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3.7 Cumulo con l'agevolazione Tremonti-bis Relativamente all'abrogazione
dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 383 del 2001, relativa al coordinamento
dell'agevolazione c.d. Tremonti-bis con il credito d'imposta in esame,
si ricorda che la norma abrogata stabiliva che "i soggetti che
effettuano investimenti ai sensi dell'articolo 8, commi 1, 2 e 3, della
legge 23 dicembre 2000, n.388, possono continuare a fruire dei relativi
benefici, ovvero, in alternativa e per ciascun periodo di imposta, rinunciare
ai predetti benefici optando per l'applicazione dell'incentivo di cui
all'articolo 4, comma 1.
Il cumulo degli incentivi è comunque consentito per le spese
sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale, ai sensi
dell'articolo 4, comma 2".
Tale norma sanciva l'inammissibilità della fruizione congiunta
delle due agevolazioni menzionate, vincolando il contribuente a scegliere,
per ciascun periodo d'imposta, se godere del beneficio di cui all'articolo
8 ovvero della detassazione prevista dall'agevolazione Tremonti-bis,
come peraltro chia ramente precisato nella circolare n. 90/E del 17
ottobre 2001.
Con la rimozione di tale vincolo, la citata detassazione del reddito
diventa compatibile con la contestuale fruizione del credito d'imposta
di cui all'articolo 8.
In relazione al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore
del decretolegge (8 luglio 2002), il cumulo delle due agevolazioni è
comunque consentito limitatamente agli investimenti realizzati a partire
da detta data.
Al riguardo possono verificarsi due ipotesi:
1. Fruizione del credito d'imposta di cui all'art. 8 per gli investimenti
realizzati in tutto il periodo d'imposta e della Tremonti-bis per quelli
realizzati a partire dall'8 luglio.
In tal caso, la determinazione della media degli investimenti del quinquennio
precedente, nonché del corrispettivo dei beni ceduti e del valore
normale di quelli dismessi, deve essere effettuata in proporzione alla
frazione del suddetto periodo d'imposta in cui opera la cumulabilità.
Ad esempio, nell'ipotesi di periodo d'imposta coincidente con l'anno
solare, moltiplicando per 176 (giorni compresi tra l'8 luglio 2002 ed
il 31 dicembre 2002) e dividendo per 365.
2 Fruizione della Tremonti-bis per gli investimenti realizzati in tutto
il periodo d'imposta e, nel rispetto delle condizioni previste dal decreto-legge,
del credito d'imposta di cui all'art. 8 per quelli realizzati a partire
dall'8 luglio 2002.
11 In tal caso, gli investimenti, la media ed i disinvestimenti rilevanti
ai fini dell'agevolazione Tremonti-bis saranno determinati secondo le
ordinarie regole con riferimento all'intero periodo d'imposta in corso
all'8 luglio 2002.
Ai fini del credito d'imposta di cui all'art. 8, rileveranno esclusivamente
gli investimenti realizzati successivamente alla data di acquisizione
del diritto a fruirne, secondo quanto previsto dalle modifiche apportate
alla disciplina dell'agevolazione.
Per la determinazione del valore delle cessioni, delle dismissioni e
degli ammortamenti da portare in diminuzione degli investimenti lordi
rilevanti sarà effettuata con il criterio descritto al punto
1.
(CIRCOLARE 59/E 2002)."
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Parere dell'Agenzia delle Entrate L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo
8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recita: "il credito d'imposta
non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale
o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono
del credito d'imposta".
5 Con la circolare del 18 aprile 2001, n. 41, l'Agenzia delle Entrate
ha precisato che tale previsione di non cumulabilità riveste
carattere oggettivo, non soggettivo: in sostanza, è ammessa la
possibilità che uno stesso soggetto benefici contemporaneamente
di altre agevolazioni, purché queste non riguardino le stesse
spese che fruiscono del credito d'imposta ex articolo 8.
