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6.2.2 Beni immateriali I beni immateriali, in ottemperanza agli "orientamenti
in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale", sono agevolabili
solo se sfruttati esclusivamente presso la struttura produttiva in cui
sono realizzati gli investimenti rilevanti ai fini dell'agevolazione
e a condizione che gli stessi beni siano acquistati da terzi a prezzi
di mercato.
Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria,
gli investimenti in beni immateriali non possono superare il limite
del 25 per cento calcolato sugli investimenti agevolati complessivamente
considerati.
Il riferimento normativo ai "beni" indica che costituiscono
oggetto di agevolazione non tutte le immobilizzazioni immateriali come
identificate dall'art. 2424 del codice civile, ma soltanto quelle che
danno luogo a beni immateriali, in se' precisamente identificabili,
che conservano una propria individualita', essendo rappresentati da
diritti suscettibili di tutela giuridica che conferiscono all'imprenditore
la potesta' di sfruttare determinati benefici futuri.
Sono annoverabili tra i beni immateriali le acquisizioni:
Q di brevetti;
Q di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate;
Q di conoscenze tecniche non brevettate (know-how);
Q di diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno.
La natura dei beni immateriali agevolabili e le condizioni per la fruizione
dei benefici sono indicate al punto 4.6 degli "Orientamenti in
materia di aiuti di Stato a finalita' regionale".
A differenza dei beni materiali, dunque, per quelli immateriali l'agevolazione
e' fruibile solo in caso di acquisizione esterna e non anche di produzione
interna.
(CIRCOLARE 41/E 18 aprile 2001)"
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