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9. DETERMINAZIONE DELL'INVESTIMENTO AGEVOLABILE
9.1 Domanda Si chiede di conoscere se per la nozione di "costo"
dell'investimento debba farsi riferimento ai criteri previsti nell'art.
76 del TUIR, in particolare per quanto attiene agli oneri accessori
di diretta imputazione (spese di trasporto e messa in opera dei beni
strumentali, interessi passivi relativi alla loro fabbricazione, oneri
di concessione edilizia per la costruzione di un nuovo fabbricato strumentale,etc.).
Risposta La norma dell'articolo 8 non fornisce una specifica qualificazione
della nozione di costo dell'investimento. Pertanto, nella determinazione
del costo complessivo dei nuovi investimenti deve farsi necessariamente
riferimento ai principi generali enunciati nell'art. 76 del TUIR.
In particolare, secondo quanto disposto dal comma 1, lettera b), del
citato articolo 76, concorrono alla determinazione del costo dell'investimento
agevolabile anche gli oneri accessori di diretta imputazione esclusi
gli interessi passivi e le spese generali.
Sempre ai sensi della citata norma del TUIR, con riguardo ai beni strumentali,
"si comprendono nel costo fino al momento della loro entrata in
funzione e per la quota ragionevolmente imputabile ai beni medesimi,
gli interessi passivi relativi alla loro fabbricazione, interna o presso
terzi, nonché gli interessi passivi sui prestiti contratti per
la loro acquisizione, a condizione che siano imputati nel bilancio ad
incremento del costo stesso".
9.2 Domanda Ai sensi del paragrafo 6.5 della circolare n. 41/E, l'ammontare
dell'investimento rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione
in argomento è dato dal costo complessivo dei nuovi investimenti,
a diverso titolo acquisiti, decurtato del costo non ammortizzato dei
beni ceduti e dei beni dismessi, nonché degli ammortamenti dedotti,
relativi ai beni appartenenti alla stessa struttura produttiva nella
quale si effettua il nuovo investimento.
Su questo punto si chiede di chiarire:
1. se vadano computati gli ammortamenti civili o fiscali (anche se è
ragionevole presupporre che si tratti di quelli fiscali stante il tenore
della C.M. che parla di "ammortamenti dedotti");
2. se in ipotesi di cessione di un contratto di leasing, il decremento
rilevante sarà pari a zero (stante l'inesistenza del valore netto
contabile) o, come si ritiene, pari al valore residuo ricalcolato simulando
il piano di ammortamento dei cespiti come se fossero stati acquistati
in proprietà;
3. se rilevano in diminuzione anche gli ammortamenti sui beni acquistati
usati;
4. come vanno computate le quote di contributi in conto impianti afferenti
beni strumentali acquisiti nell'esercizio o nei precedenti.
Risposta In merito al quesito proposto, si ritiene di dover evidenziare
quanto segue.
1. La circolare n. 41 del 18 aprile 2001, al paragrafo 6.5 "Determinazione
dell'investimento agevolabile", prevede che l'ammontare dell'investimento
rilevante è determinato decurtando dal costo complessivo dei
nuovi investimenti il costo non ammortizzato dei beni ceduti e dismessi
nonché degli "ammortamenti dedotti" dei beni appartenenti
alla stessa struttura produttiva. Pertanto, gli ammortamenti da prendere
in considerazione per il calcolo dell'investimento netto agevolabile
sono gli ammortamenti che hanno concorso alla determinazione del reddito,
siano essi ordinari, ridotti, anticipati o accelerati. Per i beni acquisiti
in locazione finanziaria, invece, occorre fare riferimento agli ammortamenti
determinati applicando al costo sostenuto dal concedente la corrispondente
aliquota ordinaria prevista dal D.M. 31 dicembre 1988.
2. In caso di cessione del contratto di leasing, occorre riconoscere
alla fattispecie un trattamento coerente con il criterio di tendenziale
equivalenza tra l'acquisizione o realizzazione del bene in proprio e
quella effettuata tramite contratto di leasing.
Pertanto, la cessione del contratto di leasing deve equipararsi alla
cessione o dismissione di un bene di proprietà dell'impresa.
