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5. BENI AGEVOLABILI
5.1 Domanda È agevolabile la costruzione ex novo di una sala
convegni da utilizzare per le assemblee della società?
Risposta La costruzione di una sala convegni, realizzata all'interno
di un fabbricato preesistente può assumere rilevanza ai fini
del beneficio fiscale limitatamente ai costi sostenuti per le opere
di adattamento della struttura nella misura in cui siano patrimonializzati
e abbiano natura incrementativa.
5.2 Domanda La Commissione europea ha precisato che gli investimenti
di sostituzione sono esclusi dal regime; l'acquisto di un singolo bene
strumentale, in sostituzione di un altro bene strumentale, può
essere oggetto di agevolazione?
Risposta L'esclusione degli investimenti di sostituzione dal novero
di quelli che possono formare oggetto dell'agevolazione in esame, è
garantita dalle stesse modalità di calcolo dell'investimento
netto. Come chiarito nella relazione ministeriale di accompagnamento
alla legge 388 del 2000, tale meccanismo di determinazione del beneficio,
che tiene conto delle cessioni, dismissioni e ammortamenti effettuati
nell'esercizio, consente di determinare il montante delle acquisizioni
dei beni strumentali che supera le dismissioni e gli ammortamenti di
periodo.
Tale montante, cui la norma correla il beneficio, è espressivo
proprio di investimenti di rinnovo, cioè di investimenti che
non si possono definire di "mera sostituzione"; questi ultimi,
infatti, devono essere esclusi dall'agevolazione, ai sensi del punto
4.4 degli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità
regionale".
Essendo questa la logica dell'agevolazione e sempre che ricorrano gli
altri presupposti appena specificati, può beneficiare del credito
d'imposta anche l'acquisto di un singolo bene strumentale, in sostituzione
di un altro bene strumentale.
5.3 Domanda Una società immobiliare, il cui statuto prevede la
concessione in locazione di immobili a terzi, può beneficiare
del credito d'imposta per l'acquisto/costruzione di un immobile che
sarà successivamente destinato in locazione a terzi?
Risposta No. L'agevolazione di cui all'art. 8 può essere concessa
solo per i beni strumentali che siano "effettivamente destinati
alle strutture produttive dell'impresa" come precisato nella circolare
n. 41/E, punto 6.2.1.
Di conseguenza i beni immobili concessi in locazione a terzi non possono
fruire dei benefici in quanto non sono inseriti ed utilizzati in una
struttura produttiva del locatore, né possono essere considerati
autonome strutture produttive.
5.4 Domanda 1. Tra gli investimenti agevolabili si possono considerare
anche gli automezzi (e autocarri) per le imprese che non rientrano nel
settore dei trasporti?
2. L'art. 8 prevede che sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali
nuovi di cui agli artt. 67 e 68 del TUIR: rientrano in tale previsione
gli automezzi e le autovetture e quindi è agevolabile il loro
acquisto? In caso affermativo, per le autovetture ad uso promiscuo,
rilevano le stesse limitazioni di cui all'art. 121 bis del TUIR?
3. Nel caso di acquisto di un'autovettura con le limitazioni di cui
all'art. 121-bis del TUIR, l'investimento netto su cui calcolare il
credito d'imposta comprende anche la parte non detraibile dell'IVA?
Risposta Occorre premettere che, in occasione della notifica della particolare
disposizione normativa alla Commissione europea, il Ministero delle
Finanze aveva specificato, sia nella relazione ministeriale sia nel
questionario, che "per il settore dei trasporti sono escluse dall'agevolazione
le spese di investimento in materiale di trasporto (c.d. attivi mobili)
". Ciò in quanto tale condizione era richiesta specificamente
ed obbligatoriamente dalla stessa Commissione (punto 8.3 del modello
per la notificazione di aiuti a finalità regionale). In questo
senso, pertanto, la normativa comunitaria esclude espressamente, ma
solo per il settore trasporti, che le spese destinate all'acquisto di
materiale di trasporto possano rientrare tra quelle ammissibili agli
aiuti.
Con specifico riguardo all'articolo 8 in esame, la norma prevista dal
comma 2, stabilisce che per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni
di beni strumentali nuovi, facendo rinvio agli articoli 67 e 68 del
TUIR, ed escludendo espressamente solo i costi relativi all'acquisto
di mobili e macchine ordinarie di ufficio.
Pertanto, gli investimenti in automezzi e autovetture possono formare
oggetto di agevolazione se effettuati da imprese che non operano nel
settore trasporti.
