|
"
4. NOZIONE DI STRUTTURA PRODUTTIVA
4.1 Domanda Le imprese edili svolgono l'attività produttiva attraverso
i cantieri, che costituiscono unità non destinate a permanere
su un determinato territorio se non per il tempo necessario alla realizzazione
dell'intervento edilizio. I singoli cantieri possono essere considerati
strutture produttive autonome?
Risposta L'art. 8 della legge n. 388 del 2000 tende ad incentivare l'insediamento
stabile di attività economiche nei territori indicati al comma
1, mediante la realizzazione o il potenziamento di "strutture produttive".
Si ritiene che il beneficio competa anche alle imprese edili che operano
tramite cantieri localizzati nelle zone svantaggiate, indipendentemente
dall'ubicazione della sede legale.
Ciò in conformità all'orientamento espresso nella risoluzione
n. 11/067 del 23 ottobre 1992 con riferimento alle agevolazioni previste
dall'art. 11 della legge 2 maggio 1990, n. 102. In quella occasione
fu affermato che i benefici per gli investimenti effettuati nelle "strutture
produttive", localizzate nei territori colpiti dalle eccezionali
avversità atmosferiche dei mesi di luglio e di agosto 1987, dovevano
essere riconosciuti anche ai cantieri. "Dato il carattere oggettivo
del beneficio fiscale - precisava la risoluzione - l'esonero non può
essere negato alle imprese edili che, sebbene costituite in zona non
depressa, effettuino lavori nelle zone depresse".
Considerato che l'allestimento ed il mantenimento dei singoli cantieri
ha carattere temporaneo, può riconoscersi come autonoma struttura
produttiva l'insieme di tutti i cantieri presenti in ciascuna area svantaggiata,
che esprimono e protraggono nel tempo il radicamento dell'impresa al
territorio.
Ne deriva che:
· gli investimenti dovranno essere unitariamente assunti al netto
delle cessioni, dismissioni e ammortamenti relativi a tutti i cantieri
che costituiscono la medesima struttura produttiva;
· i beni potranno essere spostati solo tra i diversi cantieri
che fanno parte della medesima struttura produttiva;
· nel caso di chiusura dell'unico cantiere, si applica comunque
la norma antielusiva, di cui al comma 7 del citato articolo 8, che prevede
la rideterminazione dell'agevolazione in caso di cessione, dismissione
o destinazione a finalità estranea all'impresa nel periodo di
tutela fiscale.
4.2 Domanda Una s.n.c., che si occupa di gestione di supermercati, con
nove punti vendita (supermercati) ubicati in varie città della
Puglia, possiede un capannone industriale che acquisisce la merce direttamente
dai fornitori e poi, con mezzi propri, provvede giornalmente alla distribuzione
della merce nei vari punti vendita. I singoli punti vendita possono
essere considerati autonome strutture produttive, con proprio personale,
ricavi singolarmente individuabili e costi distintamente attribuibili?
Pertanto, volendo acquisire beni strumentali per alcuni di questi punti
vendita, il credito d'imposta dovrà tenere conto degli ammortamenti
specifici di ciascun punto vendita, anche creando libri cespiti sezionali,
o gli ammortamenti da considerare si riferiscono all'intera azienda?
Risposta I singoli punti vendita possono essere considerati autonome
strutture produttive, anche nel caso in cui gli acquisti siano effettuati
direttamente dalla società che si occupa della gestione, dal
momento che essi si configurano comunque come centri di costo e di profitto,
in quanto i costi e i ricavi sono ad essi distintamente attribuibili,
così come chiarito nella circolare 41/E.
Per la determinazione separata delle dismissioni e degli ammortamenti,
riferiti a ciascuna struttura produttiva, non si richiede necessariamente
la tenuta di una contabilità separata per ognuna delle medesime
strutture, essendo sufficiente tenere separata evidenza della destinazione
dei singoli cespiti.
4.3 Domanda Un investimento, realizzato nell'ambito di uno stabilimento
di produzione, può essere finanziato per il valore netto, ancorché
la struttura produttiva sia configurata come solo centro di costo e
non già di profitto, in quanto, pur dotata della necessaria autonomia
organizzativa, non gestisce l'attività commerciale, demandata
ad apposite strutture di vendita?
Risposta Lo stabilimento di produzione in questione, ancorché
non sia centro di profitto, costituisce autonoma struttura produttiva
se nel comune o nel perimetro aziendale in cui è situato non
è localizzata un'altra unità locale facente capo al medesimo
soggetto giuridico.