Poiché la norma prevede che l'investimento netto deve essere
decurtato del costo non ammortizzato dei beni ceduti o dismessi, nel
caso specifico, in seguito alla cessione del contratto di leasing da
parte dell'utilizzatore, occorre ricostruire il valore netto contabile
del bene, sottraendo dal costo d'acquisto sostenuto dal concedente l'importo
complessivo degli ammortamenti riferibili al bene stesso calcolato con
le aliquote ordinarie previste dal D.M. 31 dicembre 1988. Tale valore
netto dovrà portarsi in diminuzione del costo degli investimenti
rilevanti effettuati nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione
del contratto.
Qualora il contratto di leasing ceduto abbia ad oggetto un bene agevolato
in precedenti periodi d'imposta, se ricorrono le condizioni previste
al comma 7 dell'art. 8, dovrà procedersi anche alla rideterminazione
del credito d'imposta.
3. Al paragrafo 6.5 della citata circolare n. 41/E è precisato
che solo le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti relativi ai
beni esclusi dall'agevolazione di cui al paragrafo 6.2.3 non rilevano
ai fini della determinazione dell'investimento netto, per cui gli ammortamenti
effettuati sui beni acquistati usati, diversi da quelli esclusi, incidono
nella determinazione dell'investimento netto.
4. Le quote di ammortamento relative a beni strumentali per i quali
si è beneficiato di contributi in conto impianti vanno calcolate
sul costo fiscalmente riconosciuto. Indipendentemente dalla modalità
di contabilizzazione dei contributi, l'ammortamento rileverà
sempre al netto della quota di contributo portata in rettifica. A titolo
esemplificativo , nel caso di acquisto nell'anno 2000 di un cespite
del valore di 1.000, che fruisce di un contributo in conto impianti
di 300 e con aliquota di ammortamento del 10%, gli ammortamenti che
andranno detratti dall'investimento lordo dell'anno 2001 saranno sempre
pari a 70.
(CIRCOLARE 38/E del 09 maggio 2002)"
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6.4 Momento rilevante La fruizione del beneficio fiscale e' subordinata
all'acquisizione del bene nel periodo d'imposta, da assumere secondo
i criteri stabiliti nell'art. 75 del TUIR.
Pertanto, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute,
per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, per i beni
immobili, al momento della stipulazione dell'atto, ovvero, se diversa
e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo
della proprieta' o di altro diritto reale.
Gli oneri relativi alle prestazioni di servizi direttamente connesse
alla realizzazione dell'investimento rilevano ai fini della determinazione
dell'investimento stesso e si considerano sostenuti alla data in cui
esse sono ultimate.
Nell'ipotesi in cui l'investimento venga realizzato attraverso un contratto
di appalto a terzi, i costi si considerano sostenuti alla data di ultimazione
della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla
data di accettazione degli stessi. L'importo dell'investimento che rileva
in ciascun periodo agevolato e' commisurato, pertanto, all'ammontare
dei corrispettivi liquidati in base allo stato di avanzamento lavori
(S.A.L.), sia che il contratto abbia durata ultrannuale, sia infrannuale.
Il riferimento alla somma liquidata sulla base del S.A.L., infatti,
anche alla luce degli articoli 1655 e ss. del codice civile, permette
di individuare con certezza la porzione di opera realizzata (cioe' ultimata,
in quanto verificata ed accettata dal committente) e quindi agevolabile
nell'ambito di ciascun periodo d'imposta.
Per gli investimenti realizzati in economia, i relativi costi sono determinati
con riferimento alle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta
avuto riguardo ai predetti criteri di competenza di cui all'art. 75
citato.
Il credito d'imposta compete anche per le opere in corso, gia' iniziate
in esercizi precedenti al periodo di applicazione dell'agevolazione,
ma limitatamente ai costi sostenuti negli esercizi Pagina 9 Circolare
del 18/04/2001 n. 41 agevolabili.
Si ricorda, tuttavia, che i progetti di cui al comma 6 dell'art. 8,
elencati al successivo paragrafo n. 9 restano in ogni caso subordinati
alla preventiva autorizzazione, ove prescritta, da parte della Commissione
delle Comunita' europee.
(CIRCOLARE 41/E 18 aprile 2001)"
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