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6. REQUISITO DELLA NOVITÀ
6.1 Domanda Una società vorrebbe acquistare un capannone dove
attualmente esercita la propria attività, utilizzato in locazione
dal 1998. È possibile fruire del credito d'imposta di cui all'articolo
8 della legge n. 388 del 2000 se l'acquisto avviene dopo il 13 marzo
2001?
Risposta Nel caso prospettato, il capannone, al momento dell'acquisto,
risulta già utilizzato dall'acquirente stesso, anche a se a titolo
di locazione. Tale bene non potrà essere considerato quale bene
strumentale "nuovo" e, pertanto, l'acquisto in data successiva
al 13 marzo 2001 non può avere alcuna rilevanza ai fini dell'agevolazione
in argomento.
6.2 Domanda Secondo quanto previsto al paragrafo 6.3 della circolare
n. 41/E "gli investimenti agevolabili si caratterizzano, inoltre,
per il requisito della novità del bene, restando esclusi, di
conseguenza, quelli riguardanti beni a qualunque titolo già utilizzati.
Il requisito della novità sussiste anche nel caso in cui l'acquisto
del bene avvenga presso un soggetto che non sia né il produttore
né il rivenditore, a condizione che il bene stesso non sia mai
stato utilizzato (o dato ad altri in uso) né da parte del cedente
né da alcun altro soggetto."
Mentre per l'acquisto di beni strumentali diversi dagli immobili non
sembrano sorgere difficoltà (basterà, infatti, acquisire
la consueta dichiarazione di nuova fabbricazione da parte del fornitore),
per gli immobili potrebbe porsi il problema del valore probatorio di
una dichiarazione rilasciata dal rivenditore.
Risposta Ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 388 del 2000
sono agevolabili gli investimenti consistenti nell'acquisizione di beni
strumentali nuovi.
Sono esclusi dall'agevolazione i beni a qualunque titolo già
utilizzati sia dal cedente che da altro soggetto.
La novità del bene, per quanto riguarda gli immobili, deve risultare
da un'attestazione del venditore, fatti comunque salvi i poteri dell'amministrazione
di procedere al controllo ed alla verifica della sussistenza del requisito.
6.3 Domanda È agevolabile l'investimento consistente nell'acquisto
di un immobile già adibito a supermercato da altra società,
effettuato da parte di una società a responsabilità limitata
esercente l'attività di commercio al minuto con più supermercati,
al fine di attivare un altro punto vendita? E se l'acquisto avviene
in leasing?
Risposta L'immobile acquistato dalla società non può essere
agevolato, essendo lo stesso già stato utilizzato dal cedente
e quindi privo del requisito della "novità", condizione
essenziale per la fruizione del credito d'imposta.
La soluzione non può essere diversa nel caso in cui il medesimo
investimento immobiliare sia effettuato a titolo di leasing con clausola
di riscatto a favore del locatario.
Solo gli investimenti in beni strumentali nuovi realizzati nel nuovo
punto vendita potranno godere dell'agevolazione, dal momento che lo
stesso punto vendita costituirà per l'acquirente una struttura
produttiva autonoma.
6.4 Domanda Una società a responsabilità limitata esercente
attività di commercio di articoli per alberghi, casalinghi e
articoli da regalo, acquista un capannone già esistente, ma che
necessita di interventi strutturali notevoli tali da paragonare la ristrutturazione
ad una costruzione ex novo, al fine di allocarvi un magazzino ed un
punto vendita. È agevolabile tale fattispecie?
Risposta Il capannone industriale in oggetto, se già utilizzato,
non possiede, il requisito della novità, per cui il relativo
costo d'acquisto, in via generale, non può essere considerato
come investimento agevolabile.
L'agevolazione può, invece, essere concessa limitatamente ai
costi sostenuti per gli interventi strutturali effettuati, poiché,
come precisato al paragrafo 6.2.1 della circolare n. 41/E, i costi sostenuti
per "
l'ampliamento, la riattivazione e l'ammodernamento di
impianti esistenti
" rientrano negli investimenti agevolabili.
Si precisa infatti che, come già rilevato con la circolare 27
ottobre 1994, n. 181 e ribadito con la circolare 17 ottobre 2001, n.
