9b Post 8 luglio 2002

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3.7 Cumulo con l'agevolazione Tremonti-bis Relativamente all'abrogazione dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 383 del 2001, relativa al coordinamento dell'agevolazione c.d. Tremonti-bis con il credito d'imposta in esame, si ricorda che la norma abrogata stabiliva che "i soggetti che effettuano investimenti ai sensi dell'articolo 8, commi 1, 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n.388, possono continuare a fruire dei relativi benefici, ovvero, in alternativa e per ciascun periodo di imposta, rinunciare ai predetti benefici optando per l'applicazione dell'incentivo di cui all'articolo 4, comma 1.
Il cumulo degli incentivi è comunque consentito per le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2".
Tale norma sanciva l'inammissibilità della fruizione congiunta delle due agevolazioni menzionate, vincolando il contribuente a scegliere, per ciascun periodo d'imposta, se godere del beneficio di cui all'articolo 8 ovvero della detassazione prevista dall'agevolazione Tremonti-bis, come peraltro chia ramente precisato nella circolare n. 90/E del 17 ottobre 2001.
Con la rimozione di tale vincolo, la citata detassazione del reddito diventa compatibile con la contestuale fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 8.
In relazione al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decretolegge (8 luglio 2002), il cumulo delle due agevolazioni è comunque consentito limitatamente agli investimenti realizzati a partire da detta data.
Al riguardo possono verificarsi due ipotesi:
1. Fruizione del credito d'imposta di cui all'art. 8 per gli investimenti realizzati in tutto il periodo d'imposta e della Tremonti-bis per quelli realizzati a partire dall'8 luglio.
In tal caso, la determinazione della media degli investimenti del quinquennio precedente, nonché del corrispettivo dei beni ceduti e del valore normale di quelli dismessi, deve essere effettuata in proporzione alla frazione del suddetto periodo d'imposta in cui opera la cumulabilità. Ad esempio, nell'ipotesi di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, moltiplicando per 176 (giorni compresi tra l'8 luglio 2002 ed il 31 dicembre 2002) e dividendo per 365.
2 Fruizione della Tremonti-bis per gli investimenti realizzati in tutto il periodo d'imposta e, nel rispetto delle condizioni previste dal decreto-legge, del credito d'imposta di cui all'art. 8 per quelli realizzati a partire dall'8 luglio 2002.
11 In tal caso, gli investimenti, la media ed i disinvestimenti rilevanti ai fini dell'agevolazione Tremonti-bis saranno determinati secondo le ordinarie regole con riferimento all'intero periodo d'imposta in corso all'8 luglio 2002.
Ai fini del credito d'imposta di cui all'art. 8, rileveranno esclusivamente gli investimenti realizzati successivamente alla data di acquisizione del diritto a fruirne, secondo quanto previsto dalle modifiche apportate alla disciplina dell'agevolazione.
Per la determinazione del valore delle cessioni, delle dismissioni e degli ammortamenti da portare in diminuzione degli investimenti lordi rilevanti sarà effettuata con il criterio descritto al punto 1.
(CIRCOLARE 59/E 2002)."

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Parere dell'Agenzia delle Entrate L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recita: "il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta".
5 Con la circolare del 18 aprile 2001, n. 41, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che tale previsione di non cumulabilità riveste carattere oggettivo, non soggettivo: in sostanza, è ammessa la possibilità che uno stesso soggetto benefici contemporaneamente di altre agevolazioni, purché queste non riguardino le stesse spese che fruiscono del credito d'imposta ex articolo 8.
Non si esclude, infatti, che "all'interno di un eventuale più ampio programma d'investimento, costituito da una pluralità di progetti, si possa far riferimento a due diversi regimi agevolativi e, quindi, a due diverse fonti di finanziamento: potrebbero essere agevolati - nell'ambito di un contratto di programma e quindi di un complesso di progetti di investimento - diversi e distinti progetti, con caratteristiche di autonomia e funzionalità, utilizzando distinti regimi agevolativi (ad esempio, legge n. 488 del 1992 e credito d'imposta in esame, con riferimento a diverse spese agevolabili)".
Con riferimento al caso di specie, si osserva che l'esenzione decennale ILOR, prevista dall'articolo 101 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, risponde all'esigenza di incentivare l'industrializzazione del Mezzogiorno d'Italia ed è connessa sia all'impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati nei territori più depressi del Paese sia alla riattivazione o ampliamento degli stabilimenti già esistenti nei territori da agevolare.
In quest'ultima ipotesi, il maggior reddito industriale derivante dalla riattivazione o dall'ampliamento degli stabilimenti che può essere ammesso al regime agevolativo è determinato sulla base della maggiore capacità produttiva acquisita dagli stessi per effetto di tali interventi (crf. risoluzione n. 161 del 6.2.1986; ris. n. 772 del 18.7.1983).
Pertanto, l'esenzione decennale, che esplicherà i suoi effetti fino al 2003, non è condizionata all'acquisto di specifici beni strumentali utilizzati nel processo produttivo dell'impresa ma viene concessa a prescindere dagli eventuali investimenti effettuati durante il periodo di fruizione dell'agevolazione.
Per questa sua connotazione, l'esenzione territoriale ILOR ex articolo 101 del T.U. n. 218/1978 è cumulabile con l'agevolazione del credito d'imposta 6 in esame che può essere fruita per gli investimenti realizzati nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno e del Centronord dai soggetti titolari di reddito d'impresa.
Concludendo, l'eventuale accoglimento dell'istanza di rimborso presentata dalla ZZ, relativa al riconoscimento della riduzione della base imponibile IRAP per i residui periodi d'imposta in cui risulterebbe applicabile il regime agevolativo ILOR, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non preclude alla stessa la possibilità di beneficiare del credito d'imposta previsto per le aree svantaggiate.
Tuttavia, in merito alla determinazione ed il conseguente utilizzo dell'agevolazione fiscale in parola, si ritiene opportuno formulare le seguenti osservazioni:
1) Il credito d'imposta ex articolo 8 non può essere richiesto a rimborso ma, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è utilizzabile esclusivamente in compensazione sia delle imposte (dirette, IVA e IRAP) sia dei contributi previdenziali e assicurativi. Coerentemente, non potrà formare oggetto di rimborso l'IRAP compensata con il suddetto credito che, a seguito dell'eventuale riconoscimento dell'esenzione, risultasse non dovuta. In tal caso, il credito sarà considerato come non utilizzato e potrà essere computato in diminuzione delle imposte dovute per i periodi successivi.
2) Potranno essere ammesse a fruire del beneficio in esame anche le spese sostenute per l'ampliamento, la riattivazione e l'ammodernamento di impianti già esistenti, se portate in aumento del costo del bene cui si riferiscono.
In tal caso, ai fini del calcolo degli investimenti netti, dovranno essere computati in diminuzione anche i maggiori ammortamenti derivanti dall'imputazione a cespite di tali spese, eccezion fatta per il primo anno di sostenimento delle stesse.
Si ricorda, infine, che l'agevolazione in oggetto è stata modificata con decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, che, all'articolo 10, riformula il testo dell'articolo 8 della legge n. 388 del 2000.
7 La risposta fornita con la presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo del d.m. 26 aprile 2001, n. 209.
(RISOLUZIONE N. 263/E del 02 agosto 2002)