7d Momento rilevante

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8. DECORRENZA E UTILIZZO DELL'AGEVOLAZIONE
8.1 Domanda L'acquisto di un immobile da destinare a propria sede operativa avvenuto con atto di compravendita stipulato in data 7/3/2001 e registrato in data 23/3/2001 può godere delle agevolazioni?
Risposta La circolare n. 41/E del 18 aprile 2001, al paragrafo 5 ("Decorrenza"), chiarisce che "sono agevolabili gli investimenti effettuati successivamente alla data di approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione, avvenuto in data 13 marzo 2001".
La stessa circolare, al paragrafo 6.4, precisa che "la fruizione del beneficio fiscale è subordinata all'acquisizione del bene nel periodo d'imposta, da assumere secondo i criteri stabiliti nell'art. 75 del Tuir. Pertanto, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, per i beni immobili, al momento della stipulazione dell'atto, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale".
In applicazione dei citati criteri di cui all'art. 75 del TUIR, il bene immobile in questione deve considerarsi acquisito in data anteriore al 14 marzo 2001 e, pertanto, non può rilevare ai fini dell'agevolazione di cui all'art. 8.
8.2 Domanda La stipula di un contratto preliminare di compravendita di un immobile da adibire a sede legale ed operativa di una società a responsabilità limitata, in cui è contenuto l'importo versato a titolo di anticipo e di caparra confirmatoria, legittima alla fruizione dell'agevolazione, considerato che il credito d'imposta è fruibile al momento del sostenimento del costo e che la stipula del preliminare rappresenta il primo momento di sostenimento di costi per l'acquisto del bene strumentale?
Risposta Ai sensi del comma 5 dell'art. 8 della legge n. 388 del 2000 "il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta…". La fruizione del beneficio fiscale è quindi subordinata all'acquisizione del bene nel periodo d'imposta, da assumere secondo i criteri stabiliti nell'art. 75 del TUIR, vale a dire, per i beni immobili, al momento della stipulazione dell'atto, ovvero se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.
Dal contratto preliminare non derivano effetti traslativi del diritto di proprietà dell'immobile ma esclusivamente effetti obbligatori, in particolare l'acquirente si impegna a concludere un successivo contratto di compravendita, i cui effetti traslativi si produrranno solo se e quando tale contratto definitivo sarà stipulato.
Appare quindi evidente che, ai fini dell'agevolazione in questione, la stipulazione del contratto preliminare non costituisce il "momento rilevante" della realizzazione dell'investimento.
Pertanto, il pagamento di parte del prezzo del bene a titolo di anticipo e di caparra confirmatoria non assume alcun rilievo in merito alla determinazione dell'investimento rilevante. Il costo di acquisto dell'immobile sarà considerato nell'investimento agevolabile relativo al periodo d'imposta in cui sarà stipulato l'atto.
8.3 Domanda Nel caso di acquisto da parte di un'impresa di pulizie di un autocarro per il trasporto di cose, considerato che:
- l'autocarro si configura quale bene strumentale per l'esercizio della propria attività imprenditoriale;
- l'autocarro è stato immatricolato il giorno 14/03/2001;
- è stato consegnato alla ditta il giorno 15/03/2001;
- l'acquisto è stato regolato tramite finanziamento contratto in data 20/03/2001;
- il concessionario rivenditore del bene ha emesso la fattura in data antecedente all'acquisizione, cioè il 13/03/2001;
con riferimento a quanto previsto dal punto 5.0 della circolare n. 41 del 18.4.2001, si chiede se sono agevolabili gli investimenti effettuati successivamente alla data di approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione risultanti da fatture emesse anteriormente la predetta data.
Risposta L'investimento in questione è agevolabile. L'impresa acquirente può beneficiare del credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 in quanto la consegna del bene, che ai sensi dell'art. 75 del TUIR individua il momento in cui l'investimento si riconsidera realizzato, è avvenuta successivamente al 13 marzo 2001.
(CIRCOLARE 38/E del 09 maggio 2002)"