Tuttavia, ai fini del calcolo dell'investimento netto, la scrivente
ritiene applicabile la disciplina prevista dall'articolo 121-bis del
TUIR, che limita la rilevanza fiscale del costo d'acquisto dei mezzi
di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio d'impresa.
Pertanto, per i mezzi di trasporto nuovi che formano oggetto di agevolazione
l'ammontare dell'investimento è determinato in misura corrispondente
al costo di acquisto fiscalmente rilevante ai sensi dell'articolo 121-bis
del TUIR.
Nell'ipotesi di cui al comma 1, lett. b), dello stesso articolo, l'investimento
agevolabile rileverà esclusivamente per il 50 per cento del costo
(ovvero per l'80 per cento per gli agenti e rappresentanti di commercio)
che non eccede il limite di 35 milioni di lire (50 milioni per gli agenti).
Si precisa, infine, che il costo del bene agevolato deve assumersi al
lordo dell'IVA indetraibile ai sensi dell'articolo 19-bis1 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
5.5 Domanda 1) L'acquisto di un'area destinata alla realizzazione di
un fabbricato industriale rientra tra gli investimenti agevolabili?
In particolare, i benefici di cui all'art. 8 si applicano solo alle
spese di costruzione o anche al costo di acquisto dell'area?
2) Nel caso di acquisizione in locazione finanziaria di un fabbricato
con annesso terreno in cui il locatario si troverà ad acquistare
un bene immobile "a corpo"(capannone e terreno), la spesa
del terreno dovrà essere scorporata dal valore del contratto,
oppure sarà ammessa all'agevolazione?
Risposta Nella richiesta di autorizzazione inoltrata alla Commissione
europea, il Governo italiano ha espressamente indicato, quali investimenti
ammissibili, solamente i fabbricati, gli impianti e gli attivi immateriali,
in conformità al rinvio contenuto nell'art. 8 ai beni strumentali
di cui agli articoli 67 e 68 del TUIR.
In conformità a quanto evidenziato nella circolare n. 90/E del
17 ottobre 2001 ai fini dell'agevolazione "Tremonti-bis",
i terreni, in quanto privi del requisito della strumentalità,
sono, in via generale, esclusi dall'agevolazione. Benché non
rilevino autonomamente come beni agevolabili, i terreni possono tuttavia
rientrare nell'ambito applicativo del beneficio qualora incorporino,
per accessione, un fabbricato strumentale effettivamente destinato ad
una struttura produttiva dell'impresa ubicata in una delle aree svantaggiate.
Ne consegue che il diritto a fruire dell'agevolazione sorge soltanto
con l'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato, vale a dire da
quando la destinazione del terreno a scopo edificatorio trova concreta
attuazione. È da questo momento che il costo di acquisizione
dell'area edificabile potrà computarsi nell'ammontare degli investimenti
rilevanti ai fini dell'agevolazione in parola.
Posto che l'acquisto dell'area è funzionale alla costruzione
del fabbricato, il relativo investimento potrà integrare i presupposti
dell'agevolazione soltanto con la completa realizzazione del fabbricato
e che, prima di questo momento, il costo dell'area potrà fruire
del beneficio fiscale soltanto in misura corrispondente al rapporto
tra il costo relativo alla quota-parte dei lavori effettuati (o stato
avanzamento lavori) al termine di ciascun periodo d'imposta agevolato
e l'ammontare complessivo del costo preventivato per l'intera costruzione
sull'area.
Resta inteso che il costo relativo ad un'area fabbricabile rileva ai
fini del beneficio fiscale di cui trattasi a condizione che questa sia
acquisita successivamente al 13 marzo 2001, data in cui la Commissione
europea ha approvato l'agevolazione, e che i lavori di costruzione abbiano
inizio entro il 31 dicembre 2006, data di scadenza dell'agevolazione
stessa.
In merito al secondo quesito, si precisa che nel caso di acquisizione
di un fabbricato strumentale nuovo con annesso terreno, tanto in proprietà
quanto in locazione finanziaria, è agevolabile, nel rispetto
delle condizioni precedentemente evidenziate, il costo dell'investimento
comprensivo del valore del terreno su cui insiste il fabbricato.
5.6 Domanda L'attività di noleggio di autogrù, con il
connesso acquisto di autogrù e degli altri mezzi di sollevamento,
è agevolabile?
