7b Beni agevolabili

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5. BENI AGEVOLABILI
5.1 Domanda È agevolabile la costruzione ex novo di una sala convegni da utilizzare per le assemblee della società?
Risposta La costruzione di una sala convegni, realizzata all'interno di un fabbricato preesistente può assumere rilevanza ai fini del beneficio fiscale limitatamente ai costi sostenuti per le opere di adattamento della struttura nella misura in cui siano patrimonializzati e abbiano natura incrementativa.
5.2 Domanda La Commissione europea ha precisato che gli investimenti di sostituzione sono esclusi dal regime; l'acquisto di un singolo bene strumentale, in sostituzione di un altro bene strumentale, può essere oggetto di agevolazione?
Risposta L'esclusione degli investimenti di sostituzione dal novero di quelli che possono formare oggetto dell'agevolazione in esame, è garantita dalle stesse modalità di calcolo dell'investimento netto. Come chiarito nella relazione ministeriale di accompagnamento alla legge 388 del 2000, tale meccanismo di determinazione del beneficio, che tiene conto delle cessioni, dismissioni e ammortamenti effettuati nell'esercizio, consente di determinare il montante delle acquisizioni dei beni strumentali che supera le dismissioni e gli ammortamenti di periodo.
Tale montante, cui la norma correla il beneficio, è espressivo proprio di investimenti di rinnovo, cioè di investimenti che non si possono definire di "mera sostituzione"; questi ultimi, infatti, devono essere esclusi dall'agevolazione, ai sensi del punto 4.4 degli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale".
Essendo questa la logica dell'agevolazione e sempre che ricorrano gli altri presupposti appena specificati, può beneficiare del credito d'imposta anche l'acquisto di un singolo bene strumentale, in sostituzione di un altro bene strumentale.
5.3 Domanda Una società immobiliare, il cui statuto prevede la concessione in locazione di immobili a terzi, può beneficiare del credito d'imposta per l'acquisto/costruzione di un immobile che sarà successivamente destinato in locazione a terzi?
Risposta No. L'agevolazione di cui all'art. 8 può essere concessa solo per i beni strumentali che siano "effettivamente destinati alle strutture produttive dell'impresa" come precisato nella circolare n. 41/E, punto 6.2.1.
Di conseguenza i beni immobili concessi in locazione a terzi non possono fruire dei benefici in quanto non sono inseriti ed utilizzati in una struttura produttiva del locatore, né possono essere considerati autonome strutture produttive.
5.4 Domanda 1. Tra gli investimenti agevolabili si possono considerare anche gli automezzi (e autocarri) per le imprese che non rientrano nel settore dei trasporti?
2. L'art. 8 prevede che sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli artt. 67 e 68 del TUIR: rientrano in tale previsione gli automezzi e le autovetture e quindi è agevolabile il loro acquisto? In caso affermativo, per le autovetture ad uso promiscuo, rilevano le stesse limitazioni di cui all'art. 121 bis del TUIR?
3. Nel caso di acquisto di un'autovettura con le limitazioni di cui all'art. 121-bis del TUIR, l'investimento netto su cui calcolare il credito d'imposta comprende anche la parte non detraibile dell'IVA?
Risposta Occorre premettere che, in occasione della notifica della particolare disposizione normativa alla Commissione europea, il Ministero delle Finanze aveva specificato, sia nella relazione ministeriale sia nel questionario, che "per il settore dei trasporti sono escluse dall'agevolazione le spese di investimento in materiale di trasporto (c.d. attivi mobili) ". Ciò in quanto tale condizione era richiesta specificamente ed obbligatoriamente dalla stessa Commissione (punto 8.3 del modello per la notificazione di aiuti a finalità regionale). In questo senso, pertanto, la normativa comunitaria esclude espressamente, ma solo per il settore trasporti, che le spese destinate all'acquisto di materiale di trasporto possano rientrare tra quelle ammissibili agli aiuti.
Con specifico riguardo all'articolo 8 in esame, la norma prevista dal comma 2, stabilisce che per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi, facendo rinvio agli articoli 67 e 68 del TUIR, ed escludendo espressamente solo i costi relativi all'acquisto di mobili e macchine ordinarie di ufficio.