In via generale, ad ulteriore chiarimento di quanto affermato nella
circolare n. 41/E del 18 aprile 2001, si precisa che rappresenta una
struttura produttiva a sé stante anche un ramo d'azienda (inteso
come autonomo centro di costo e di profitto), anche se è situato
nello stesso comune o nel medesimo perimetro aziendale di altra unità
produttiva riconducibile al medesimo soggetto giuridico.
Al contrario, un reparto (linea di produzione) non costituisce autonoma
struttura produttiva se nel comune o nel perimetro aziendale esiste
un'altra unità locale del medesimo soggetto giuridico. In tale
caso, le due o più diramazioni territoriali del soggetto costituiscono,
nel loro insieme, un'unica struttura produttiva.
Pertanto, un semplice reparto, che non è un ramo d'azienda con
i descritti requisiti di centro di costo e di profitto, può costituire
un'autonoma struttura produttiva se esso rappresenta l'unica unità
locale del medesimo soggetto giuridico localizzata nello stesso comune
o nel medesimo perimetro aziendale.
4.4 Domanda È agevolabile l'intero ammontare degli acquisti,
senza procedere alla nettizzazione degli stessi con cessioni, dismissioni
e ammortamenti, qualora sia dimostrabile che l'investimento, sempre
nell'ambito dello stesso stabilimento, sia volto alla creazione di una
nuova unità produttiva, ad esempio una differente produzione,
prima non esistente?
Risposta No, in quanto non può essere in nessun caso considerata
autonoma struttura produttiva una mera linea di produzione o un reparto,
pur dotato di autonomia organizzativa, che costituisca parte integrante
del processo produttivo di un'unità localizzata nel medesimo
perimetro aziendale o nel medesimo Comune.
Potrà configurarsi un'autonoma struttura produttiva solo nel
momento in cui la nuova struttura produttiva dovesse acquisire reale
ed effettiva autonomia come centro di profitto.
4.5 Domanda È agevolabile nella misura piena, in quanto configurabile
come nuova unità produttiva, un investimento comportante il trasferimento
di una linea di produzione in altra localizzazione, purché in
differente Comune?
Risposta Il trasferimento di una linea di produzione in un altro comune,
ubicato nelle aree svantaggiate, configura la costituzione di un'autonoma
struttura produttiva, agevolabile nella misura in cui nella stessa vengano
realizzati investimenti in beni strumentali nuovi secondo le disposizioni
di cui all'art. 8. In particolare, per il requisito della novità
si può fare riferimento al punto 6.3 della citata circolare 41/E.
Secondo gli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità
regionale", l'obiettivo di promuovere lo sviluppo delle regioni
svantaggiate, può infatti essere perseguito non solo con l'insediamento
di nuove imprese, ma anche ammodernando e diversificando le attività
preesistenti, purché gli investimenti realizzati siano mantenuti
per un periodo minimo di cinque anni.
Gli stessi orientamenti, al quarto capoverso dell'Introduzione, ammettono
esplicitamente tale possibilità: "Per privilegiare questo
sviluppo e contenere i potenziali effetti negativi di una delocalizzazione,
è necessario subordinare la concessione di tali aiuti al mantenimento
per un periodo minimo degli investimenti
nella regione svantaggiata"
.
Pertanto, se nel comune di destinazione esiste un'altra unità
locale dell'azienda, l'investimento agevolabile sarà determinato
al netto degli ammortamenti, cessioni e dismissioni relativi a tutti
i beni che, secondo i criteri precedentemente evidenziati, costituiscono
la medesima struttura produttiva.
4.6 Domanda Un'impresa con stabilimenti di produzione localizzati sia
in aree svantaggiate che non, nella determinazione dell'investimento
netto relativamente ad un'unità produttiva situata in area depressa
deve fare riferimento esclusivamente agli acquisti, dismissioni, cessioni
e ammortamenti relativi alla struttura produttiva oggetto dell'investimento
medesimo?
Risposta Sì, l'ammontare dell'investimento netto è dato
dal costo complessivo dei nuovi investimenti decurtato del costo non
ammortizzato dei beni ceduti e dei beni dismessi, nonché degli
ammortamenti dedotti, relativi ai beni appartenenti alla stessa struttura
produttiva nella quale si effettua il nuovo investimento.
