9a Ante 8 luglio 2002

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11. CUMULO DI AGEVOLAZIONI
11.1 Domanda Una società può fruire dell'agevolazione del credito d'imposta sugli investimenti in aree svantaggiate, di cui all'art. 8 della legge n. 388/2000, e anche di quella prevista per le nuove assunzioni, di cui all'art. 7 della stessa legge n. 388/2000?
Risposta La circolare n. 41/E, al paragrafo 4, ha chiaramente evidenziato la contemporanea fruibilità dell'agevolazione in commento e del credito d'imposta per nuove assunzioni di cui all'art. 7 della legge n. 388 del 2000.
Tale possibilità deriva dalla considerazione che il credito d'imposta di lire 800.000 mensili non costituisce "aiuto di Stato" ed è, per espressa previsione contenuta nel comma 8 del citato articolo 7, cumulabile con altri benefici eventualmente concessi.
Alla stessa conclusione si giunge in merito all'ulteriore credito d'imposta di lire 400.000, per il quale il comma 10 del citato art. 7 ha previsto che "si applica la regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06… e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione". La stessa circolare n. 41/E, infatti, chiarisce che sono compatibili con il predetto regime agevolativo gli aiuti che soddisfano i criteri della regola de minimis.
11.2 Domanda Un soggetto che ha già utilizzato in compensazione il credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge n. 388/2000, può rinunziarvi ed optare per l'applicazione dei benefici di cui all'agevolazione "Tremonti-bis"?
Risposta Si ritiene che, essendosi modificato il quadro normativo di riferimento con la recente approvazione della legge "Tremonti-bis", il contribuente può optare per l'applicazione di quest'ultima agevolazione, nonostante abbia già utilizzato in compensazione il credito d'imposta.
A tal fine, il contribuente dovrà versare ciascun importo già utilizzato in compensazione, maggiorato degli interessi, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta nel quale sono stati realizzati gli investimenti.
11.3 Domanda L'agevolazione è cumulabile con la Super-Dit?
Risposta L'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 8 prevede inderogabilmente la non cumulabilità del credito d'imposta con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta.
In proposito la circolare n. 41/E del 18 aprile 2001 ha puntualizzato che la fruizione dell'agevolazione in commento è ammissibile in presenza di altre agevolazioni fiscali purché le stesse consistano in "… misure che si rivolgono, su base paritaria, a tutte le imprese che operano sul territorio nazionale, in quanto non si considerano aiuti di Stato".
La circolare specifica che tale deroga opera, ad esempio, per misure di pura tecnica fiscale o per misure che, nel ridurre l'onere fiscale connesso a determinati costi di produzione, perseguono un obiettivo di politica economica generale.
L'agevolazione fiscale prevista dal regime della super DIT, diretta a ridurre la tassazione del reddito delle imprese che incrementano il proprio patrimonio, risponde alle menzionate finalità e può pertanto coesistere con il credito d'imposta di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
11.4 Domanda La circolare 41/E del 18/04/2001 al punto 4 "Cumulabilità" dispone: "non è cumulabile con altri contributi a fondo perduto, in conto capitale o in conto interessi, eventualmente percepiti dall'impresa per l'acquisizione dello stesso bene. Sono invece fruibili gli aiuti che soddisfano i criteri della regola c.d. de minimis, di importo così poco elevato da non avere un impatto sensibile sugli scambi e sulla concorrenza fra Stati membri, per i quali non vi è obbligo di previa notifica alla Commissione europea". Infatti, secondo il regolamento 69/2001 "la regola de minimis lascia impregiudicata la possibilità che le imprese ricevano, anche per lo stesso progetto, aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria".
Tutto ciò premesso, è ammissibile per lo stesso bene il cumulo dell'agevolazione in oggetto con altro tipo di agevolazioni, siano queste sotto forma di contributi a fondo perduto, in conto capitale o in conto interessi, concesse secondo la regola de minimis?
Risposta L'agevolazione di cui all'art. 8 della legge n. 388 del 2000 non è cumulabile con altri contributi o aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono di tale beneficio salvo che, come precisato nella circolare n. 41/E del 2001, gli aiuti soddisfino i criteri della regola c.d. de minimis, vale a dire aiuti di importo così poco elevato da non avere un impatto sensibile sugli scambi e sulla concorrenza tra gli Stati membri.
Tale regola, riportata alla nota 8 della circolare n. 41/E, fissa un importo assoluto di aiuto al di sotto del quale non vi è obbligo di previa notifica alla Commissione europea. Tale importo, stabilito in 100.000 EUR per un periodo di tre anni, è espresso al lordo di qualsiasi imposta diretta e comprende qualsiasi aiuto pubblico accordato come aiuto de minimis.
Ai sensi del quinto considerando del regolamento n. 69/2001, "la regola de minimis lascia impregiudicata la possibilità che le imprese ricevano, anche per lo stesso progetto, aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria".
Pertanto, il credito d'imposta dell'art. 8 può essere fruito con riferimento ad
investimenti per i quali l'impresa beneficia di altre agevolazioni, sotto forma di contributi a fondo perduto, in conto capitale o in conto interessi, qualora i citati contributi siano concessi nel rispetto della regola de minimis e le singole leggi agevolative non prevedano specifiche ipotesi di ìncumulabilità.