Pertanto, gli investimenti in automezzi e autovetture possono formare oggetto di agevolazione se effettuati da imprese che non operano nel settore trasporti.
Tuttavia, ai fini del calcolo dell'investimento netto, la scrivente ritiene applicabile la disciplina prevista dall'articolo 121-bis del TUIR, che limita la rilevanza fiscale del costo d'acquisto dei mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio d'impresa.
Pertanto, per i mezzi di trasporto nuovi che formano oggetto di agevolazione l'ammontare dell'investimento è determinato in misura corrispondente al costo di acquisto fiscalmente rilevante ai sensi dell'articolo 121-bis del TUIR.
Nell'ipotesi di cui al comma 1, lett. b), dello stesso articolo, l'investimento agevolabile rileverà esclusivamente per il 50 per cento del costo (ovvero per l'80 per cento per gli agenti e rappresentanti di commercio) che non eccede il limite di 35 milioni di lire (50 milioni per gli agenti).
Si precisa, infine, che il costo del bene agevolato deve assumersi al lordo dell'IVA indetraibile ai sensi dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
5.5 Domanda 1) L'acquisto di un'area destinata alla realizzazione di un fabbricato industriale rientra tra gli investimenti agevolabili? In particolare, i benefici di cui all'art. 8 si applicano solo alle spese di costruzione o anche al costo di acquisto dell'area?
2) Nel caso di acquisizione in locazione finanziaria di un fabbricato con annesso terreno in cui il locatario si troverà ad acquistare un bene immobile "a corpo"(capannone e terreno), la spesa del terreno dovrà essere scorporata dal valore del contratto, oppure sarà ammessa all'agevolazione?
Risposta Nella richiesta di autorizzazione inoltrata alla Commissione europea, il Governo italiano ha espressamente indicato, quali investimenti ammissibili, solamente i fabbricati, gli impianti e gli attivi immateriali, in conformità al rinvio contenuto nell'art. 8 ai beni strumentali di cui agli articoli 67 e 68 del TUIR.
In conformità a quanto evidenziato nella circolare n. 90/E del 17 ottobre 2001 ai fini dell'agevolazione "Tremonti-bis", i terreni, in quanto privi del requisito della strumentalità, sono, in via generale, esclusi dall'agevolazione. Benché non rilevino autonomamente come beni agevolabili, i terreni possono tuttavia rientrare nell'ambito applicativo del beneficio qualora incorporino, per accessione, un fabbricato strumentale effettivamente destinato ad una struttura produttiva dell'impresa ubicata in una delle aree svantaggiate. Ne consegue che il diritto a fruire dell'agevolazione sorge soltanto con l'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato, vale a dire da quando la destinazione del terreno a scopo edificatorio trova concreta attuazione. È da questo momento che il costo di acquisizione dell'area edificabile potrà computarsi nell'ammontare degli investimenti rilevanti ai fini dell'agevolazione in parola.
Posto che l'acquisto dell'area è funzionale alla costruzione del fabbricato, il relativo investimento potrà integrare i presupposti dell'agevolazione soltanto con la completa realizzazione del fabbricato e che, prima di questo momento, il costo dell'area potrà fruire del beneficio fiscale soltanto in misura corrispondente al rapporto tra il costo relativo alla quota-parte dei lavori effettuati (o stato avanzamento lavori) al termine di ciascun periodo d'imposta agevolato e l'ammontare complessivo del costo preventivato per l'intera costruzione sull'area.
Resta inteso che il costo relativo ad un'area fabbricabile rileva ai fini del beneficio fiscale di cui trattasi a condizione che questa sia acquisita successivamente al 13 marzo 2001, data in cui la Commissione europea ha approvato l'agevolazione, e che i lavori di costruzione abbiano inizio entro il 31 dicembre 2006, data di scadenza dell'agevolazione stessa.
In merito al secondo quesito, si precisa che nel caso di acquisizione di un fabbricato strumentale nuovo con annesso terreno, tanto in proprietà quanto in locazione finanziaria, è agevolabile, nel rispetto delle condizioni precedentemente evidenziate, il costo dell'investimento comprensivo del valore del terreno su cui insiste il fabbricato.
5.6 Domanda L'attività di noleggio di autogrù, con il connesso acquisto di autogrù e degli altri mezzi di sollevamento, è agevolabile?
