7b1 Beni materiali

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6.2.1 Beni materiali Costituiscono oggetto dell'agevolazione i beni materiali mobili e immobili strumentali, destinati ad essere utilizzati durevolmente nell'attivita' di impresa.
Deve ritenersi, inoltre, che l'agevolazione in parola riguardi non soltanto l'acquisto dei beni a titolo derivativo o a seguito di contratti di locazione finanziaria, ma anche la realizzazione degli stessi in appalto o in economia da parte del soggetto beneficiario.
Sono ricompresi nell'agevolazione il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione e l'ammodernamento di impianti esistenti, e quindi anche la realizzazione di impianti generici, realizzati con nuovi progetti, che costituiscano un bene autonomo rispetto al vecchio impianto e non rappresentino meri interventi di manutenzione di quelli preesistenti.
Gli investimenti in immobili strumentali per natura sono agevolabili solo se effettivamente destinati alla struttura produttiva dell'impresa, come definita al precedente paragrafo 6.1.
(CIRCOLARE 41/E 18 aprile 2001)"