva se esso rappresenta l'unica unità locale del medesimo soggetto giuridico localizzata nello stesso comune o nel medesimo perimetro aziendale.
4.4 Domanda È agevolabile l'intero ammontare degli acquisti, senza procedere alla nettizzazione degli stessi con cessioni, dismissioni e ammortamenti, qualora sia dimostrabile che l'investimento, sempre nell'ambito dello stesso stabilimento, sia volto alla creazione di una nuova unità produttiva, ad esempio una differente produzione, prima non esistente?
Risposta No, in quanto non può essere in nessun caso considerata autonoma struttura produttiva una mera linea di produzione o un reparto, pur dotato di autonomia organizzativa, che costituisca parte integrante del processo produttivo di un'unità localizzata nel medesimo perimetro aziendale o nel medesimo Comune.
Potrà configurarsi un'autonoma struttura produttiva solo nel momento in cui la nuova struttura produttiva dovesse acquisire reale ed effettiva autonomia come centro di profitto.
4.5 Domanda È agevolabile nella misura piena, in quanto configurabile come nuova unità produttiva, un investimento comportante il trasferimento di una linea di produzione in altra localizzazione, purché in differente Comune?
Risposta Il trasferimento di una linea di produzione in un altro comune, ubicato nelle aree svantaggiate, configura la costituzione di un'autonoma struttura produttiva, agevolabile nella misura in cui nella stessa vengano realizzati investimenti in beni strumentali nuovi secondo le disposizioni di cui all'art. 8. In particolare, per il requisito della novità si può fare riferimento al punto 6.3 della citata circolare 41/E.
Secondo gli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale", l'obiettivo di promuovere lo sviluppo delle regioni svantaggiate, può infatti essere perseguito non solo con l'insediamento di nuove imprese, ma anche ammodernando e diversificando le attività preesistenti, purché gli investimenti realizzati siano mantenuti per un periodo minimo di cinque anni.
Gli stessi orientamenti, al quarto capoverso dell'Introduzione, ammettono esplicitamente tale possibilità: "Per privilegiare questo sviluppo e contenere i potenziali effetti negativi di una delocalizzazione, è necessario subordinare la concessione di tali aiuti al mantenimento per un periodo minimo degli investimenti…nella regione svantaggiata" .
Pertanto, se nel comune di destinazione esiste un'altra unità locale dell'azienda, l'investimento agevolabile sarà determinato al netto degli ammortamenti, cessioni e dismissioni relativi a tutti i beni che, secondo i criteri precedentemente evidenziati, costituiscono la medesima struttura produttiva.
4.6 Domanda Un'impresa con stabilimenti di produzione localizzati sia in aree svantaggiate che non, nella determinazione dell'investimento netto relativamente ad un'unità produttiva situata in area depressa deve fare riferimento esclusivamente agli acquisti, dismissioni, cessioni e ammortamenti relativi alla struttura produttiva oggetto dell'investimento medesimo?
Risposta Sì, l'ammontare dell'investimento netto è dato dal costo complessivo dei nuovi investimenti decurtato del costo non ammortizzato dei beni ceduti e dei beni dismessi, nonché degli ammortamenti dedotti, relativi ai beni appartenenti alla stessa struttura produttiva nella quale si effettua il nuovo investimento.
4.7 Domanda Provvedendo alla costruzione di un nuovo capannone industriale, ormai necessario alla struttura produttiva, che avverrà per stati di avanzamento lavori, tale struttura è da considerare nella sua singolarità e, quindi, ha diritto all'intero credito d'imposta spettante, non avendo, almeno per il 2001, alcun ammortamento?
Risposta Un nuovo capannone industriale, ai fini dell'agevolazione, non può mai considerarsi autonoma struttura produttiva se lo stesso è localizzato nel medesimo perimetro aziendale o nel medesimo comune in cui è situata una struttura produttiva già esistente e riconducibile al medesimo soggetto giuridico.
Il capannone potrebbe rilevare ai fini dell'agevolazione come parte di una nuova struttura produttiva, ancora in fase di realizzazione, solo se è situato in un comune dove non esistono altre unità locali dell'impresa.
(CIRCOLARE 38/E del 09 maggio 2002)"

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6. Oggetto dell'agevolazione Sono agevolabili, ai sensi del comma 2 dell'art. 8, i nuovi investimenti realizzati dalle imprese per l'acquisto di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, di cui agli articoli 67 e 68 del TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compresi quelli acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture produttive gia' esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1 dell'articolo in esame.
6.1 Nozione di struttura produttiva Si e' detto che sono agevolabili i nuovi investimenti realizzati dalle imprese per l'acquisto di beni strumentali nuovi, meglio specificati nei paragrafi precedenti, destinati a strutture produttive gia' esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1 dell'articolo in esame, anche per avviare nuove attivita', tramite razionalizzazione, diversificazione o ammodernamento.
Per "struttura produttiva" deve intendersi ogni singola unita' locale ubicata nei territori di cui al comma 1 dell'art. 8, in cui si esercita l'attivita' d'impresa.
Puo' trattarsi di un autonomo ramo di azienda, inteso come un insieme coordinato di beni materiali, immateriali e risorse umane precisamente identificabili ed esclusivamente ad esso attribuibili, dotato di autonomia decisionale come centro di costo e di profitto, idoneo allo svolgimento di un'attivita' consistente nella produzione di un output specifico indirizzato al mercato; ovvero puo' trattarsi di una autonoma diramazione territoriale dell'azienda, purche' costituisca di per se' un centro autonomo di imputazione di costi e non rappresenti parte integrante del processo produttivo dell'unita' locale, situata nello stesso territorio comunale.
Non puo' essere in nessun caso considerata autonoma struttura produttiva una mera linea di produzione o un reparto, pur dotato di autonomia organizzativa, che costituisca parte integrante del processo produttivo di un'unita' localizzata nel medesimo perimetro aziendale o nel medesimo Comune.
Si precisa, inoltre, che l'impresa con sede o stabilimento in una determinata localita' ubicata in area svantaggiata e che opera con stabilimenti o sedi anche in altre aree, svantaggiate o no, ai fini degli investimenti agevolabili deve fare riferimento agli acquisti, alle dismissioni e agli ammortamenti dei beni relativi ad ogni struttura produttiva.
Ai fini dell'agevolazione, i beni acquisiti devono comunque essere destinati a una struttura produttiva ubicata nelle aree indicate dal comma 1.
Tanto si desume dal disposto letterale del comma 2, esaminato in coordinamento con la norma antielusiva del comma 7. In tal senso la relazione ministeriale ribadisce che "occorre confrontare, per ciascuna struttura produttiva situata nelle aree territoriali...i costi sostenuti in ognuno dei periodi agevolati per l'acquisizione di detti beni strumentali con il costo non ammortizzato dei beni ceduti o dismessi e gli ammortamenti dedotti nel medesimo periodo d'imposta".
Per la determinazione separata delle dismissioni e degli ammortamenti, riferiti a ciascuna struttura produttiva, non si richiede necessariamente la tenuta di una contabilita' separata per ognuna delle medesime strutture, essendo sufficiente tenere separata evidenza della destinazione dei singoli cespiti.
Pagina 7 Circolare del 18/04/2001 n. 41 Per quanto concerne l'eventuale destinazione dei beni agevolati da una struttura produttiva ad un'altra, sempre appartenente alla stessa impresa, si rimanda al paragrafo 10.2.
(CIRCOLARE 41/E 18 aprile 2001)"