Risposta In via generale, un'impresa che svolge attività di noleggio può beneficiare dell'agevolazione di cui all'art. 8 della legge n. 388 del 2000.
Nel caso prospettato, infatti, non può negarsi che i beni nuovi oggetto delle prestazioni di noleggio siano qualificabili come beni strumentali, in quanto ammortizzabili ai sensi dell'art. 67 del TUIR.
Occorre tuttavia precisare che l'agevolazione in questione può essere concessa solo se gli stessi beni risultano destinati ad una struttura produttiva dell'impresa locatrice, situata nei territori di cui al comma 1 dell'art. 8.
È chiaro che per i beni utilizzati nell'attività di noleggio, la destinazione alla struttura produttiva prescinde dall'effettiva presenza fisica dei beni in azienda, ma, al tempo stesso, la sola iscrizione dei beni in contabilità non rappresenta una condizione sufficiente a garantire un utilizzo del bene conforme alla finalità della norma.
La destinazione dei beni alla struttura produttiva deve risultare da elementi certi e precisi. In altri termini, il beneficio sarà fruibile qualora i beni siano inseriti in un effettivo complesso aziendale facente capo all'impresa e siano utilizzati in concreto nelle aree agevolate.
5.7 Domanda Nella circolare n. 5/E del 26/1/2001, in risposta ad un quesito tendente a conoscere se nella definizione di beni strumentali fossero compresi gli immobili di categoria C/1, C/2, A/10 e D/8, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che "tutti gli immobili strumentali per natura e per destinazione, di cui all'art. 40 del TUIR, rientrano nell'ambito dell'agevolazione".
Nella successiva circolare n. 41/E, paragrafo 6.2.1, l'Agenzia ha poi previsto che "gli investimenti in immobili strumentali per natura sono agevolabili solo se effettivamente destinati alla struttura produttiva dell'impresa".
Sembrerebbe, pertanto, che un immobile strumentale per destinazione ma non per natura sia escluso dalle agevolazioni; sul punto, comunque, potrebbe essere utile una conferma.
Risposta Ai sensi dell'art. 8, l'agevolazione è fruibile per tutti gli immobili strumentali purché destinati a strutture produttive situate nelle aree svantaggiate. Essa pertanto è applicabile sia agli immobili strumentali per destinazione che a quelli strumentali per natura.
La precisazione contenuta al paragrafo 6.2.1 della circolare n. 41/E si riferisce ai soli immobili strumentali per natura al fine di ribadire la necessità del loro diretto utilizzo nella struttura produttiva dell'impresa.
Di conseguenza, non possono essere agevolati gli immobili strumentali per natura dati in locazione a terzi.
La stessa precisazione non è necessaria per gli immobili strumentali per destinazione in quanto direttamente afferenti ad una struttura produttiva dell'impresa localizzata nelle aree svantaggiate.
5.8 Domanda Nella circolare 41/E del 18 aprile 2001, al paragrafo 6.4, si afferma che "le spese per l'acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione". Nel caso di un bene consegnato nel dicembre 2000, restituito nel gennaio 2001 perché non conforme all'ordine, con successiva riconsegna del bene ad aprile del 2001, l'investimento è agevolabile?
Risposta La sintetica formulazione del quesito non precisa i motivi della non conformità del bene all'ordine, per cui si presume che lo stesso faccia riferimento ad ipotesi di vizi o di mancanza di qualità della cosa.
In tal caso, il riconoscimento dei vizi o della mancanza di qualità della cosa da parte del venditore con l'assunzione dell'impegno ad eliminarli, riparando o sostituendo la cosa stessa, comporta unicamente, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, la sostituzione, con efficacia novativa totale o parziale, dell'originaria obbligazione di garanzia del venditore con una obbligazione di "fare" (Cass. n. 3656 del 28 maggio 1988).
Nel caso prospettato, l'agevolazione non può essere concessa, dal momento che, ai fini della spettanza del bonus, il bene deve considerarsi acquisito al momento della prima consegna, avvenuta in data non successiva al 13 marzo 2001.
La seconda consegna, relativa al bene dato in sostituzione, costituisce semplicemente l'adempimento dell'obbligazione di fare sopra descritta.