90, l'espressione "impianti" comprende anche i fabbricati
e i manufatti stabilmente incorporati al suolo, nonché le aree
su cui gli stessi insistono e quelle accessorie.
L'ampliamento, la riattivazione e l'ammodernamento di impianti esistenti
si realizzano:
a) attraverso interventi intesi ad aumentare le potenzialità
e la produttività degli impianti con l'aggiunta di un nuovo complesso
a quello preesistente o con l'aggiunta di nuovi macchinari capaci di
dotare il complesso esistente di maggiore capacità produttiva;
b) attraverso interventi intesi a riportare in funzione impianti disattivati;
c) attraverso interventi di carattere straordinario volti ad un adeguamento
tecnologico dell'impianto che consenta di incrementare i livelli di
efficienza ed economicità dell'impresa.
Può considerarsi "nuovo", tuttavia, anche un immobile
strumentale che risulti dalla radicale ristrutturazione di un bene acquistato
usato qualora ricorrano i seguenti presupposti: 1) che gli interventi
non costituiscano mero adattamento della struttura alle caratteristiche
di una eventuale nuova categoria catastale; 2) che l'importo complessivo
dei lavori sia comunque prevalente rispetto al costo di acquisto dell'immobile;
3) che l'immobile, successivamente ristrutturato, sia stato acquistato
dopo il 13 marzo 2001; 4) che il cedente attesti di non aver fruito
della stessa agevolazione per l'immobile di cui al precedente punto
2).
In presenza dei richiamati presupposti sarà agevolabile sia il
costo di acquisto dell'immobile usato che quello relativo alla ristrutturazione.
6.5 Domanda Un'impresa di costruzioni edili ha acquisito mediante contratto
di locazione finanziaria decennale un immobile strumentale non di nuova
costruzione, già accatastato nella categoria A/2 e trasformato
in categoria A/10 al momento del trasferimento alla società di
leasing.
Si chiede se:
1) l'immobile possiede il requisito della "novità"
per l'impresa edile?
2) trattandosi di leasing decennale il credito d'imposta è utilizzabile
per il periodo successivo all'esercizio in corso al 2001?
3) i lavori di ristrutturazione effettuati sull'immobile dall'utilizzatore
godono di tali agevolazioni?
Risposta Il credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge n. 388
del 2000 è fruibile esclusivamente per investimenti in beni strumentali
nuovi.
La sintetica formulazione del quesito fa supporre che nel caso specifico
il requisito della novità potrebbe sussistere qualora la società
di leasing abbia operato sullo stesso interventi di radicale trasformazione
e non di mero adattamento della struttura alle caratteristiche della
nuova categoria catastale, che l'importo complessivo dei lavori sia
comunque prevalente rispetto al costo d'acquisto dell'immobile e che
quest'ultimo sia stato effettuato dopo il 13 marzo 2001.
In assenza di tali condizioni la società utilizzatrice non potrà
includere nell'ammontare dell'investimento agevolabile il costo del
bene sostenuto dal concedente.
La stessa società utilizzatrice, tuttavia, potrà fruire
del beneficio limitatamente ai costi sostenuti per i lavori di ristrutturazione
effettuati sull'immobile che non rappresentino meri interventi di manutenzione
ordinaria.
Infine, si precisa che il credito d'imposta che matura nel momento di
effettuazione degli investimenti rilevanti potrà essere utilizzato
anche nei successivi periodi d'imposta.
6.6 Domanda 1) Si può beneficiare del credito d'imposta se si
acquista da un privato un immobile, non di nuova costruzione, con destinazione
urbanistica di ufficio, o occorre che l'immobile venga acquistato da
un costruttore e sia quindi di nuova costruzione?
2) Può essere considerato nuovo e quindi rientrare nell'agevolazione
l'acquisto di un fabbricato strumentale da un'impresa di costruzioni
che prima della cessione ha operato sullo stesso la completa ristrutturazione,
trasformandolo da appartamento (A/3) ad ufficio (A/10), e questo non
è stato ancora mai utilizzato?