Risposta In via generale, un'impresa che svolge attività di noleggio
può beneficiare dell'agevolazione di cui all'art. 8 della legge
n. 388 del 2000.
Nel caso prospettato, infatti, non può negarsi che i beni nuovi
oggetto delle prestazioni di noleggio siano qualificabili come beni
strumentali, in quanto ammortizzabili ai sensi dell'art. 67 del TUIR.
Occorre tuttavia precisare che l'agevolazione in questione può
essere concessa solo se gli stessi beni risultano destinati ad una struttura
produttiva dell'impresa locatrice, situata nei territori di cui al comma
1 dell'art. 8.
È chiaro che per i beni utilizzati nell'attività di noleggio,
la destinazione alla struttura produttiva prescinde dall'effettiva presenza
fisica dei beni in azienda, ma, al tempo stesso, la sola iscrizione
dei beni in contabilità non rappresenta una condizione sufficiente
a garantire un utilizzo del bene conforme alla finalità della
norma.
La destinazione dei beni alla struttura produttiva deve risultare da
elementi certi e precisi. In altri termini, il beneficio sarà
fruibile qualora i beni siano inseriti in un effettivo complesso aziendale
facente capo all'impresa e siano utilizzati in concreto nelle aree agevolate.
5.7 Domanda Nella circolare n. 5/E del 26/1/2001, in risposta ad un
quesito tendente a conoscere se nella definizione di beni strumentali
fossero compresi gli immobili di categoria C/1, C/2, A/10 e D/8, l'Agenzia
delle Entrate ha precisato che "tutti gli immobili strumentali
per natura e per destinazione, di cui all'art. 40 del TUIR, rientrano
nell'ambito dell'agevolazione".
Nella successiva circolare n. 41/E, paragrafo 6.2.1, l'Agenzia ha poi
previsto che "gli investimenti in immobili strumentali per natura
sono agevolabili solo se effettivamente destinati alla struttura produttiva
dell'impresa".
Sembrerebbe, pertanto, che un immobile strumentale per destinazione
ma non per natura sia escluso dalle agevolazioni; sul punto, comunque,
potrebbe essere utile una conferma.
Risposta Ai sensi dell'art. 8, l'agevolazione è fruibile per
tutti gli immobili strumentali purché destinati a strutture produttive
situate nelle aree svantaggiate. Essa pertanto è applicabile
sia agli immobili strumentali per destinazione che a quelli strumentali
per natura.
La precisazione contenuta al paragrafo 6.2.1 della circolare n. 41/E
si riferisce ai soli immobili strumentali per natura al fine di ribadire
la necessità del loro diretto utilizzo nella struttura produttiva
dell'impresa.
Di conseguenza, non possono essere agevolati gli immobili strumentali
per natura dati in locazione a terzi.
La stessa precisazione non è necessaria per gli immobili strumentali
per destinazione in quanto direttamente afferenti ad una struttura produttiva
dell'impresa localizzata nelle aree svantaggiate.
5.8 Domanda Nella circolare 41/E del 18 aprile 2001, al paragrafo 6.4,
si afferma che "le spese per l'acquisizione dei beni si considerano
sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione".
Nel caso di un bene consegnato nel dicembre 2000, restituito nel gennaio
2001 perché non conforme all'ordine, con successiva riconsegna
del bene ad aprile del 2001, l'investimento è agevolabile?
Risposta La sintetica formulazione del quesito non precisa i motivi
della non conformità del bene all'ordine, per cui si presume
che lo stesso faccia riferimento ad ipotesi di vizi o di mancanza di
qualità della cosa.
In tal caso, il riconoscimento dei vizi o della mancanza di qualità
della cosa da parte del venditore con l'assunzione dell'impegno ad eliminarli,
riparando o sostituendo la cosa stessa, comporta unicamente, secondo
l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, la sostituzione,
con efficacia novativa totale o parziale, dell'originaria obbligazione
di garanzia del venditore con una obbligazione di "fare" (Cass.
n. 3656 del 28 maggio 1988).
Nel caso prospettato, l'agevolazione non può essere concessa,
dal momento che, ai fini della spettanza del bonus, il bene deve considerarsi
acquisito al momento della prima consegna, avvenuta in data non successiva
al 13 marzo 2001.
La seconda consegna, relativa al bene dato in sostituzione, costituisce
semplicemente l'adempimento dell'obbligazione di fare sopra descritta.
