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3. FINANZIAMENTO DELL'INVESTIMENTO
3.1 Domanda Nella circolare 41/E del 18 aprile 2001, si precisa, al
paragrafo 4, che il beneficiario deve comunque partecipare al finanziamento
dell'investimento con un apporto pari almeno al 25 per cento dell'ammontare
dell'investimento stesso.
In precedenza, con la legge 488 del 19 dicembre 1992, che faceva riferimento
al rapporto tra il capitale proprio investito nell'iniziativa e l'investimento
complessivo, è stato chiarito che il capitale proprio investito
o da investire nell'iniziativa è costituito dagli aumenti del
capitale sociale e/o dai conferimenti dei soci in conto aumento del
capitale stesso, utili prodotti nel corso del programma non distribuiti
o ammortamenti anticipati accantonati in un apposito fondo del patrimonio
netto per tutta la durata del programma.
Si chiede, pertanto, come debba essere interpretata tale affermazione
in relazione all'art. 8 e, in particolare:
- con quali modalità debba essere effettuato l'apporto;
- se l'apporto deve essere in ogni caso effettuato con immissione di
capitale proprio da parte del titolare o dei soci;
- quali sono i tempi entro i quali tale apporto si deve realizzare.
E, infine, qual'è la corretta interpretazione che si deve adottare
nel caso di investimenti che saranno realizzati con leasing?
Risposta Il riferimento all'apporto minimo del 25 per cento è
contenuto nel modello utilizzato per la notificazione degli aiuti a
finalità regionale, dove la Commissione europea ha specificamente
richiesto (punto 3.2 del questionario) che, nel caso d'investimento
produttivo, fosse obbligatoriamente prevista la clausola in base alla
quale "il beneficiario deve partecipare al finanziamento dell'investimento
ammissibile con un apporto pari - al netto di qualsiasi aiuto - al 25
per cento almeno dell'ammontare dell'investimento stesso".
Tale previsione va interpretata alla luce degli "Orientamenti comunitari
in materia di aiuti di stato a finalità regionale" (Comunicazione
CE n. 98/C74/06) che al paragrafo 4.2 stabiliscono: "Per garantire
che gli investimenti produttivi che beneficiano degli aiuti siano economicamente
redditizi e finanziariamente solidi, l'apporto del beneficiario destinato
al loro finanziamento deve corrispondere almeno al 25 per cento".
Viene poi chiarito, in nota, che "l'apporto minimo del 25 per cento
deve essere esente da qualsiasi aiuto. Ciò non accade, ad esempio,
quando si tratti di un prestito agevolato o di un prestito con garanzie
pubbliche contenenti elementi di aiuto".
Pertanto, non devono necessariamente effettuarsi aumenti di capitale
o conferimenti da parte dei soci a tale fine, ma deve ritenersi rispettato
il predetto requisito anche nel caso in cui si faccia interamente ricorso
all'indebitamento, purché ciò avvenga ai valori correnti
di mercato e non usufruendo, ad esempio, di crediti agevolati.
In definitiva la regola comunitaria prevede solo che il 25 per cento
dell'importo dell'investimento sia esente da qualsiasi aiuto. Nel caso
specifico, poiché l'agevolazione in esame non è cumulabile
con altre forme di aiuto, la condizione di apporto minimo risulta, in
pratica, sempre soddisfatta, considerato che la percentuale massima
di credito d'imposta non può mai essere superiore al 65 per cento.
Alle stesse conclusioni deve giungersi anche per investimenti realizzati
mediante contratto di locazione finanziaria.
Al contrario, l'agevolazione prevista dalla legge n. 488 del 1992, è
subordinata alla presentazione di un'istanza, cui segue una fase istruttoria
e la formazione di una graduatoria sulla base di cinque parametri tra
i quali riveste particolare importanza l'ammontare del capitale proprio
investito nel progetto. In particolare, ai fini della concessione dei
benefici di cui alla legge n. 488/92, la regola comunitaria dell'apporto
minimo è stata rafforzata con l'ulteriore previsione che tale
apporto fosse costituito da capitale proprio.
(CIRCOLARE 38/E del 9 maggio 2002)"
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