5.9 Domanda La circolare 41/E fa divieto di considerare, nella determinazione dell'investimento agevolabile, le cessioni, dismissioni e ammortamenti relativi ai beni esclusi di cui al paragrafo 6.2.3. In tale elenco non si riportano, tuttavia, i beni usati, che sono esclusi per definizione, a norma del comma 2 dell'art. 8. È possibile escludere gli ammortamenti dei beni usati per determinare l'investimento netto?
Risposta Ai fini della determinazione dell'investimento agevolabile, l'ammortamento dei beni usati deve essere portato in diminuzione dell'investimento rilevante.
L'indicazione contenuta al punto 6.5 della circolare n. 41/E, secondo la quale "le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti relativi ai beni esclusi di cui al paragrafo 6.2.3" deve essere considerata tassativa.
5.10 Domanda Sono agevolabili gli investimenti consistenti nell'acquisto di autoambulanze nuove, di apparecchiature di pronto soccorso per quelle già in esercizio e di un capannone prefabbricato da adibire a sede della ditta, effettuati da parte di un'impresa esercente l'attività di servizi di trasporto con ambulanze (codice attività 85.14.4)?
Risposta Il comma 2 dell'art. 8 della Legge n. 388 del 2000 ha limitato il riconoscimento del credito d'imposta agli investimenti effettuati nelle aree svantaggiate, a condizione che essi consistano in "acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi", con esplicita esclusione dei "mobili e macchine ordinarie di ufficio di cui alla tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988".
Occorre preliminarmente evidenziare che l'attività di "Servizi di autoambulanza, delle banche del sangue ed altri servizi sanitari" (cod. 85.14.4) rientra, secondo la classificazione delle attività economiche ai fini IVA, nel settore "Sanità ed altri servizi sociali". Gli investimenti effettuati da imprese di tale settore, pertanto, sono rilevanti ai fini dell'agevolazione purché possano qualificarsi come beni strumentali nuovi.
Rientrano nell'agevolazione, come già precisato nella circolare n. 5/E del 26 gennaio 2001, i beni immobili strumentali, sia per natura che per destinazione, purché presentino il requisito della novità.
Pertanto, il capannone prefabbricato da adibire a sede della ditta potrà essere agevolato se costituisce, ai fini dell'agevolazione, un "bene strumentale nuovo" per l'impresa acquirente.
Alla stessa stregua, non sembrano sussistere preclusioni alla fruizione del regime agevolativo per l'acquisto delle "nuove" apparecchiature di pronto soccorso da attribuire in dotazione alle autoambulanze già in uso.
Deve riconoscersi la concessione del beneficio fiscale anche per l'acquisto delle autoambulanze nuove, in quanto l'agevolazione è esclusa solo per gli attivi mobili del settore trasporti.
5.11 Domanda Un soggetto che ha optato per la dispensa da adempimenti per le operazioni esenti, ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, deve considerare l'investimento su cui calcolare il credito d'imposta al netto o al lordo dell'imposta sul valore aggiunto?
Risposta Le imprese che hanno optato per la dispensa da adempimenti ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 non sono ammesse a detrarre dall'imposta dovuta l'IVA assolta su acquisti e importazioni di beni e servizi. Tale imposta rappresenta un onere fiscalmente rilevante in quanto sostenuto nell'esercizio dell'impresa e riferito ad attività ed operazioni da cui derivano ricavi o proventi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa. Il predetto onere, come già affermato nella Risoluzione del 19 gennaio 1980 prot. n. 869, non perde il carattere di "accessorietà" ma integra il costo originario.
Per i soggetti in questione, pertanto, l'imposta sul valore aggiunto relativa all'acquisizione di beni strumentali aventi i requisiti previsti dalla norma dell'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 sarà capitalizzata e concorrerà alla determinazione dell'investimento agevolabile, in conformità a quanto evidenziato nella circolare n. 154 del 30 maggio 1995, paragrafo 4.3.
(CIRCOLARE 38/E del 09 maggio 2002)"

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6.2 Beni agevolabili Il riferimento ai "beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68" attribuisce senza equivoci una precisa qualificazione giuridica ai beni oggetto di investimento.
(CIRCOLARE 41/E 18 aprile 2001)"