5.9 Domanda La circolare 41/E fa divieto di considerare, nella determinazione
dell'investimento agevolabile, le cessioni, dismissioni e ammortamenti
relativi ai beni esclusi di cui al paragrafo 6.2.3. In tale elenco non
si riportano, tuttavia, i beni usati, che sono esclusi per definizione,
a norma del comma 2 dell'art. 8. È possibile escludere gli ammortamenti
dei beni usati per determinare l'investimento netto?
Risposta Ai fini della determinazione dell'investimento agevolabile,
l'ammortamento dei beni usati deve essere portato in diminuzione dell'investimento
rilevante.
L'indicazione contenuta al punto 6.5 della circolare n. 41/E, secondo
la quale "le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti relativi
ai beni esclusi di cui al paragrafo 6.2.3" deve essere considerata
tassativa.
5.10 Domanda Sono agevolabili gli investimenti consistenti nell'acquisto
di autoambulanze nuove, di apparecchiature di pronto soccorso per quelle
già in esercizio e di un capannone prefabbricato da adibire a
sede della ditta, effettuati da parte di un'impresa esercente l'attività
di servizi di trasporto con ambulanze (codice attività 85.14.4)?
Risposta Il comma 2 dell'art. 8 della Legge n. 388 del 2000 ha limitato
il riconoscimento del credito d'imposta agli investimenti effettuati
nelle aree svantaggiate, a condizione che essi consistano in "acquisizioni
di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico
delle imposte sui redditi", con esplicita esclusione dei "mobili
e macchine ordinarie di ufficio di cui alla tabella approvata con decreto
del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988".
Occorre preliminarmente evidenziare che l'attività di "Servizi
di autoambulanza, delle banche del sangue ed altri servizi sanitari"
(cod. 85.14.4) rientra, secondo la classificazione delle attività
economiche ai fini IVA, nel settore "Sanità ed altri servizi
sociali". Gli investimenti effettuati da imprese di tale settore,
pertanto, sono rilevanti ai fini dell'agevolazione purché possano
qualificarsi come beni strumentali nuovi.
Rientrano nell'agevolazione, come già precisato nella circolare
n. 5/E del 26 gennaio 2001, i beni immobili strumentali, sia per natura
che per destinazione, purché presentino il requisito della novità.
Pertanto, il capannone prefabbricato da adibire a sede della ditta potrà
essere agevolato se costituisce, ai fini dell'agevolazione, un "bene
strumentale nuovo" per l'impresa acquirente.
Alla stessa stregua, non sembrano sussistere preclusioni alla fruizione
del regime agevolativo per l'acquisto delle "nuove" apparecchiature
di pronto soccorso da attribuire in dotazione alle autoambulanze già
in uso.
Deve riconoscersi la concessione del beneficio fiscale anche per l'acquisto
delle autoambulanze nuove, in quanto l'agevolazione è esclusa
solo per gli attivi mobili del settore trasporti.
5.11 Domanda Un soggetto che ha optato per la dispensa da adempimenti
per le operazioni esenti, ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 633
del 1972, deve considerare l'investimento su cui calcolare il credito
d'imposta al netto o al lordo dell'imposta sul valore aggiunto?
Risposta Le imprese che hanno optato per la dispensa da adempimenti
ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 non sono ammesse
a detrarre dall'imposta dovuta l'IVA assolta su acquisti e importazioni
di beni e servizi. Tale imposta rappresenta un onere fiscalmente rilevante
in quanto sostenuto nell'esercizio dell'impresa e riferito ad attività
ed operazioni da cui derivano ricavi o proventi che concorrono alla
formazione del reddito d'impresa. Il predetto onere, come già
affermato nella Risoluzione del 19 gennaio 1980 prot. n. 869, non perde
il carattere di "accessorietà" ma integra il costo
originario.
Per i soggetti in questione, pertanto, l'imposta sul valore aggiunto
relativa all'acquisizione di beni strumentali aventi i requisiti previsti
dalla norma dell'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 sarà
capitalizzata e concorrerà alla determinazione dell'investimento
agevolabile, in conformità a quanto evidenziato nella circolare
n. 154 del 30 maggio 1995, paragrafo 4.3.
(CIRCOLARE 38/E del 09 maggio 2002)"
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6.2 Beni agevolabili Il riferimento ai "beni strumentali nuovi
di cui agli articoli 67 e 68" attribuisce senza equivoci una precisa
qualificazione giuridica ai beni oggetto di investimento.
(CIRCOLARE 41/E 18 aprile 2001)"
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