(CIRCOLARE 38/E del9 maggio 2002)"

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4. Cumulabilita'
Si evidenzia che il credito d'imposta non e' cumulabile con altri aiuti di Stato a finalita' regionale o con altri aiuti a diversa finalita'
che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono di tale beneficio.
In particolare, il regime agevolativo in esame non e' cumulabile con altre forme di aiuti o altri regimi a finalita' regionale o ad altra finalita', di origine locale, regionale, nazionale o comunitaria, relativi agli stessi costi ammissibili, e/o con combinazioni di aiuti all'investimento e aiuti regionali sotto forma di aiuti all'occupazione legati all'investimento in relazione agli stessi costi ammissibili.
Pagina 5 Circolare del 18/04/2001 n. 41 Non e' cumulabile con altri contributi a fondo perduto, in conto capitale o in conto interessi, eventualmente percepiti dall'impresa per l'acquisizione dello stesso bene.
Sono, invece, fruibili gli aiuti che soddisfano i criteri della regola c.d. de minimis, di importo cosi' poco elevato da non avere un impatto sensibile sugli scambi e sulla concorrenza fra Stati membri, per i quali non vi e' obbligo di previa notifica alla Commissione europea.
Sono pertanto fruibili anche i benefici derivanti, ad esempio, dall'applicazione dell'art. 7, comma 10, della stessa legge n. 388 del 2000, introduttivo di un ulteriore credito d'imposta per i datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2003, effettuano nuove assunzioni di lavoratori con contratto a tempo indeterminato da destinare ad unita' produttive ubicate nei territori indicati dall'articolo 4 della legge n. 448 del 1998 e nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonche' in quelle delle regioni Abruzzo e Molise.
Sono inoltre fruibili, perche' diversi dagli aiuti di Stato, le misure fiscali di carattere generale, cioe' quelle misure che si rivolgono, su base paritaria, a tutte le imprese che operano sul territorio nazionale, in quanto non si considerano aiuti di Stato. Tali sono, ad esempio:
1) le misure di pura tecnica fiscale (ad esempio, fissazione di aliquote);
2) le misure che, nel ridurre l'onere fiscale connesso a determinati costi di produzione perseguono un obiettivo di politica economica generale.
Ne discende la piena fruibilita', ad esempio, della agevolazione in commento con i benefici della legge 13 maggio 1999, n. 133, cosiddetta agevolazione "Visco", e quelli dell'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in quanto tipiche misure di carattere generale nel significato sopraindicato.
Occorre precisare che la previsione di non cumulabilita' riguarda le stesse spese ammissibili del progetto di investimento oggetto di agevolazione. Non esclude che, all'interno di un eventuale piu' ampio programma d'investimento, costituito da una pluralita' di progetti, si possa far riferimento a due diversi regimi agevolativi e, quindi, a due diverse fonti di finanziamento: potrebbero essere agevolati - nell'ambito di un contratto di programma e quindi di un complesso di progetti di investimento - diversi e distinti progetti, con caratteristiche di autonomia e funzionalita', utilizzando distinti regimi agevolativi (ad esempio, legge n. 488 del 1992 e credito d'imposta in esame, con riferimento a diverse spese agevolabili).
Il beneficiario deve comunque partecipare al finanziamento dell'investimento con un apporto pari almeno al 25 per cento dell'ammontare dell'investimento stesso.
L'eventuale cumulo illegittimo sara' sanzionato con il recupero dell'aiuto fruito e con l'irrogazione delle sanzioni previste dai d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472. L'agevolazione, pur essendo automaticamente fruibile, sara' comunque oggetto di controllo fiscale, volto anche a riscontrare - in particolare - il rispetto delle condizioni di non cumulabilita'.
La fruizione dell'agevolazione, infatti, che avviene con il meccanismo della compensazione previsto dal d.lgs. 241/97, sara' controllata attraverso le informazioni acquisite in sede di dichiarazione dei redditi, nonche' quelle acquisite in via telematica sui dati relativi ai versamenti, contenuti nel Mod. F24, come meglio specificato nel paragrafo 11.
Su ogni fattura di acquisto riguardante beni ovvero servizi per i quali e' applicata l'agevolazione di cui all'art. 8 della l. 23 dicembre 2000, n. 388, deve essere apposta, a pena di revoca dell'agevolazione, con scrittura indelebile, anche mediante apposito timbro, la dicitura: "Bene acquistato con il credito di imposta di cui all'art 8 della l. 388/2000, esposto mediante il modello F24 del mese di....". Nel caso di locazione finanziaria, la predetta dicitura deve essere apposta su tutte le fatture che si riferiscono ai canoni.
(CIRCOLARE 41/E del 18 aprile 2001)"

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L'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n.388, ha introdotto un'agevolazione fiscale per i nuovi investimenti effettuati nelle aree svantaggiate, consistente nell'attribuzione di un credito d'imposta, da utilizzarsi 2 esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.
