7b2 Beni immateriali

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6.2.2 Beni immateriali I beni immateriali, in ottemperanza agli "orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale", sono agevolabili solo se sfruttati esclusivamente presso la struttura produttiva in cui sono realizzati gli investimenti rilevanti ai fini dell'agevolazione e a condizione che gli stessi beni siano acquistati da terzi a prezzi di mercato.
Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali non possono superare il limite del 25 per cento calcolato sugli investimenti agevolati complessivamente considerati.
Il riferimento normativo ai "beni" indica che costituiscono oggetto di agevolazione non tutte le immobilizzazioni immateriali come identificate dall'art. 2424 del codice civile, ma soltanto quelle che danno luogo a beni immateriali, in se' precisamente identificabili, che conservano una propria individualita', essendo rappresentati da diritti suscettibili di tutela giuridica che conferiscono all'imprenditore la potesta' di sfruttare determinati benefici futuri.
Sono annoverabili tra i beni immateriali le acquisizioni:
Q di brevetti;
Q di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate;
Q di conoscenze tecniche non brevettate (know-how);
Q di diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno.
La natura dei beni immateriali agevolabili e le condizioni per la fruizione dei benefici sono indicate al punto 4.6 degli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale".
A differenza dei beni materiali, dunque, per quelli immateriali l'agevolazione e' fruibile solo in caso di acquisizione esterna e non anche di produzione interna.
(CIRCOLARE 41/E 18 aprile 2001)"