Non si esclude, infatti, che "all'interno di un eventuale più
ampio programma d'investimento, costituito da una pluralità di
progetti, si possa far riferimento a due diversi regimi agevolativi
e, quindi, a due diverse fonti di finanziamento: potrebbero essere agevolati
- nell'ambito di un contratto di programma e quindi di un complesso
di progetti di investimento - diversi e distinti progetti, con caratteristiche
di autonomia e funzionalità, utilizzando distinti regimi agevolativi
(ad esempio, legge n. 488 del 1992 e credito d'imposta in esame, con
riferimento a diverse spese agevolabili)".
Con riferimento al caso di specie, si osserva che l'esenzione decennale
ILOR, prevista dall'articolo 101 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, risponde
all'esigenza di incentivare l'industrializzazione del Mezzogiorno d'Italia
ed è connessa sia all'impianto di stabilimenti industriali tecnicamente
organizzati nei territori più depressi del Paese sia alla riattivazione
o ampliamento degli stabilimenti già esistenti nei territori
da agevolare.
In quest'ultima ipotesi, il maggior reddito industriale derivante dalla
riattivazione o dall'ampliamento degli stabilimenti che può essere
ammesso al regime agevolativo è determinato sulla base della
maggiore capacità produttiva acquisita dagli stessi per effetto
di tali interventi (crf. risoluzione n. 161 del 6.2.1986; ris. n. 772
del 18.7.1983).
Pertanto, l'esenzione decennale, che esplicherà i suoi effetti
fino al 2003, non è condizionata all'acquisto di specifici beni
strumentali utilizzati nel processo produttivo dell'impresa ma viene
concessa a prescindere dagli eventuali investimenti effettuati durante
il periodo di fruizione dell'agevolazione.
Per questa sua connotazione, l'esenzione territoriale ILOR ex articolo
101 del T.U. n. 218/1978 è cumulabile con l'agevolazione del
credito d'imposta 6 in esame che può essere fruita per gli investimenti
realizzati nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno e del Centronord
dai soggetti titolari di reddito d'impresa.
Concludendo, l'eventuale accoglimento dell'istanza di rimborso presentata
dalla ZZ, relativa al riconoscimento della riduzione della base imponibile
IRAP per i residui periodi d'imposta in cui risulterebbe applicabile
il regime agevolativo ILOR, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non preclude alla stessa
la possibilità di beneficiare del credito d'imposta previsto
per le aree svantaggiate.
Tuttavia, in merito alla determinazione ed il conseguente utilizzo dell'agevolazione
fiscale in parola, si ritiene opportuno formulare le seguenti osservazioni:
1) Il credito d'imposta ex articolo 8 non può essere richiesto
a rimborso ma, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, è utilizzabile esclusivamente in compensazione
sia delle imposte (dirette, IVA e IRAP) sia dei contributi previdenziali
e assicurativi. Coerentemente, non potrà formare oggetto di rimborso
l'IRAP compensata con il suddetto credito che, a seguito dell'eventuale
riconoscimento dell'esenzione, risultasse non dovuta. In tal caso, il
credito sarà considerato come non utilizzato e potrà essere
computato in diminuzione delle imposte dovute per i periodi successivi.
2) Potranno essere ammesse a fruire del beneficio in esame anche le
spese sostenute per l'ampliamento, la riattivazione e l'ammodernamento
di impianti già esistenti, se portate in aumento del costo del
bene cui si riferiscono.
In tal caso, ai fini del calcolo degli investimenti netti, dovranno
essere computati in diminuzione anche i maggiori ammortamenti derivanti
dall'imputazione a cespite di tali spese, eccezion fatta per il primo
anno di sostenimento delle stesse.
Si ricorda, infine, che l'agevolazione in oggetto è stata modificata
con decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, che, all'articolo 10, riformula
il testo dell'articolo 8 della legge n. 388 del 2000.
7 La risposta fornita con la presente nota, sollecitata con istanza
di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla
scrivente ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo del d.m. 26
aprile 2001, n. 209.
(RISOLUZIONE N. 263/E del 02 agosto 2002)
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