7e Determinazione dell'investimento agevolabile

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9. DETERMINAZIONE DELL'INVESTIMENTO AGEVOLABILE
9.1 Domanda Si chiede di conoscere se per la nozione di "costo" dell'investimento debba farsi riferimento ai criteri previsti nell'art. 76 del TUIR, in particolare per quanto attiene agli oneri accessori di diretta imputazione (spese di trasporto e messa in opera dei beni strumentali, interessi passivi relativi alla loro fabbricazione, oneri di concessione edilizia per la costruzione di un nuovo fabbricato strumentale,etc.).
Risposta La norma dell'articolo 8 non fornisce una specifica qualificazione della nozione di costo dell'investimento. Pertanto, nella determinazione del costo complessivo dei nuovi investimenti deve farsi necessariamente riferimento ai principi generali enunciati nell'art. 76 del TUIR.
In particolare, secondo quanto disposto dal comma 1, lettera b), del citato articolo 76, concorrono alla determinazione del costo dell'investimento agevolabile anche gli oneri accessori di diretta imputazione esclusi gli interessi passivi e le spese generali.
Sempre ai sensi della citata norma del TUIR, con riguardo ai beni strumentali, "si comprendono nel costo fino al momento della loro entrata in funzione e per la quota ragionevolmente imputabile ai beni medesimi, gli interessi passivi relativi alla loro fabbricazione, interna o presso terzi, nonché gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro acquisizione, a condizione che siano imputati nel bilancio ad incremento del costo stesso".
9.2 Domanda Ai sensi del paragrafo 6.5 della circolare n. 41/E, l'ammontare dell'investimento rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione in argomento è dato dal costo complessivo dei nuovi investimenti, a diverso titolo acquisiti, decurtato del costo non ammortizzato dei beni ceduti e dei beni dismessi, nonché degli ammortamenti dedotti, relativi ai beni appartenenti alla stessa struttura produttiva nella quale si effettua il nuovo investimento.
Su questo punto si chiede di chiarire:
1. se vadano computati gli ammortamenti civili o fiscali (anche se è ragionevole presupporre che si tratti di quelli fiscali stante il tenore della C.M. che parla di "ammortamenti dedotti");
2. se in ipotesi di cessione di un contratto di leasing, il decremento rilevante sarà pari a zero (stante l'inesistenza del valore netto contabile) o, come si ritiene, pari al valore residuo ricalcolato simulando il piano di ammortamento dei cespiti come se fossero stati acquistati in proprietà;
3. se rilevano in diminuzione anche gli ammortamenti sui beni acquistati usati;
4. come vanno computate le quote di contributi in conto impianti afferenti beni strumentali acquisiti nell'esercizio o nei precedenti.
Risposta In merito al quesito proposto, si ritiene di dover evidenziare quanto segue.
1. La circolare n. 41 del 18 aprile 2001, al paragrafo 6.5 "Determinazione dell'investimento agevolabile", prevede che l'ammontare dell'investimento rilevante è determinato decurtando dal costo complessivo dei nuovi investimenti il costo non ammortizzato dei beni ceduti e dismessi nonché degli "ammortamenti dedotti" dei beni appartenenti alla stessa struttura produttiva. Pertanto, gli ammortamenti da prendere in considerazione per il calcolo dell'investimento netto agevolabile sono gli ammortamenti che hanno concorso alla determinazione del reddito, siano essi ordinari, ridotti, anticipati o accelerati. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, invece, occorre fare riferimento agli ammortamenti determinati applicando al costo sostenuto dal concedente la corrispondente aliquota ordinaria prevista dal D.M. 31 dicembre 1988.
2. In caso di cessione del contratto di leasing, occorre riconoscere alla fattispecie un trattamento coerente con il criterio di tendenziale equivalenza tra l'acquisizione o realizzazione del bene in proprio e quella effettuata tramite contratto di leasing.
Pertanto, la cessione del contratto di leasing deve equipararsi alla cessione o dismissione di un bene di proprietà dell'impresa.