4.7 Domanda Provvedendo alla costruzione di un nuovo capannone industriale,
ormai necessario alla struttura produttiva, che avverrà per stati
di avanzamento lavori, tale struttura è da considerare nella
sua singolarità e, quindi, ha diritto all'intero credito d'imposta
spettante, non avendo, almeno per il 2001, alcun ammortamento?
Risposta Un nuovo capannone industriale, ai fini dell'agevolazione,
non può mai considerarsi autonoma struttura produttiva se lo
stesso è localizzato nel medesimo perimetro aziendale o nel medesimo
comune in cui è situata una struttura produttiva già esistente
e riconducibile al medesimo soggetto giuridico.
Il capannone potrebbe rilevare ai fini dell'agevolazione come parte
di una nuova struttura produttiva, ancora in fase di realizzazione,
solo se è situato in un comune dove non esistono altre unità
locali dell'impresa.
(CIRCOLARE 38/E del 09 maggio 2002)"
"
6. Oggetto dell'agevolazione Sono agevolabili, ai sensi del comma 2
dell'art. 8, i nuovi investimenti realizzati dalle imprese per l'acquisto
di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, di cui agli articoli
67 e 68 del TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, compresi quelli acquisiti mediante contratti
di locazione finanziaria, destinati a strutture produttive gia' esistenti
o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1 dell'articolo
in esame.
6.1 Nozione di struttura produttiva Si e' detto che sono agevolabili
i nuovi investimenti realizzati dalle imprese per l'acquisto di beni
strumentali nuovi, meglio specificati nei paragrafi precedenti, destinati
a strutture produttive gia' esistenti o che vengono impiantate nelle
aree territoriali di cui al comma 1 dell'articolo in esame, anche per
avviare nuove attivita', tramite razionalizzazione, diversificazione
o ammodernamento.
Per "struttura produttiva" deve intendersi ogni singola unita'
locale ubicata nei territori di cui al comma 1 dell'art. 8, in cui si
esercita l'attivita' d'impresa.
Puo' trattarsi di un autonomo ramo di azienda, inteso come un insieme
coordinato di beni materiali, immateriali e risorse umane precisamente
identificabili ed esclusivamente ad esso attribuibili, dotato di autonomia
decisionale come centro di costo e di profitto, idoneo allo svolgimento
di un'attivita' consistente nella produzione di un output specifico
indirizzato al mercato; ovvero puo' trattarsi di una autonoma diramazione
territoriale dell'azienda, purche' costituisca di per se' un centro
autonomo di imputazione di costi e non rappresenti parte integrante
del processo produttivo dell'unita' locale, situata nello stesso territorio
comunale.
Non puo' essere in nessun caso considerata autonoma struttura produttiva
una mera linea di produzione o un reparto, pur dotato di autonomia organizzativa,
che costituisca parte integrante del processo produttivo di un'unita'
localizzata nel medesimo perimetro aziendale o nel medesimo Comune.
Si precisa, inoltre, che l'impresa con sede o stabilimento in una determinata
localita' ubicata in area svantaggiata e che opera con stabilimenti
o sedi anche in altre aree, svantaggiate o no, ai fini degli investimenti
agevolabili deve fare riferimento agli acquisti, alle dismissioni e
agli ammortamenti dei beni relativi ad ogni struttura produttiva.
Ai fini dell'agevolazione, i beni acquisiti devono comunque essere destinati
a una struttura produttiva ubicata nelle aree indicate dal comma 1.
Tanto si desume dal disposto letterale del comma 2, esaminato in coordinamento
con la norma antielusiva del comma 7. In tal senso la relazione ministeriale
ribadisce che "occorre confrontare, per ciascuna struttura produttiva
situata nelle aree territoriali...i costi sostenuti in ognuno dei periodi
agevolati per l'acquisizione di detti beni strumentali con il costo
non ammortizzato dei beni ceduti o dismessi e gli ammortamenti dedotti
nel medesimo periodo d'imposta".
Per la determinazione separata delle dismissioni e degli ammortamenti,
riferiti a ciascuna struttura produttiva, non si richiede necessariamente
la tenuta di una contabilita' separata per ognuna delle medesime strutture,
essendo sufficiente tenere separata evidenza della destinazione dei
singoli cespiti.
Pagina 7 Circolare del 18/04/2001 n. 41 Per quanto concerne l'eventuale
destinazione dei beni agevolati da una struttura produttiva ad un'altra,
sempre appartenente alla stessa impresa, si rimanda al paragrafo 10.2.
(CIRCOLARE 41/E 18 aprile 2001)"
|