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6.2.1 Beni materiali Costituiscono oggetto dell'agevolazione i beni
materiali mobili e immobili strumentali, destinati ad essere utilizzati
durevolmente nell'attivita' di impresa.
Deve ritenersi, inoltre, che l'agevolazione in parola riguardi non soltanto
l'acquisto dei beni a titolo derivativo o a seguito di contratti di
locazione finanziaria, ma anche la realizzazione degli stessi in appalto
o in economia da parte del soggetto beneficiario.
Sono ricompresi nell'agevolazione il completamento di opere sospese,
l'ampliamento, la riattivazione e l'ammodernamento di impianti esistenti,
e quindi anche la realizzazione di impianti generici, realizzati con
nuovi progetti, che costituiscano un bene autonomo rispetto al vecchio
impianto e non rappresentino meri interventi di manutenzione di quelli
preesistenti.
Gli investimenti in immobili strumentali per natura sono agevolabili
solo se effettivamente destinati alla struttura produttiva dell'impresa,
come definita al precedente paragrafo 6.1.
(CIRCOLARE 41/E 18 aprile 2001)"
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