Poiché la norma prevede che l'investimento netto deve essere decurtato del costo non ammortizzato dei beni ceduti o dismessi, nel caso specifico, in seguito alla cessione del contratto di leasing da parte dell'utilizzatore, occorre ricostruire il valore netto contabile del bene, sottraendo dal costo d'acquisto sostenuto dal concedente l'importo complessivo degli ammortamenti riferibili al bene stesso calcolato con le aliquote ordinarie previste dal D.M. 31 dicembre 1988. Tale valore netto dovrà portarsi in diminuzione del costo degli investimenti rilevanti effettuati nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione del contratto.
Qualora il contratto di leasing ceduto abbia ad oggetto un bene agevolato in precedenti periodi d'imposta, se ricorrono le condizioni previste al comma 7 dell'art. 8, dovrà procedersi anche alla rideterminazione del credito d'imposta.
3. Al paragrafo 6.5 della citata circolare n. 41/E è precisato che solo le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti relativi ai beni esclusi dall'agevolazione di cui al paragrafo 6.2.3 non rilevano ai fini della determinazione dell'investimento netto, per cui gli ammortamenti effettuati sui beni acquistati usati, diversi da quelli esclusi, incidono nella determinazione dell'investimento netto.
4. Le quote di ammortamento relative a beni strumentali per i quali si è beneficiato di contributi in conto impianti vanno calcolate sul costo fiscalmente riconosciuto. Indipendentemente dalla modalità di contabilizzazione dei contributi, l'ammortamento rileverà sempre al netto della quota di contributo portata in rettifica. A titolo esemplificativo , nel caso di acquisto nell'anno 2000 di un cespite del valore di 1.000, che fruisce di un contributo in conto impianti di 300 e con aliquota di ammortamento del 10%, gli ammortamenti che andranno detratti dall'investimento lordo dell'anno 2001 saranno sempre pari a 70.
(CIRCOLARE 38/E del 09 maggio 2002)"

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6.4 Momento rilevante La fruizione del beneficio fiscale e' subordinata all'acquisizione del bene nel periodo d'imposta, da assumere secondo i criteri stabiliti nell'art. 75 del TUIR.
Pertanto, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, per i beni immobili, al momento della stipulazione dell'atto, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro diritto reale.
Gli oneri relativi alle prestazioni di servizi direttamente connesse alla realizzazione dell'investimento rilevano ai fini della determinazione dell'investimento stesso e si considerano sostenuti alla data in cui esse sono ultimate.
Nell'ipotesi in cui l'investimento venga realizzato attraverso un contratto di appalto a terzi, i costi si considerano sostenuti alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data di accettazione degli stessi. L'importo dell'investimento che rileva in ciascun periodo agevolato e' commisurato, pertanto, all'ammontare dei corrispettivi liquidati in base allo stato di avanzamento lavori (S.A.L.), sia che il contratto abbia durata ultrannuale, sia infrannuale. Il riferimento alla somma liquidata sulla base del S.A.L., infatti, anche alla luce degli articoli 1655 e ss. del codice civile, permette di individuare con certezza la porzione di opera realizzata (cioe' ultimata, in quanto verificata ed accettata dal committente) e quindi agevolabile nell'ambito di ciascun periodo d'imposta.
Per gli investimenti realizzati in economia, i relativi costi sono determinati con riferimento alle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta avuto riguardo ai predetti criteri di competenza di cui all'art. 75 citato.
Il credito d'imposta compete anche per le opere in corso, gia' iniziate in esercizi precedenti al periodo di applicazione dell'agevolazione, ma limitatamente ai costi sostenuti negli esercizi Pagina 9 Circolare del 18/04/2001 n. 41 agevolabili.
Si ricorda, tuttavia, che i progetti di cui al comma 6 dell'art. 8, elencati al successivo paragrafo n. 9 restano in ogni caso subordinati alla preventiva autorizzazione, ove prescritta, da parte della Commissione delle Comunita' europee.
(CIRCOLARE 41/E 18 aprile 2001)"