8 Finanziamento dell'investimento

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3. FINANZIAMENTO DELL'INVESTIMENTO
3.1 Domanda Nella circolare 41/E del 18 aprile 2001, si precisa, al paragrafo 4, che il beneficiario deve comunque partecipare al finanziamento dell'investimento con un apporto pari almeno al 25 per cento dell'ammontare dell'investimento stesso.
In precedenza, con la legge 488 del 19 dicembre 1992, che faceva riferimento al rapporto tra il capitale proprio investito nell'iniziativa e l'investimento complessivo, è stato chiarito che il capitale proprio investito o da investire nell'iniziativa è costituito dagli aumenti del capitale sociale e/o dai conferimenti dei soci in conto aumento del capitale stesso, utili prodotti nel corso del programma non distribuiti o ammortamenti anticipati accantonati in un apposito fondo del patrimonio netto per tutta la durata del programma.
Si chiede, pertanto, come debba essere interpretata tale affermazione in relazione all'art. 8 e, in particolare:
- con quali modalità debba essere effettuato l'apporto;
- se l'apporto deve essere in ogni caso effettuato con immissione di capitale proprio da parte del titolare o dei soci;
- quali sono i tempi entro i quali tale apporto si deve realizzare.
E, infine, qual'è la corretta interpretazione che si deve adottare nel caso di investimenti che saranno realizzati con leasing?
Risposta Il riferimento all'apporto minimo del 25 per cento è contenuto nel modello utilizzato per la notificazione degli aiuti a finalità regionale, dove la Commissione europea ha specificamente richiesto (punto 3.2 del questionario) che, nel caso d'investimento produttivo, fosse obbligatoriamente prevista la clausola in base alla quale "il beneficiario deve partecipare al finanziamento dell'investimento ammissibile con un apporto pari - al netto di qualsiasi aiuto - al 25 per cento almeno dell'ammontare dell'investimento stesso".
Tale previsione va interpretata alla luce degli "Orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato a finalità regionale" (Comunicazione CE n. 98/C74/06) che al paragrafo 4.2 stabiliscono: "Per garantire che gli investimenti produttivi che beneficiano degli aiuti siano economicamente redditizi e finanziariamente solidi, l'apporto del beneficiario destinato al loro finanziamento deve corrispondere almeno al 25 per cento". Viene poi chiarito, in nota, che "l'apporto minimo del 25 per cento deve essere esente da qualsiasi aiuto. Ciò non accade, ad esempio, quando si tratti di un prestito agevolato o di un prestito con garanzie pubbliche contenenti elementi di aiuto".
Pertanto, non devono necessariamente effettuarsi aumenti di capitale o conferimenti da parte dei soci a tale fine, ma deve ritenersi rispettato il predetto requisito anche nel caso in cui si faccia interamente ricorso all'indebitamento, purché ciò avvenga ai valori correnti di mercato e non usufruendo, ad esempio, di crediti agevolati.
In definitiva la regola comunitaria prevede solo che il 25 per cento dell'importo dell'investimento sia esente da qualsiasi aiuto. Nel caso specifico, poiché l'agevolazione in esame non è cumulabile con altre forme di aiuto, la condizione di apporto minimo risulta, in pratica, sempre soddisfatta, considerato che la percentuale massima di credito d'imposta non può mai essere superiore al 65 per cento.
Alle stesse conclusioni deve giungersi anche per investimenti realizzati mediante contratto di locazione finanziaria.
Al contrario, l'agevolazione prevista dalla legge n. 488 del 1992, è subordinata alla presentazione di un'istanza, cui segue una fase istruttoria e la formazione di una graduatoria sulla base di cinque parametri tra i quali riveste particolare importanza l'ammontare del capitale proprio investito nel progetto. In particolare, ai fini della concessione dei benefici di cui alla legge n. 488/92, la regola comunitaria dell'apporto minimo è stata rafforzata con l'ulteriore previsione che tale apporto fosse costituito da capitale proprio.
(CIRCOLARE 38/E del 9 maggio 2002)"