Destinatari del beneficio sono tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, localizzati nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno e del Centro-nord. Si tratta, in particolare, delle imprese che effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale, di cui alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n.209.
Oggetto dell'agevolazione sono i nuovi investimenti realizzati per l'acquisto di beni strumentali nuovi, materiali ed immateriali, di cui agli artt. 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantarsi nelle aree svantaggiate, compresi quelli acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria.
Il comma 1 dell'art. 8 in esame esclude la cumulabilità della agevolazione:
a) con altri aiuti di Stato a finalità regionale;
b) con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta.
Con la circolare n.41/E del 18 aprile 2001, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il credito d'imposta in argomento non è cumulabile con altre forme di aiuti o altri regimi, a finalità regionale o ad altra finalità, di origine locale, regionale, nazionale o comunitaria, relativi agli stessi costi ammissibili, e/o con combinazioni di aiuti all'investimento ed aiuti regionali, sotto forma di aiuti all'occupazione, legati all'investimento, in relazione agli stessi costi ammissibili.
La medesima agevolazione non è altresì cumulabile con altri contributi a fondo perduto, in conto capitale o in conto interessi, percepiti dall'impresa per l'acquisizione dello stesso bene.
Sono, invece, fruibili gli aiuti che soddisfino i criteri della regola c.d. de minimis, di importo così poco elevato da non avere impatto sensibile sugli 3 scambi e sulla concorrenza fra Stati membri, per i quali non vi è obbligo di previa notifica alla Commissione europea.
Sono inoltre fruibili, perché diverse dagli aiuti di Stato, le misure fiscali a carattere generale, cioè che si rivolgono, su base paritaria, a tutte le imprese che operano sul territorio nazionale, quali, ad esempio:
1) le misure di pura tecnica fiscale;
2) le misure che, nel ridurre l'onere fiscale connesso a determinati costi di produzione, perseguono un obiettivo di politica economica generale.
La circolare in esame ha precisato, inoltre, che la non cumulabilità riguarda le stesse spese ammissibili del progetto di investimento oggetto della agevolazione.
Non è pertanto escluso che, all'interno di un più ampio programma di investimento, costituito da una pluralità di progetti, si possa fare riferimento a due diversi regimi agevolativi, e, di conseguenza, a due diverse fonti di finanziamento: potrebbero essere agevolati - nell'ambito di un contratto di programma e, quindi, di un complesso di progetti di investimento - diversi e distinti progetti, con caratteristiche di autonomia e funzionalità, utilizzando distinti regimi agevolativi, con riferimento a diverse spese agevolabili.
La sanzione prevista nell'ipotesi di eventuale cumulo illegittimo consiste nel recupero dell'aiuto fruito e nell'irrogazione delle sanzioni previste dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n.471 e n.472.
Quanto sopra precisato, si fa presente che il credito d'imposta previsto dall'art.8 della legge n.388 del 2000 può trovare applicazione anche a favore delle imprese cinematografiche che presentino i requisiti richiesti dall'anzidetta norma agevolativa.
In favore delle stesse imprese cinematografiche sono altresì previste agevolazioni a carattere finanziario, sulla base di una specifica normativa diretta a rilanciare il settore.
In particolare, l'art.20 del D.L. n.26 del 1994, convertito dalla L. n.153 del 1994, prevede la concessione di mutui a tasso agevolato o contributi, sugli interessi o in conto capitale, per agevolare:
4 a) la trasformazione, la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti, in particolare ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza dei locali di pubblico spettacolo e di quella sull'abolizione delle barriere architettoniche;
b) l'installazione e la ristrutturazione di impianti e di servizi accessori alle sale;
c) la realizzazione di nuove sale ed il ripristino di sale non più in attività, anche mediante l'acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi.
Da ultimo, con decreto 17 ottobre 2000, n.390, del Ministero per i beni e le attività culturali sono state definite le condizioni, la misura e le modalità di erogazione dei su menzionati contributi. In particolare, il D.M. n.390 del 2000 fissa i parametri quantitativi cui rapportare l'ammontare massimo del costo ammissibile, con l'indicazione, a seconda della finalità dell'investimento, del massimale complessivo.
Dall'esame del D.L. n.26 del 1994 e del D.M. n.390 del 2000 risulta che tale normativa:
1) ha un ambito di applicazione esteso a tutto il territorio nazionale;
2) non contiene misure di carattere generale, ma si riferisce esclusivamente al settore della cinematografia;
3) prevede un massimale complessivo che non tiene conto della regola de minimis.
Dalle caratteristiche sopra descritte discende che le specifiche agevolazioni a carattere settoriale, disciplinate dalla richiamata normativa a favore dell'esercizio cinematografico, non sono cumulabili con il credito d'imposta previsto dall'articolo 8 della legge n.388 del 2000 qualora i due regimi agevolativi abbiano ad oggetto i medesimi beni. Secondo le precisazioni formulate con la citata circolare n.41/E del 2001, i benefici di cui trattasi possono essere entrambi utilizzati solo se riferiti a diverse spese agevolabili e, quindi, a diversi e distinti progetti, con caratteristiche di autonomia e funzionalità.
(RISOLUZIONE N. 194/E del 28 novembre 2001)".