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8. DECORRENZA E UTILIZZO DELL'AGEVOLAZIONE
8.1 Domanda L'acquisto di un immobile da destinare a propria sede operativa
avvenuto con atto di compravendita stipulato in data 7/3/2001 e registrato
in data 23/3/2001 può godere delle agevolazioni?
Risposta La circolare n. 41/E del 18 aprile 2001, al paragrafo 5 ("Decorrenza"),
chiarisce che "sono agevolabili gli investimenti effettuati successivamente
alla data di approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione,
avvenuto in data 13 marzo 2001".
La stessa circolare, al paragrafo 6.4, precisa che "la fruizione
del beneficio fiscale è subordinata all'acquisizione del bene
nel periodo d'imposta, da assumere secondo i criteri stabiliti nell'art.
75 del Tuir. Pertanto, le spese di acquisizione dei beni si considerano
sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione,
per i beni immobili, al momento della stipulazione dell'atto, ovvero,
se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo
o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale".
In applicazione dei citati criteri di cui all'art. 75 del TUIR, il bene
immobile in questione deve considerarsi acquisito in data anteriore
al 14 marzo 2001 e, pertanto, non può rilevare ai fini dell'agevolazione
di cui all'art. 8.
8.2 Domanda La stipula di un contratto preliminare di compravendita
di un immobile da adibire a sede legale ed operativa di una società
a responsabilità limitata, in cui è contenuto l'importo
versato a titolo di anticipo e di caparra confirmatoria, legittima alla
fruizione dell'agevolazione, considerato che il credito d'imposta è
fruibile al momento del sostenimento del costo e che la stipula del
preliminare rappresenta il primo momento di sostenimento di costi per
l'acquisto del bene strumentale?
Risposta Ai sensi del comma 5 dell'art. 8 della legge n. 388 del 2000
"il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi
investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta
". La fruizione
del beneficio fiscale è quindi subordinata all'acquisizione del
bene nel periodo d'imposta, da assumere secondo i criteri stabiliti
nell'art. 75 del TUIR, vale a dire, per i beni immobili, al momento
della stipulazione dell'atto, ovvero se diversa e successiva, alla data
in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà
o di altro diritto reale.
Dal contratto preliminare non derivano effetti traslativi del diritto
di proprietà dell'immobile ma esclusivamente effetti obbligatori,
in particolare l'acquirente si impegna a concludere un successivo contratto
di compravendita, i cui effetti traslativi si produrranno solo se e
quando tale contratto definitivo sarà stipulato.
Appare quindi evidente che, ai fini dell'agevolazione in questione,
la stipulazione del contratto preliminare non costituisce il "momento
rilevante" della realizzazione dell'investimento.
Pertanto, il pagamento di parte del prezzo del bene a titolo di anticipo
e di caparra confirmatoria non assume alcun rilievo in merito alla determinazione
dell'investimento rilevante. Il costo di acquisto dell'immobile sarà
considerato nell'investimento agevolabile relativo al periodo d'imposta
in cui sarà stipulato l'atto.
8.3 Domanda Nel caso di acquisto da parte di un'impresa di pulizie di
un autocarro per il trasporto di cose, considerato che:
- l'autocarro si configura quale bene strumentale per l'esercizio della
propria attività imprenditoriale;
- l'autocarro è stato immatricolato il giorno 14/03/2001;
- è stato consegnato alla ditta il giorno 15/03/2001;
- l'acquisto è stato regolato tramite finanziamento contratto
in data 20/03/2001;
- il concessionario rivenditore del bene ha emesso la fattura in data
antecedente all'acquisizione, cioè il 13/03/2001;
con riferimento a quanto previsto dal punto 5.0 della circolare n. 41
del 18.4.2001, si chiede se sono agevolabili gli investimenti effettuati
successivamente alla data di approvazione del regime agevolativo da
parte della Commissione risultanti da fatture emesse anteriormente la
predetta data.
Risposta L'investimento in questione è agevolabile. L'impresa
acquirente può beneficiare del credito d'imposta di cui all'articolo
8 della legge n. 388 del 2000 in quanto la consegna del bene, che ai
sensi dell'art. 75 del TUIR individua il momento in cui l'investimento
si riconsidera realizzato, è avvenuta successivamente al 13 marzo
2001.
(CIRCOLARE 38/E del 09 maggio 2002)"
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