3) Una s.r.l. esercente attività di elaborazione dati può
usufruire dei benefici di cui all'art. 8 per l'acquisto, per la propria
attività produttiva, di appartamenti edificati nei primi anni
del novecento ed adibiti fino ad oggi ad uso abitativo?
Il cambio di destinazione d'uso può soddisfare il requisito della
novità?
Risposta Come chiarito nella circolare 41/E, gli investimenti agevolabili
si caratterizzano per il requisito della novità del bene, restando
esclusi, di conseguenza, quelli riguardanti beni a qualunque titolo
già utilizzati. Il requisito della novità sussiste anche
nel caso in cui l'acquisto del bene avvenga presso un soggetto che non
sia né il produttore (rectius il costruttore) né il rivenditore,
a condizione che il bene stesso non sia mai stato utilizzato (o dato
ad altri in uso) né da parte del cedente, né da alcun
altro soggetto.
Come già evidenziato nella circolare n. 90/E del 17 ottobre 2001,
può essere considerato "nuovo" un fabbricato strumentale
acquistato da un'impresa di costruzioni che prima della cessione abbia
operato sullo stesso una radicale trasformazione; ciò a condizione
che gli interventi non costituiscano mero adattamento della struttura
alle caratteristiche di una eventuale nuova categoria catastale e che
l'importo complessivo dei lavori sia sempre prevalente rispetto al costo
di acquisto dell'immobile da parte del cedente, il quale è tenuto
ad attestare la sussistenza dei suddetti requisiti.
In sostanza, si ritiene di poter estendere alla categoria dei beni immobili
quanto già effettuato con riferimento a beni complessi che incorporano
beni usati.
Tale interpretazione pone l'accento sulla prevalenza dell'innovazione
- dovuta ai lavori di radicale trasformazione - rispetto alla preesistente
entità dell'immobile, tenuto conto della realtà economica
e immobiliare del Paese e delle finalità della norma dettata
per promuovere investimenti innovativi volti a stimolare lo sviluppo
economico.
6.7 Domanda Una società esercente attività commerciale
(servizi) che acquista i cespiti oggetto dell'agevolazione da una società
collegata o controllata può usufruire del credito d'imposta su
tali acquisti?
Risposta.
La società acquirente può fruire del credito d'imposta
a condizione che i beni acquistati dalla società controllata
o collegata siano beni strumentali "nuovi" nei termini precedentemente
specificati. Nessuna rilevanza assume la circostanza che tra cedente
e cessionario sussistono rapporti di controllo o di collegamento, dal
momento che ogni impresa che costituisce autonomo soggetto giuridico
può fruire dell'agevolazione per gli investimenti realizzati
in proprie strutture produttive ubicate nelle aree svantaggiate.
(CIRCOLARE 38/E del 09 maggio 2002)"
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6.3 Requisito della novita'
Gli investimenti agevolabili si caratterizzano, inoltre, per il requisito
della novita' del bene, restando esclusi, di conseguenza, quelli riguardanti
beni a qualunque titolo gia' utilizzati. Il requisito della novita'
sussiste anche nel caso in cui l'acquisto del bene avvenga presso un
soggetto che non sia ne' il produttore ne' il rivenditore, a condizione
che il bene stesso non sia mai stato utilizzato (o dato ad altri in
uso) ne' da parte del cedente, ne' da alcun altro soggetto.
Nella fattispecie dei beni complessi autoprodotti, ove alla loro realizzazione
abbia concorso anche un bene usato, il requisito della novita' sussiste,
purche' il costo del bene usato non sia di rilevante entita' rispetto
al costo complessivamente sostenuto. Nel caso in cui il bene complesso,
che incorpora anche un bene usato, sia stato acquistato a titolo derivativo,
il cedente dovra' attestare che l'impiego del bene usato non e' di rilevante
entita' rispetto al costo complessivo.
Relativamente ai diversi diritti di utilizzazione di beni immateriali,
come individuati nel precedente paragrafo 6.2.2, il requisito della
novita' e' riferibile distintamente a ciascuno dei possibili diritti
di utilizzazione, purche' esattamente individuabili ed indipendenti
dagli altri, a condizione che l'acquisto sia effettuato direttamente
dall'autore.
(CIRCOLARE 41/E 18 aprile 2001)"
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